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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
VITALE ANTONELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013683119000 SPESE LEGALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, riferita alla richiesta di pagamento delle spese di lite maturate all'esito di giudizio di Cassazione, concernente impugnazione di pretese tributarie
Parte ricorrente, chiamando in causa sia l'Agenzia delle Entrate, sia la Agenzia della Riscossione, deduceva che, essendo stato concesso il beneficio di cui alla c.d. rottamazione quater per la definizione delle pendenze tributarie -con relativo pagamento rateale regolarmente in corso- ed essendo incluse nella rottamazione le pretese tributarie oggetto del giudizio, dovessero ritenersi annullati ed assorbiti i crediti per gli importi derivanti dalla pronuncia della S.C. resa sulle questioni controverse.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, contestando le avverse deduzioni, e comunque deducendo che la rottamazione de qua, era riferibile a cartelle antecedenti rispetto a quella oggetto della controversia poi sfociata nella pronuncia della S.C., con riferimento alla quale era stata emessa la cartella in epoca successiva alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va rilevato che la questione verte sugli effetti del beneficio della rottamazione e sulle spese legali maturate in giudizio aventi ad oggetto pretese tributarie per le quali è stata chiesta la definizione a mezzo della rottamazione.
Parte ricorrente asserisce che tali spese debbano ritenersi assorbite o annullate in forza degli effetti della rottamazione.
Tanto è contestato dall'Ufficio, che rileva esser i relativi importi maturati in data successiva rispetto a quella della rottamazione, e con riferimento a cartelle emesse dopo la concessione del beneficio de quo, che quindi non potevano fruire degli effetti del beneficio.
L'AGE rappresenta al riguardo che la debitoria opposta, poiché iscritta a ruolo nel 2024 e notificata alla controparte nel 2025, non potrebbe rientrare in alcuna definizione agevolata, in quanto di data antecedente rispetto alla iscrizione a ruolo del debito oggetto di richiesta.
Al cospetto di tale precisazione, e di quanto ex actis desumibile, non avendo parte ricorrente fornito riscontri di segno contrario, deve ritenersi che la cartella oggetto della odierna opposizione non può rientrare nei benefici della definizione agevolata, anche perché vertente su condanna alle spese di lite data dalla Ctp, sì antecedente, ma che ha trovato conferma solo con la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della odierna parte ricorrente.
Essendo, pertanto, il presupposto impositivo maturato in data successiva alla rottamazione de qua, non poteva quindi esser compreso nei benefici correlati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
VITALE ANTONELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013683119000 SPESE LEGALI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, riferita alla richiesta di pagamento delle spese di lite maturate all'esito di giudizio di Cassazione, concernente impugnazione di pretese tributarie
Parte ricorrente, chiamando in causa sia l'Agenzia delle Entrate, sia la Agenzia della Riscossione, deduceva che, essendo stato concesso il beneficio di cui alla c.d. rottamazione quater per la definizione delle pendenze tributarie -con relativo pagamento rateale regolarmente in corso- ed essendo incluse nella rottamazione le pretese tributarie oggetto del giudizio, dovessero ritenersi annullati ed assorbiti i crediti per gli importi derivanti dalla pronuncia della S.C. resa sulle questioni controverse.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate, contestando le avverse deduzioni, e comunque deducendo che la rottamazione de qua, era riferibile a cartelle antecedenti rispetto a quella oggetto della controversia poi sfociata nella pronuncia della S.C., con riferimento alla quale era stata emessa la cartella in epoca successiva alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va rilevato che la questione verte sugli effetti del beneficio della rottamazione e sulle spese legali maturate in giudizio aventi ad oggetto pretese tributarie per le quali è stata chiesta la definizione a mezzo della rottamazione.
Parte ricorrente asserisce che tali spese debbano ritenersi assorbite o annullate in forza degli effetti della rottamazione.
Tanto è contestato dall'Ufficio, che rileva esser i relativi importi maturati in data successiva rispetto a quella della rottamazione, e con riferimento a cartelle emesse dopo la concessione del beneficio de quo, che quindi non potevano fruire degli effetti del beneficio.
L'AGE rappresenta al riguardo che la debitoria opposta, poiché iscritta a ruolo nel 2024 e notificata alla controparte nel 2025, non potrebbe rientrare in alcuna definizione agevolata, in quanto di data antecedente rispetto alla iscrizione a ruolo del debito oggetto di richiesta.
Al cospetto di tale precisazione, e di quanto ex actis desumibile, non avendo parte ricorrente fornito riscontri di segno contrario, deve ritenersi che la cartella oggetto della odierna opposizione non può rientrare nei benefici della definizione agevolata, anche perché vertente su condanna alle spese di lite data dalla Ctp, sì antecedente, ma che ha trovato conferma solo con la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della odierna parte ricorrente.
Essendo, pertanto, il presupposto impositivo maturato in data successiva alla rottamazione de qua, non poteva quindi esser compreso nei benefici correlati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.000,00, oltre accessori come per legge.