Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 38689
CASS
Sentenza 9 luglio 2004

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In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, non è necessario l'accertamento dell'attualità della percolazione di sostanze liquide costituenti rifiuto, essendo sufficiente che questa costituisca, in una valutazione che tenga conto del dato logico e dell'esperienza comune, una conseguenza inevitabile o altamente probabile, atteso che la disposizione di cui al citato art. 14 costituisce una norma di chiusura che persegue la finalità di impedire che per effetto della raccolta e dell'accumulo sul suolo di rifiuti possa derivare una danno all'ambiente. (Fattispecie relativa al deposito di motori ed altre parti di veicoli in difetto di autorizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 38689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38689
    Data del deposito : 9 luglio 2004

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