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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1974/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO di Lecce il 17.05.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 16.04.2024 il Signor Ricorrente_1. (Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio -sito Soleto (LE) alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202400021768000 di Agenzia Entrate CO , del 17.01.2025 e le cartelle n.05920180028269233000,n.05920190016071454000,n.05920190023525408000,n.05920200000541649000,
n.05920200015458647000,n.05920210010519421000,n.05920220020553902000,n.05920220026582827000,
n.05920230016062684000, n. 0592024001963680400.
ad esso sottese, aventi ad oggetto tributi erariali e locali (Imposte dirette, tassa automobilistica e Tasi) relativi agli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018 e 2019 per complessive €5.865,85.
Il ricorrente impugnava il predetto atto e contestualmente anche le suddette cartelle di pagamento ed l'atto di accertamento per i seguenti motivi:
1) Competenza per territorio;
2) nullità della notifica;
3) mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
4) prescrizione del credito azionato;
5) mancata indicazione del ruolo;
6) chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle intimazioni di pagamento ivi indicate;
7) Calcolo degli interessi;
8) Mancata risposta alla domanda di autotutela
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
-di accogliere il ricorso.
- di condannare l'ufficio resistente al pagamento delle spese.
L'Agenzia delle Entrate e CO (ADER) si costituiva, in data 13.02.2025, tramite l'avv. Nominativo_1 con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato L'ADER evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'atto impugnato era stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle ed avviso di accertamento ad esso sottese e da successivi avvisi di intimazione, divenuti definitivi per mancanza di impugnazione.
L'Ufficio resistente produceva, in atti, non solo le copie delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto.
Concludeva chiedendo:
-in via preliminare, rilevare l'intervenuta decadenza del ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 del D.Lgs. n. 546/92;
- nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in proprio favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile anche se la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non rientra esplicitamente negli atti previsti dall'art. 19 del D. Lgs 546/199, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 448/2001, per cui deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (in tal senso, tra le altre, anche Cassazione SS.UU. sentenze n° 19668/2014, n°
19667/2014, n° 8928/2014, n° 10147/2012, n°16293/2007; ordinanze n° 17844/2012 e n°10672/2009.
Cassazione. Sez. Tributaria, sentenze n° 3315/2016, n° 15029/2015, n°16100/2011, n° 10987/2011, n°
724/2010, n° 285/2010, n° 14373/2010, n° 10672/2009, n° 4968/2009, n° 4513/2009, n° 23832/2007; ordinanze n°2541/2018 e n° 15957/2015).
Il ricorso è, invece, infondato per le seguenti motivazioni.
L'Agente della riscossione ha provveduto a dimostrare, con deposito della documentazione relativa in atti, la data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di ciascuna delle cartelle sottostanti l'atto impugnato (quest'ultimo sostiene invece di non aver mai ricevuto i suddetti atti).
Inoltre ha dato dimostrazione della regolare notifica dei diversi avvisi di intimazione di pagamento.
Dai documenti in atti emerge chiaramente che l'Ufficio abbia usato l'ordinaria diligenza per la ricerca del destinatario ed abbia eseguito correttamente tutte le notificazioni delle cartelle in oggetto. (Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 30952/17)
Il credito riportato nelle suddette cartelle si è pertanto irrimediabilmente cristallizzato.
Il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso entro i termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs 546/1992, una volta ricevuta la notifica delle singole cartelle.
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, nei confronti dell'Agenzia Entrate CO delle spese processuali liquidate in euro 600/00 oltre eventuali oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202400021768000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1974/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO di Lecce il 17.05.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 16.04.2024 il Signor Ricorrente_1. (Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1 presso il cui studio -sito Soleto (LE) alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202400021768000 di Agenzia Entrate CO , del 17.01.2025 e le cartelle n.05920180028269233000,n.05920190016071454000,n.05920190023525408000,n.05920200000541649000,
n.05920200015458647000,n.05920210010519421000,n.05920220020553902000,n.05920220026582827000,
n.05920230016062684000, n. 0592024001963680400.
ad esso sottese, aventi ad oggetto tributi erariali e locali (Imposte dirette, tassa automobilistica e Tasi) relativi agli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018 e 2019 per complessive €5.865,85.
Il ricorrente impugnava il predetto atto e contestualmente anche le suddette cartelle di pagamento ed l'atto di accertamento per i seguenti motivi:
1) Competenza per territorio;
2) nullità della notifica;
3) mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
4) prescrizione del credito azionato;
5) mancata indicazione del ruolo;
6) chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle intimazioni di pagamento ivi indicate;
7) Calcolo degli interessi;
8) Mancata risposta alla domanda di autotutela
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
-di accogliere il ricorso.
- di condannare l'ufficio resistente al pagamento delle spese.
L'Agenzia delle Entrate e CO (ADER) si costituiva, in data 13.02.2025, tramite l'avv. Nominativo_1 con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato L'ADER evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'atto impugnato era stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle ed avviso di accertamento ad esso sottese e da successivi avvisi di intimazione, divenuti definitivi per mancanza di impugnazione.
L'Ufficio resistente produceva, in atti, non solo le copie delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto.
Concludeva chiedendo:
-in via preliminare, rilevare l'intervenuta decadenza del ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 3 e 21 del D.Lgs. n. 546/92;
- nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in proprio favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile anche se la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non rientra esplicitamente negli atti previsti dall'art. 19 del D. Lgs 546/199, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 448/2001, per cui deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (in tal senso, tra le altre, anche Cassazione SS.UU. sentenze n° 19668/2014, n°
19667/2014, n° 8928/2014, n° 10147/2012, n°16293/2007; ordinanze n° 17844/2012 e n°10672/2009.
Cassazione. Sez. Tributaria, sentenze n° 3315/2016, n° 15029/2015, n°16100/2011, n° 10987/2011, n°
724/2010, n° 285/2010, n° 14373/2010, n° 10672/2009, n° 4968/2009, n° 4513/2009, n° 23832/2007; ordinanze n°2541/2018 e n° 15957/2015).
Il ricorso è, invece, infondato per le seguenti motivazioni.
L'Agente della riscossione ha provveduto a dimostrare, con deposito della documentazione relativa in atti, la data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di ciascuna delle cartelle sottostanti l'atto impugnato (quest'ultimo sostiene invece di non aver mai ricevuto i suddetti atti).
Inoltre ha dato dimostrazione della regolare notifica dei diversi avvisi di intimazione di pagamento.
Dai documenti in atti emerge chiaramente che l'Ufficio abbia usato l'ordinaria diligenza per la ricerca del destinatario ed abbia eseguito correttamente tutte le notificazioni delle cartelle in oggetto. (Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 30952/17)
Il credito riportato nelle suddette cartelle si è pertanto irrimediabilmente cristallizzato.
Il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso entro i termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs 546/1992, una volta ricevuta la notifica delle singole cartelle.
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, nei confronti dell'Agenzia Entrate CO delle spese processuali liquidate in euro 600/00 oltre eventuali oneri accessori, se dovuti.