Art. 2. ((Le societa' devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui e' stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali.
Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre procedente.
Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, lo ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.
Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 aprile 1964, n. 191 , di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."
Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre procedente.
Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, lo ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.
Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 aprile 1964, n. 191 , di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."