CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3604/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 (italy) Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259030281875/000 IRES-IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 AL SR (da ora Ricorrente_1), veniva emessa e notificata, in data 17.6.2025, una intimazione di pagamento avente ad oggetto il pagamento degli importi affidati a titolo di provvisoria esecuzione del terzo delle maggiori imposte IRES ed IRAP, in precedenza oggetto di separati atti d'accertamento, oltre gli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo, così per un totale di euro 2.092.622,33.
In particolare, i due atti d'accertamento, notificati alla contribuente il 25.10.2019, avevano avuto ad oggetto, per il 2014, due rilievi, in materia di IRES ed IRAP, concernenti, da un lato, la disciplina dei prezzi intercompany, nelle transazioni con la Tedesca Società_1, dall'altro, la contestata deduzione di costi addebitati da quest'ultima alla contribuente italiana.
Va però detto che il contenzioso instaurato con l'impugnazione dei due citati atti d'accertamento veniva poi definito, all'esito della procedura MAP attivata, con una declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia ai ricorsi da parte della Ricorrente_1 (si veda sul punto la sentenza della CGT di Milano n.2367/12/2024), cui seguiva, ad opera dell'ADER, l'emissione e notifica di due avvisi di presa in carico aventi ad oggetto proprio le somme, per maggiori imposte ed interessi, poi definitivamente richieste con l'intimazione impugnata di cui sopra.
Dopo la notifica dell'ingiunzione la Ricorrente_1, sempre con riferimento al medesimo periodo d'imposta del 2014 ed alla medesima procedura MAP definita, riceveva anche la notifica, in data 27.8.2025, di altre due cartelle di pagamento, aventi ad oggetto entrambe il pagamento degli interessi di sospensione, riferiti sia alle imposte dirette, sia alle addizionali regionali ed IRAP. Quest'ultime cartelle venivano poi impugnate con distinti e separati ricorsi, oggetto di separato giudizio.
Ciò premesso, avverso l'atto di ingiunzione di cui sopra la contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso, in particolare chiedendone il parziale annullamento con particolare ed esclusivo riferimento agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ammontanti ad euro 364.861,60, di cui se ne contestava la debenza limitatamente alla somma di euro 72.926,45; agli interessi di mora, ammontanti ad euro 76.227,95 ed infine agli oneri di riscossione, ammontanti ad euro 152.022,72.
In sintesi, queste le argomentazioni della ricorrente:
1. Quanto agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, si contestava il calcolo fatto dall'Ufficio, in quanto erroneamente riferito alla data entro cui avrebbe dovuto essere pagato il saldo del tributo e non alla data dell'intervenuta definizione dell'accordo MAP;
2. Quanto agli interessi di mora ed oneri di riscossione, se ne contestava la debenza, stante la preventiva sospensione cautelare della riscossione che era stata disposta da questa Corte di giustizia tributaria;
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio replicava: quanto al primo punto, che l'accordo MAP non può costituire la base giuridica per il calcolo degli interessi, posto che è solo espressione di una rideterminazione del quantum di una obbligazione tributaria già sorta in piena autonomia ed efficacia giuridica;
quanto al secondo, che interessi ed oneri sono dovuti in ogni caso e sin dal momento in cui l'Ufficio affida le somme all'agente della riscossione e ciò a prescindere dalla eventuale sospensione dell'esecuzione ad opera del giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni della ricorrente. Sulla prima questione, infatti, è convincente la tesi della contribuente in tema di rilevanza giuridica dell'accordo
MAP. Non può negarsi, in altre parole, che proprio il perfezionamento dell'accordo pattizio rende certo, liquido ed esigibile il credito erariale, per cui è corretto che solo da questo preciso momento debba calcolarsi l'ammontare degli interessi per la ritardata iscrizione. Per di più, ad aderire alla tesi avversa, la stessa procedura convenzionale risulterebbe alla fine ingiustamente gravosa per i contribuenti che ne facciano richiesta. D'altronde che gli interessi debbano decorrere dalla conclusione dell'accordo è quanto prevede l'art.19, comma 3, del D,Lgs 49/2020 di recepimento della Direttiva UE 1852/2017.
