Sentenza 21 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIAN O L L Aula 'B' O B E E N IN NOME D008 3 8 / 0 3 O 4 I 7 Z 3 Y A E R N C T , 1 A 7 P I 9 -1 D 1 E -1 A IC D 1 2 E D T N E S T E T R / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T S Oggetto ( CONDANNA ALLE SEZIONE TERZA CIVILE SPESE PROCESSUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE Dott. Vincenzo Presidente R.G.N. 23073/01 Consigliere Cron.1740 Dott. LO VITTORIA - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud.05/11/02 - Consigliere C.C. Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: UR LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L CARO 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FRANCIONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OY RA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati BRUNO BONAZZI, LIVIO BONAZZI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro 2002 CO IL, UNIPOL SPA, AI SPA;
2085 intimati - -1- avverso la sentenza n. 1905/01 del Giudice di pace di TORINO, emessa il 24/04/01 e depositata il 26/04/01 (R.G. 20279/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. -2- 3 La Corte Premesso che VI CO ha convenuto in giudizio LO DO e la AI-Società Assicuratrice Industriale chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura nello scontro tra veicoli avvenuto il 22 novembre 1999 e che il DO ha proposto domanda riconvenzionale contro la CO per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura nel medesimo scontro, chiamando anche in causa la società IP, assicuratrice della CO, nonché in manleva AM AJ, conducente del proprio veicolo;
Premesso, altresì, che il Giudice di pace di Torino ha ritenuto L esclusivo responsabile del menzionato scontro il conducente del veicolo del DO e, pertanto, ha condannato in solido AM AJ, il DO e la AI a risarcire i danni subiti dalla CO ed a rimborsarle le spese processuali, ha respinto la domanda riconvenzionale del DO ed anche la domanda di regresso proposta dal DO
contro
AM AJ, condannando il DO stesso a pagare le spese processuali a favore sia della IP (società assicuratrice della attrice), sia di AM AJ;
Considerato che
LO DO ha proposto ricorso per cassazione ed ha presentato memoria, con cui ha censurato la pronunzia di sua condanna al pagamento delle spese processuali a favore della società IP e di AM AJ, deducendo il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per il fatto che la sentenza impugnata ha affermato che la responsabilità del sinistro va ascritta esclusivamente a AM AJ, conducente della sua autovettura;
3 Rilevato che degli intimati si è costituito soltanto AM AJ;
Considerato che
il ricorso per cassazione, contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., è ammissibile, perché la domanda attorea di risarcimento del danno proposta dalla CO è di valore inferiore a L.2.000.000, avendo detta attrice affermato nell'atto di citazione che il suo veicolo "subiva danni per L.1.800.000", onde il petitum della domanda - indicato, nelle conclusioni, nel risarcimento dei "danni subiti ammontanti a L.
1.800.000 o in quella diversa misura accertanda in giudizio" non può essere inteso come non determinato, con - conseguente operatività del limite di competenza del giudice adito (secondo l'interpretazione che alla domanda ha dato il P.M. e che il Collegio non condivide); Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché la р и censurata condanna del DO al pagamento delle spese processuali è stata espressamente fondata dalla sentenza impugnata sulla soccombenza del DO nei confronti delle parti da lui chiamate in causa IP e AM AJ: per la IP, il Giudice di pace ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal DO contro la società assicuratrice della attrice CO;
per AM AJ, lo stesso Giudice ha respinto la domanda proposta dal DO contro il medesimo sulla base della considerazione che l'azione di regresso (esercitata dal DO) “è proponibile solamente dopo che si è provveduto al pagamento di quanto chiesto dal terzo" (questa ratio decidendi non è in alcun modo censurata dal ricorrente, onde essa non può essere presa in esame da questa Corte); 4 5
Ritenuto che
, avendo la sentenza impugnata, nella pronunzia sulle spese processuali, applicato correttamente il principio della soccombenza, non sussistono i vizi di motivazione lamentati nel ricorso, onde esso va rigettato;
Poiché sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione nei confronti di AM AJ. Nulla per le dette spese nei confronti degli altri intimati. Così deciso a Roma il 5 novembre 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente Ernesto lupoпро IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Joggi, 21.1.03 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 5