CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1814/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14192/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240010893013000 IMPOSTA DI REGI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240012026603001 C.U. 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240009782265000 C.U. 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240009782366000 C.U. 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892024000912156000 C.U. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240009121561001 C.U. 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240011470724000 C.U. 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12669/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte adita
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore _1, proponeva ricorso avverso le cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Pistoia in data 29 maggio 2025, per un importo complessivo di euro 10.143,44. Le intimazioni riguardavano diversi tributi e contributi, così individuati:
cartella n. 08920240010893013000 (imposta di registro anno 2023, euro 277,28),
cartella n. 08920240012026603001 (contributi unificati anno 2022, euro 2.304,29),
cartella n. 08920240009782265000 (contributi unificati anno 2024, euro 1.522,19),
cartella n. 08920240009782366000 (contributi unificati anno 2024, euro 393,88),
cartella n. 08920240009121056000 (contributi unificati anno 2018, euro 208,44),
cartella n. 08920240009121561001 (contributi unificati anno 2022, euro 4.641,47),
cartella n. 08920240011470724000 (contributi unificati anno 2019, euro 795,89).
La contribuente deduceva di avere ricevuto per la prima volta notizia delle pretese tributarie con le cartelle impugnate, senza che fossero mai stati notificati gli atti prodromici. Contestava la legittimità delle notifiche eseguite a mezzo di poste private, richiamando giurisprudenza di legittimità che aveva dichiarato inesistenti e insanabili gli atti notificati da operatori diversi da Banca_1. Evidenziava inoltre che l'estratto di ruolo non poteva avere valore probatorio in ordine alla notifica degli atti sottesi.
Eccepiva altresì:
la prescrizione e decadenza dei crediti più risalenti,
l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi,
mancata notificazione degli atti prodromici,
carenza di motivazione delle cartelle,
omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento,
violazione dello Statuto del Contribuente. Chiedeva l'annullamento integrale delle cartelle sopra elencate e in subordine la rideterminazione dell'importo dovuto con condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 546/1992 considerata l'attuale situazione economica della Sig.ra Ricorrente _1, la quale attualmente risulta disoccupata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale l'Agenzia sollevava in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte di Roma, sostenendo che la causa dovesse essere radicata presso la Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia, in applicazione dell'art. 4 d.lgs. . 546/1992 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 12651/2024). In subordine, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. . 546/1992, atteso che la ricorrente non aveva evocato in giudizio anche gli enti creditori titolari delle pretese impositive.
All'udienza del 24.11.2025 la Corte rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Pistoia per conto dell'Agenzia delle Entrate di Pistoia,
Ufficio territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al momento della notifica dell'atto.
Va ribadito a tal proposito che, come eccepito dall'Ente della riscossione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 546/1992, la competenza territoriale è inderogabile e si radica presso la Corte di giustizia tributaria nel cui ambito ricade il domicilio fiscale del contribuente o, in alternativa, l'Ufficio che ha emesso l'atto. Nel caso di specie, entrambi i criteri conducono alla Corte di giustizia tributaria di primo grado della Toscana - Sezione di Pistoia, mentre il ricorso è stato erroneamente proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Roma, territorialmente incompetente.
Pertanto, accertata l'incompetenza territoriale di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile dinanzi alla CGT di Roma, con trasmissione degli atti alla CGT Toscana - Sezione di Pistoia, territorialmente competente con conseguente condanna alle spese a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della CGT di Pistoia con termine di 90 gg dal deposito della sentenza per la riassunzione davanti alla stessa Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia.
Condanna la contribuente alle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il Giudice
PI CC
(digitalmente firmato)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 14192/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240010893013000 IMPOSTA DI REGI 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240012026603001 C.U. 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240009782265000 C.U. 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240009782366000 C.U. 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0892024000912156000 C.U. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240009121561001 C.U. 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920240011470724000 C.U. 2019 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12669/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte adita
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore _1, proponeva ricorso avverso le cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Pistoia in data 29 maggio 2025, per un importo complessivo di euro 10.143,44. Le intimazioni riguardavano diversi tributi e contributi, così individuati:
cartella n. 08920240010893013000 (imposta di registro anno 2023, euro 277,28),
cartella n. 08920240012026603001 (contributi unificati anno 2022, euro 2.304,29),
cartella n. 08920240009782265000 (contributi unificati anno 2024, euro 1.522,19),
cartella n. 08920240009782366000 (contributi unificati anno 2024, euro 393,88),
cartella n. 08920240009121056000 (contributi unificati anno 2018, euro 208,44),
cartella n. 08920240009121561001 (contributi unificati anno 2022, euro 4.641,47),
cartella n. 08920240011470724000 (contributi unificati anno 2019, euro 795,89).
La contribuente deduceva di avere ricevuto per la prima volta notizia delle pretese tributarie con le cartelle impugnate, senza che fossero mai stati notificati gli atti prodromici. Contestava la legittimità delle notifiche eseguite a mezzo di poste private, richiamando giurisprudenza di legittimità che aveva dichiarato inesistenti e insanabili gli atti notificati da operatori diversi da Banca_1. Evidenziava inoltre che l'estratto di ruolo non poteva avere valore probatorio in ordine alla notifica degli atti sottesi.
Eccepiva altresì:
la prescrizione e decadenza dei crediti più risalenti,
l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi,
mancata notificazione degli atti prodromici,
carenza di motivazione delle cartelle,
omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento,
violazione dello Statuto del Contribuente. Chiedeva l'annullamento integrale delle cartelle sopra elencate e in subordine la rideterminazione dell'importo dovuto con condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 546/1992 considerata l'attuale situazione economica della Sig.ra Ricorrente _1, la quale attualmente risulta disoccupata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale l'Agenzia sollevava in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte di Roma, sostenendo che la causa dovesse essere radicata presso la Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia, in applicazione dell'art. 4 d.lgs. . 546/1992 e della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 12651/2024). In subordine, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. . 546/1992, atteso che la ricorrente non aveva evocato in giudizio anche gli enti creditori titolari delle pretese impositive.
All'udienza del 24.11.2025 la Corte rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Pistoia per conto dell'Agenzia delle Entrate di Pistoia,
Ufficio territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al momento della notifica dell'atto.
Va ribadito a tal proposito che, come eccepito dall'Ente della riscossione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 546/1992, la competenza territoriale è inderogabile e si radica presso la Corte di giustizia tributaria nel cui ambito ricade il domicilio fiscale del contribuente o, in alternativa, l'Ufficio che ha emesso l'atto. Nel caso di specie, entrambi i criteri conducono alla Corte di giustizia tributaria di primo grado della Toscana - Sezione di Pistoia, mentre il ricorso è stato erroneamente proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Roma, territorialmente incompetente.
Pertanto, accertata l'incompetenza territoriale di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile dinanzi alla CGT di Roma, con trasmissione degli atti alla CGT Toscana - Sezione di Pistoia, territorialmente competente con conseguente condanna alle spese a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della CGT di Pistoia con termine di 90 gg dal deposito della sentenza per la riassunzione davanti alla stessa Corte di Giustizia Tributaria di Pistoia.
Condanna la contribuente alle spese di giudizio liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il Giudice
PI CC
(digitalmente firmato)