Sulla seconda, questa Corte aderisce alla tesi secondo cui durante il periodo della sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora ex art.30 DPR 602/73, venendo meno, in questi casi, il requisito della “colpevolezza” in capo al contribuente che ne poteva legittimare la pretesa dell'Ufficio (sul punto da ultimo anche CGT-Umbria n.186/1 del 30.5.2023);
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3604/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 (italy) Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259030281875/000 IRES-IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 AL SR (da ora Ricorrente_1), veniva emessa e notificata, in data 17.6.2025, una intimazione di pagamento avente ad oggetto il pagamento degli importi affidati a titolo di provvisoria esecuzione del terzo delle maggiori imposte IRES ed IRAP, in precedenza oggetto di separati atti d'accertamento, oltre gli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo, così per un totale di euro 2.092.622,33.
In particolare, i due atti d'accertamento, notificati alla contribuente il 25.10.2019, avevano avuto ad oggetto, per il 2014, due rilievi, in materia di IRES ed IRAP, concernenti, da un lato, la disciplina dei prezzi intercompany, nelle transazioni con la Tedesca Società_1, dall'altro, la contestata deduzione di costi addebitati da quest'ultima alla contribuente italiana.
Va però detto che il contenzioso instaurato con l'impugnazione dei due citati atti d'accertamento veniva poi definito, all'esito della procedura MAP attivata, con una declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia ai ricorsi da parte della Ricorrente_1 (si veda sul punto la sentenza della CGT di Milano n.2367/12/2024), cui seguiva, ad opera dell'ADER, l'emissione e notifica di due avvisi di presa in carico aventi ad oggetto proprio le somme, per maggiori imposte ed interessi, poi definitivamente richieste con l'intimazione impugnata di cui sopra.
Dopo la notifica dell'ingiunzione la Ricorrente_1, sempre con riferimento al medesimo periodo d'imposta del 2014 ed alla medesima procedura MAP definita, riceveva anche la notifica, in data 27.8.2025, di altre due cartelle di pagamento, aventi ad oggetto entrambe il pagamento degli interessi di sospensione, riferiti sia alle imposte dirette, sia alle addizionali regionali ed IRAP. Quest'ultime cartelle venivano poi impugnate con distinti e separati ricorsi, oggetto di separato giudizio.
Ciò premesso, avverso l'atto di ingiunzione di cui sopra la contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso, in particolare chiedendone il parziale annullamento con particolare ed esclusivo riferimento agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ammontanti ad euro 364.861,60, di cui se ne contestava la debenza limitatamente alla somma di euro 72.926,45; agli interessi di mora, ammontanti ad euro 76.227,95 ed infine agli oneri di riscossione, ammontanti ad euro 152.022,72.
In sintesi, queste le argomentazioni della ricorrente:
1. Quanto agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, si contestava il calcolo fatto dall'Ufficio, in quanto erroneamente riferito alla data entro cui avrebbe dovuto essere pagato il saldo del tributo e non alla data dell'intervenuta definizione dell'accordo MAP;
2. Quanto agli interessi di mora ed oneri di riscossione, se ne contestava la debenza, stante la preventiva sospensione cautelare della riscossione che era stata disposta da questa Corte di giustizia tributaria;
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio replicava: quanto al primo punto, che l'accordo MAP non può costituire la base giuridica per il calcolo degli interessi, posto che è solo espressione di una rideterminazione del quantum di una obbligazione tributaria già sorta in piena autonomia ed efficacia giuridica;
quanto al secondo, che interessi ed oneri sono dovuti in ogni caso e sin dal momento in cui l'Ufficio affida le somme all'agente della riscossione e ciò a prescindere dalla eventuale sospensione dell'esecuzione ad opera del giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni della ricorrente. Sulla prima questione, infatti, è convincente la tesi della contribuente in tema di rilevanza giuridica dell'accordo
MAP. Non può negarsi, in altre parole, che proprio il perfezionamento dell'accordo pattizio rende certo, liquido ed esigibile il credito erariale, per cui è corretto che solo da questo preciso momento debba calcolarsi l'ammontare degli interessi per la ritardata iscrizione. Per di più, ad aderire alla tesi avversa, la stessa procedura convenzionale risulterebbe alla fine ingiustamente gravosa per i contribuenti che ne facciano richiesta. D'altronde che gli interessi debbano decorrere dalla conclusione dell'accordo è quanto prevede l'art.19, comma 3, del D,Lgs 49/2020 di recepimento della Direttiva UE 1852/2017.
Sulla seconda, questa Corte aderisce alla tesi secondo cui durante il periodo della sospensione della riscossione non sono dovuti gli interessi di mora ex art.30 DPR 602/73, venendo meno, in questi casi, il requisito della “colpevolezza” in capo al contribuente che ne poteva legittimare la pretesa dell'Ufficio (sul punto da ultimo anche CGT-Umbria n.186/1 del 30.5.2023);
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e compensa le spese.