Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1814
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale della Corte adita

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Pistoia per conto dell'Agenzia delle Entrate di Pistoia, Ufficio territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al momento della notifica dell'atto. Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 546/1992, la competenza territoriale è inderogabile e si radica presso la Corte di giustizia tributaria nel cui ambito ricade il domicilio fiscale del contribuente o, in alternativa, l'Ufficio che ha emesso l'atto. Nel caso di specie, entrambi i criteri conducono alla Corte di giustizia tributaria di primo grado della Toscana - Sezione di Pistoia, mentre il ricorso è stato erroneamente proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Roma, territorialmente incompetente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1814
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1814
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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