Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 65
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inclusione delle spese legali nella rottamazione quater

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, relativa alle spese legali, non potesse rientrare nei benefici della definizione agevolata. Ciò in quanto il presupposto impositivo per tali spese si è maturato in data successiva alla concessione del beneficio della rottamazione, in particolare a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato l'inammissibilità del ricorso del contribuente. La cartella è stata emessa dopo la rottamazione e si riferisce a debitoria iscritta a ruolo e notificata in epoca successiva alla concessione del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 65
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 65
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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