Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 110
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Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Competenza per territorio

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se l'atto impugnato non rientrava esplicitamente tra quelli previsti dall'art. 19 del D. Lgs 546/1992, interpretando l'elenco in senso estensivo.

  • Rigettato
    Nullità della notifica

    L'Agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, rendendo il credito cristallizzato e il ricorso infondato.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione della cartella esattoriale

    L'Agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, rendendo il credito cristallizzato e il ricorso infondato.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    L'Agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, rendendo il credito cristallizzato e il ricorso infondato.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del ruolo

    L'Agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, rendendo il credito cristallizzato e il ricorso infondato.

  • Rigettato
    Chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale

    L'Agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, rendendo il credito cristallizzato e il ricorso infondato.

  • Rigettato
    Calcolo degli interessi

    L'Agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, rendendo il credito cristallizzato e il ricorso infondato.

  • Rigettato
    Mancata risposta alla domanda di autotutela

    L'Agente della riscossione ha dimostrato la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, rendendo il credito cristallizzato e il ricorso infondato.

  • Accolto
    Decadenza del ricorrente

    Il credito si è cristallizzato in quanto il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso entro i termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs 546/1992, una volta ricevuta la notifica delle singole cartelle.

  • Accolto
    Soccombenza

    La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 110
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo