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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2334/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13903/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202401039988173 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.8.2024, il Sig. Ricorrente_1 ha contestato l'atto in epigrafe relativo ad IRPEF anno 2019 per un totale di euro 1.422,18.
In particolare, parte ricorrente si è soffermata sulla tardività dell'azione di riscossione oltre i termini di legge e la legittimità dei contributi versati a fondo di previdenza complementare, oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto regolarmente versati e deducibili, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 14.10.2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha precisato e documentato la regolarità del suo operato ed, in particolare: la tempestività e la regolarità dell'azione di riscossione;
la circostanza che parte ricorrente non ha riscontato ripetute richieste documentali dell'Ufficio durante la fase istruttoria;
che i contributi PreviAmbiente in questione risultano già in parte dedotti dal ricorrente, e per il resto indeducibili.
L'Ufficio ha concluso chiedendo la conferma dell'atto impugnato, il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 11.12.2025, parte ricorrente ha insistito sulla legittimità del suo operato e sulle conclusioni come da ricorso.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione regolarmente adita da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della documentazione in atti, ed all'esito dell'udienza, ritiene infondate le doglianze di parte ricorrente, conferma l'atto impugnato, e rigetta il ricorso.
Al riguardo questa Corte rileva difatti che, come contestato dall'Ufficio, la documentazione versata in atti da parte ricorrente, non sia di per sè esaustiva per contestare l'operato dell'Ufficio e le conclusioni alle quali è addivenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per l'importo di euro 300,00 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma intervenuta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sez. 11, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle refusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3
Roma, liquidate in euro 300,00 omnicomprensive. Cosi deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026. Il
Giudice monocratico Giovanni Tomo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13903/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202401039988173 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.8.2024, il Sig. Ricorrente_1 ha contestato l'atto in epigrafe relativo ad IRPEF anno 2019 per un totale di euro 1.422,18.
In particolare, parte ricorrente si è soffermata sulla tardività dell'azione di riscossione oltre i termini di legge e la legittimità dei contributi versati a fondo di previdenza complementare, oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto regolarmente versati e deducibili, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 14.10.2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha precisato e documentato la regolarità del suo operato ed, in particolare: la tempestività e la regolarità dell'azione di riscossione;
la circostanza che parte ricorrente non ha riscontato ripetute richieste documentali dell'Ufficio durante la fase istruttoria;
che i contributi PreviAmbiente in questione risultano già in parte dedotti dal ricorrente, e per il resto indeducibili.
L'Ufficio ha concluso chiedendo la conferma dell'atto impugnato, il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 11.12.2025, parte ricorrente ha insistito sulla legittimità del suo operato e sulle conclusioni come da ricorso.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione regolarmente adita da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della documentazione in atti, ed all'esito dell'udienza, ritiene infondate le doglianze di parte ricorrente, conferma l'atto impugnato, e rigetta il ricorso.
Al riguardo questa Corte rileva difatti che, come contestato dall'Ufficio, la documentazione versata in atti da parte ricorrente, non sia di per sè esaustiva per contestare l'operato dell'Ufficio e le conclusioni alle quali è addivenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per l'importo di euro 300,00 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma intervenuta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sez. 11, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle refusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate DP 3
Roma, liquidate in euro 300,00 omnicomprensive. Cosi deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026. Il
Giudice monocratico Giovanni Tomo