Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8433 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08433/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3647 del 2025, proposto da
DO NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Benito Aleni, Maria Fisciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere copia degli atti relativi al Demanio dello Stato, ramo Marina Mercantile, zona Forio (NA), foglio 31, Particella 854, e, in particolare, copia del Riordino fondiario del 01.01.1999, pratica n. 419436 in atti dal 5.5.2023 (n.243.1/1999), derivante da precedente riordino fondiario del 1994 e di cui si è chiesto l’accesso; nonché copia del Riordino fondiario del 01.01.1999, protocollo n. 421866, in atti dal 06.05.2003 (n. 247.1/1999), derivante da precedente riordino fondiario del 1994, al quale parimenti si è chiesto l’accesso; nonché copia degli atti nei quali è riportata la linea di confine del demanio marittimo con la proprietà NO, ante e post riordini fondiari del 01.01.1999, protocollo n. 421866, in atti dal 06.05.2003 (n. 247.1/1999) e copia della pratica n. 419436, in atti dal 05.05.2003, derivanti da precedente riordino fondiario del 1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NG FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, è dedotta l’illegittimità del diniego, opposto dalle resistenti amministrazioni, alla istanza di accesso agli atti, meglio specificati in epigrafe, richiesti da parte ricorrente, ai fini della verifica dell’estensione dell’area di sua proprietà su cui insiste un immobile, oggetto di domanda di condono edilizio.
2. In particolare, i suddetti atti, come specificato nella istanza di accesso, si rendevano necessari per accertare se l’intero edificio per il quale è stata formulata una istanza di condono ai sensi della legge n. 47/85 sia sconfinato o meno sul demanio marittimo, ovvero ancora se la proprietà dei ricorrenti abbia o meno invaso parte di una particella del demanio marittimo.
3. I ricorrenti rappresentano di aver reiteratamente chiesto la summenzionata documentazione una prima volta all’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato solo alcune visure catastali ma non quanto richiesto; successivamente l’istanza è stata inoltrata all’Agenzia del Demanio per la Regione Campania, la quale ha rinviato i ricorrenti all’Agenzia delle Entrate che ha continuato ad essere inadempiente.
4. Con il ricorso in esame, essi deducono la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
5. Le amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno rappresentato che con Pec prot. NSD n. 193711 del 29/10/2024, l’UPT dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ai richiedenti un puntuale riscontro all’istanza di accesso agli atti per quanto di competenza, con cui sono state fornite tutte le indicazioni relative al ritiro in Ufficio della documentazione richiesta (tipo di frazionamento e mappale n. 166520/2018, costituito da n. 31 pagine con un costo totale di 144 €); che per quanto riguarda la variazione identificativi per allineamento mappe del 16.09.2004, Pratica n. NA0540797, in atti dal 16.09.2004; il riordino fondiario del 01.01.1999, Pratica n. 419436, in atti dal 05.05.2003 (n. 243.1/1999); il riordino fondiario del 01.01.1999, protocollo n. 421866, in atti dal 06.05.2003 (n. 247.1/1999); l’Impianto meccanografico del 12.02.1985, trattasi di variazioni eseguite a seguito di attività d’Ufficio per la conservazione della banca dati censuaria catastale e per le quali non è disponibile alcuna documentazione da prendere in visione oltre che l’annotazione presente in visura.
L’Agenzia del Demanio, ha rappresentato che gli atti oggetto della istanza di accesso riguardano beni demaniali in gestione al comune di Forio e che, pertanto, l’istanza di accesso avrebbe dovuto essere indirizzata all’amministrazione comunale.
In particolare, l’Agenzia del Demanio, all’esito di una verifica effettuata ed in virtù della natura catastale della documentazione richiesta, ha ribadito che gli atti oggetto di istanza di accesso riguardano un’area intestata al Demanio dello Stato, ramo Marina mercantile. Nella fattispecie, l’Agenzia ha ritenuto precisare che, in ossequio al disposto del d.lgs. n.112 del 1998, la gestione di tali cespiti spetta tout court all’ente comunale, dunque, qualificando lo stesso quale organo cui rivolgere l’istanza di accesso necessaria ad ottenere la documentazione richiesta.
Ad ogni buon conto, nella medesima nota di riscontro, l’Agenzia ha evidenziato che per quanto concerne le attività di riordino fondiario e dei relativi provvedimenti che rappresentano tipicamente documenti di natura catastale, l’interessato deve rivolgere la propria richiesta all’Agenzia delle Entrate, in qualità di organo competente in materia.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 22 ottobre 2025.
6.1 Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all’istanza di accesso rivolta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Come chiarito al precedente punto 6, detta Amministrazione ha consentito l’accesso agli atti in suo possesso, rendendo, per il resto, una dichiarazione di inesistenza dei documenti richiesti che soddisfa la domanda di accesso, sia pure in senso negativo.
6.2 Il ricorso va accolto relativamente alla domanda di accesso rivolta all’Agenzia del Demanio.
L’Agenzia ha negato l’accesso agli atti sul presupposto che, ai sensi del d.lgs. n.112 del 1998, la gestione dei beni del demanio marittimo è stata trasferita in capo ai comuni.
Tuttavia, la documentazione richiesta da parte ricorrente attiene non già alla gestione del bene demaniale, bensì alla proprietà di una specifica particella in quanto l’interesse alla cui tutela è preordinata l’istanza di accesso riguarda, come già chiarito, la individuazione dei confini i cui relativi atti restano, anche all’indomani della introduzione del federalismo demaniale, in capo all’ente proprietario da individuarsi nell’Agenzia del Demanio.
7. Va dunque ordinato all’Agenzia del Demanio di consentire l’accesso agli atti richiesti da parte ricorrente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
8. L’esito della controversia consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia del Demanio e per l’effetto ordina all’Agenzia del Demanio di consentire l’accesso agli atti chiesti da parte ricorrente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN UD, Presidente
NG FO, Consigliere, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG FO | AN UD |
IL SEGRETARIO