CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17631 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI RI nato a [...] il [...] RI OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del TRIB. LIBERTA di TERNI udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Penale Sent. Sez. 4 Num. 17631 Anno 2023 Presidente: BRUNO MARIAROSARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7.11.2022 il Tribunale di Terni, pronunciandosi sull'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 27.9.2022 avanzata da IE RR e RE RR, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine ai beni già oggetto di dissequestro disposto dal Pubblico Ministero ed ha rigettato per il resto il riesame. Il decreto di sequestro de quo era stato emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di RR RE e RR IE in relazione alla fattispecie di reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, sulla scorta della C.N.R. trasmessa dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Orvieto, datata 22.9.2022 in cui si dava atto dell'individuazione di una presunta piantagione di canapa indiana in località Macchie nel Comune di Orvieto. In particolare si trattava di un terreno coltivato, dotato di impianto di irrigazione, costituito da 5/6 filari, intestato a AN ER, madre di RR IE e RR RE. La stessa era proprietaria di altri terreni siti nella stessa zona e di un immobile corrispondente al civico Le Macchie n. 5 ove insisteva un'attività di affittacamere denominata "The Nest" ed in cui aveva sede la società "Weeden di RR RE" esercente l'attività di coltivazioni miste di cereali, legumi e semi oleosi. Successivamente, nelle more dell'udienza fissata per il riesame, ovvero in data 4.11.2022, il Pubblico Ministero aveva disposto il dissequestro delle piante oggetto di coltivazione e delle ulteriori sostanze per le quali la consulenza tecnica tossicologica non aveva evidenziato un effetto drogante, con conseguente restituzione dei beni dissequestrati agli aventi diritto. 2. Avverso l'ordinanza del 7.11.2022 gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducono la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. per omesso annullamento del decreto di sequestro in assenza di motivazione e di autonoma valutazione in relazione al fumus connmissi delicti, alle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurata quale corpo del reato o cosa pertinente al reato, alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. Assumono che nella specie il decreto non indica la condotta ipotizzata ma solo le norme asseritamente violate, senza che vi sia alcun elemento di valutazione rispetto al contenuto della CNR e senza indicazione della finalità probatoria del vincolo. Inoltre non sono stati valutati gli elementi addotti dalla difesa in ordine alla liceità della coltivazione ed alla circostanza che il sito Internet oggetto di attenzione investigativa non era più attivo dal 2019, cosicché difetta la prova dell'attualità della commercializzazione delle inflorescenze. Contestano inoltre le risultanze della consulenza tossicologica disposta dal Pubblico Ministero quanto alla ritenuta efficacia drogante dei reperti, circostanza che si riverbera sia sul decreto sia sull'ordinanza del Tribunale del Riesame. Con il secondo motivo deducono la violazione ex art. 606 comma 1, lett. c) in relazione all'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. per avere il Tribunale del Riesame conferito rilievo alle risultanze della consulenza tossicologica disposta dal Pubblico Ministero (di cui la difesa non aveva conoscenza), senza tenere conto delle analisi svolte dalla difesa degli indagati. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 , Rv. 269656). Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo é infondato. Premesso che viene in rilievo soltanto il fumus commissi delicti (inteso come astratta possibilità che un determinato fatto possa essere sussunto sotto una fattispecie di reato) riguardando il fumus la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in una determinata ipotesi di reato, nella specie l'ordinanza impugnata dà conto che il decreto non si limita ad indicare le norme violate ma descrive compiutamente anche la condotta di reato ipotizzata. 2. Parimenti infondato é il secondo motivo. Occorre precisare che il tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul "funnus commissi delicti" senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti (Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013 Cc. (dep. 21/03/2013 ) Rv. 255114). Nella specie l'ordinanza impugnata dà atto delle risultanze della consulenza tossicologica disposta dal Pubblico ministero senza dire nulla sulle analisi svolte dagli indagati. Tuttavia dall'esame degli allegati cui la difesa ha fatto riferimento (doc.6) si evince che, a prescindere da altri profili, si tratta di documentazione non attuale in quanto recante la data del 26.11.2020 e come tale inidonea ad infirmare le risultanze della disposta consulenza tossicologica. In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22.2.2023
