Sentenza 28 maggio 2007
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara l'inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa ex art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000 non ha natura decisoria per quanto attiene all'azione penale, che prosegue in forme diverse, e quindi non è ricorribile per cassazione, posto che a norma dell'art. 568 cod.proc.pen. sono ricorribili per cassazione i provvedimenti che, sebbene non qualificati come sentenza, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. (Nella specie, la persona offesa aveva proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso immediato per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 24 D.Lgs. n. 274 del 2000).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2007, n. 30960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30960 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/05/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 1186
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 033558/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IC, N. IL 23/04/1963;
avverso ORDINANZA del 27/07/2006 GIUDICE DI PACE di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. con le quali ha richiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso immediato al giudice di pace per carenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n.274 del 2000, art. 24, lett. d) per mancata indicazione delle fonti di prova;
che il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 24, comma 1, lett. d), in quanto le fonti di prova erano state elencate in ricorso e depositate nella cancelleria del giudice di pace e copia del ricorso è stata ritualmente comunicata al pubblico ministero;
che il pubblico ministero ha ricevuto la specifica elencazione dei documenti depositati nella cancelleria del giudice, in quanto l'obbligo del deposito delle fonti di prova presso la segreteria di pubblico ministero non è previsto dalla legge,;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, comma 2, lett. g), h), artt. 14, 26, nonché manifesta illogicità in relazione al parere trasmesso dal pubblico ministero;
che il parere del pubblico ministero è intervenuto oltre il termine di legge, ma, anche là dove non fosse stato espresso, il giudice avrebbe potuto in ogni caso procedere a norma del successivo art. 26 della legge citata;
che la soluzione interpretativa è infondata in quanto la L. n. 274 del 2000, art. 22, prevede espressamente l'invio al pubblico ministero solo della copia del ricorso e non anche il deposito delle fonti di prova;
che il ricorrente, avuta conoscenza delle conclusioni della Procura generale, ha depositato memoria con la quale chiede, anzitutto, di trasmettere il ricorso alle Sezioni unite per risolvere il contrasto in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità del ricorso della parte privata al giudice di pace e poi si insiste per l'inesistenza dell'obbligo di deposito delle fonti di prova nella Segreteria del Pubblico ministero;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste col ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che non è ricorribile per cassazione l'ordinanza d'inammissibilità del "ricorso immediato al giudice di pace" presentato dalla persona offesa per la citazione del soggetto al quale il reato è attribuito, in quanto, sebbene sia un provvedimento decisorio, non per esso prevista impugnazione;
che il diritto a impugnare è soggetto al principio di tassatività e, la sua mancata espressa previsione, rende il ricorso inammissibile;
che la ratio dell'inoppugnabilità è da ravvisare nella ragionevole scelta del legislatore di escludere ogni gravame là dove il provvedimento non abbia carattere di definitività;
che l'ordinanza de qua non assume carattere di definitività nel microsistema configurato, nel senso che non è di ostacolo alla prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie, e anzi la L. n.274 del 2000, art. 26, come 2, proprio allo scopo di dare impulso all'avvio in ogni caso al procedimento e alle determinazioni del pubblico ministero, stabilisce che, nel caso di inammissibilità del ricorso, il giudice "ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso", senza che possa avere rilievo la possibile richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero in ogni caso sottoposta alla valutazione del giudice;
che, pertanto, il Collegio condivide l'indirizzo dell'inoppugnabilità dell'ordinanza de qua, già espresso da questa Corte (Sez. 4, 10 giugno 2004, dep. 10 agosto 2004, n. 34144; Sez. 2, 17 novembre 2005, dep. 20 gennaio 2006, n. 2578) e non l'altro orientamento (Sez. 5, 10 maggio 2005, dep. 13 giugno 2005, n. 22389) secondo cui l'opposta soluzione è preferibile perché l'ordinanza de qua ha natura decisoria e definisce il procedimento speciale attivato dalla persona offesa e comporta il rischio che, con la trasmissione degli atti il procedimento si concluda con l'archiviazione;
che va dunque riaffermato il principio di diritto per il quale il provvedimento con cui il giudice di pace dichiara l'inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 21 non ha natura decisoria per quanto attiene all'azione penale,
che prosegue in forme diverse, e quindi non è ricorribile per cassazione, posto che a norma dell'art. 568 c.p.p. sono ricorribili per cassazione i provvedimenti che, sebbene non qualificati come sentenza, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi;
che, peraltro, è stata correttamente ritenuta l'inammissibilità del "ricorso immediato", poiché, per il combinato disposto della L. n.274 del 2000, art. 21, comma 1, lett. g), art. 22, comma 1, art. 24,
lett. d) ed e), e art. 25, il ricorso de quo ha un "contenuto" tassativo, quanto alla forma e alle allegazioni, e la comunicazione al pubblico ministero per le determinazioni di competenza impone che nelle medesime "forme e allegazioni", in cui poi è presentato al giudice, il ricorso sia previamente "comunicato al pubblico ministero" e di tale comunicazione deve essere fornita la prova al giudice, affinché questi possa, in ogni caso, provvedere ex art. 26, commi 2, 3 e 4, della legge citata, anche in mancanza delle richieste del pubblico ministero nei termini;
che, se così non fosse, il pubblico ministero sarebbe privato di ogni autonomo esame delle fonti di prove poste a fondamento del ricorso e da valutare per formulare le proprie richieste;
che il ricorso è, pertanto, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in _ 1000, in favore della cassa delle ammende, in quanto non ricorrono le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, tenuto conto in particolare delle ragioni di manifesta infondatezza delle censure.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007