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Penale Sent. Sez. 4 Num. 17631 Anno 2023 Presidente: BRUNO MARIAROSARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7.11.2022 il Tribunale di Terni, pronunciandosi sull'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero il 27.9.2022 avanzata da IE RR e RE RR, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine ai beni già oggetto di dissequestro disposto dal Pubblico Ministero ed ha rigettato per il resto il riesame. Il decreto di sequestro de quo era stato emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di RR RE e RR IE in relazione alla fattispecie di reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 4 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, sulla scorta della C.N.R. trasmessa dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Orvieto, datata 22.9.2022 in cui si dava atto dell'individuazione di una presunta piantagione di canapa indiana in località Macchie nel Comune di Orvieto. In particolare si trattava di un terreno coltivato, dotato di impianto di irrigazione, costituito da 5/6 filari, intestato a AN ER, madre di RR IE e RR RE. La stessa era proprietaria di altri terreni siti nella stessa zona e di un immobile corrispondente al civico Le Macchie n. 5 ove insisteva un'attività di affittacamere denominata "The Nest" ed in cui aveva sede la società "Weeden di RR RE" esercente l'attività di coltivazioni miste di cereali, legumi e semi oleosi. Successivamente, nelle more dell'udienza fissata per il riesame, ovvero in data 4.11.2022, il Pubblico Ministero aveva disposto il dissequestro delle piante oggetto di coltivazione e delle ulteriori sostanze per le quali la consulenza tecnica tossicologica non aveva evidenziato un effetto drogante, con conseguente restituzione dei beni dissequestrati agli aventi diritto. 2. Avverso l'ordinanza del 7.11.2022 gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducono la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 253 cod.proc.pen. per omesso annullamento del decreto di sequestro in assenza di motivazione e di autonoma valutazione in relazione al fumus connmissi delicti, alle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurata quale corpo del reato o cosa pertinente al reato, alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. Assumono che nella specie il decreto non indica la condotta ipotizzata ma solo le norme asseritamente violate, senza che vi sia alcun elemento di valutazione rispetto al contenuto della CNR e senza indicazione della finalità probatoria del vincolo. Inoltre non sono stati valutati gli elementi addotti dalla difesa in ordine alla liceità della coltivazione ed alla circostanza che il sito Internet oggetto di attenzione investigativa non era più attivo dal 2019, cosicché difetta la prova dell'attualità della commercializzazione delle inflorescenze. Contestano inoltre le risultanze della consulenza tossicologica disposta dal Pubblico Ministero quanto alla ritenuta efficacia drogante dei reperti, circostanza che si riverbera sia sul decreto sia sull'ordinanza del Tribunale del Riesame. Con il secondo motivo deducono la violazione ex art. 606 comma 1, lett. c) in relazione all'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. per avere il Tribunale del Riesame conferito rilievo alle risultanze della consulenza tossicologica disposta dal Pubblico Ministero (di cui la difesa non aveva conoscenza), senza tenere conto delle analisi svolte dalla difesa degli indagati. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 , Rv. 269656). Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo é infondato. Premesso che viene in rilievo soltanto il fumus commissi delicti (inteso come astratta possibilità che un determinato fatto possa essere sussunto sotto una fattispecie di reato) riguardando il fumus la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in una determinata ipotesi di reato, nella specie l'ordinanza impugnata dà conto che il decreto non si limita ad indicare le norme violate ma descrive compiutamente anche la condotta di reato ipotizzata. 2. Parimenti infondato é il secondo motivo. Occorre precisare che il tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul "funnus commissi delicti" senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti (Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013 Cc. (dep. 21/03/2013 ) Rv. 255114). Nella specie l'ordinanza impugnata dà atto delle risultanze della consulenza tossicologica disposta dal Pubblico ministero senza dire nulla sulle analisi svolte dagli indagati. Tuttavia dall'esame degli allegati cui la difesa ha fatto riferimento (doc.6) si evince che, a prescindere da altri profili, si tratta di documentazione non attuale in quanto recante la data del 26.11.2020 e come tale inidonea ad infirmare le risultanze della disposta consulenza tossicologica. In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22.2.2023