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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8344 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 46250/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 28/12/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 02/03/1997 a GALATINA (LE) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 4 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. ORTOLANI COSETTA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
Parte attrice nei confronti di
2) CP 1 data e luogo di nascita: 07/10/1970 a INDIA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]N. 4 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. PALMISANO ANTONIA VALENTINA e l'avv.to LIVIA VERRILLO elettivamente domiciliate CORSO PORTA ROMANA, 123 20122 MILANO
Parte convenuta
E con l'intervento di
3) AVV.TO MA SS nella qualità di CURATORE SPECIALE DELLA
MINORE elettivamente domiciliato VIA BOCCACCIO 45 MILANO
con i seguenti figli: CP 2 nata 4.11.2020 Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
1.2.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 e CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 18.06.2020 matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano
Anno 2020, Registro 01, Atto N. 349, Parte 1 S
CP_1 (la signora Pt 2 è madreDal matrimonio sono è stata il 4.11.2020 la minore anche di Persona 1 nata a [...] il [...] da una precedente relazione)
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/12/2024 Parte 2 evidenziando gravi e reiterate condotte violente in suo danno poste in essere dal coniuge chiedeva che il Tribunale inaudita altera parte ordinasse al convenuto la cessazione delle condotte violente e pregiudizievoli mantenute nei confronti della moglie e delle figlia, disponesse il suo allontanamento dalla casa coniugale di via Mar Jonio 4 e il divieto di avvicinarsi alla stessa e alle figlie CP_2 e
Per 2 nonché alla casa coniugale e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati. Chiedeva, nel merito, che venisse dichiara la separazione con addebito ( e successivamente il divorzio), che la minore CP_2 venisse alla medesima affidata in via esclusiva, che le fosse assegnata la casa coniugale, che gli incontri tra padre e figlia avvenissero solo in spazio neutro e con modalità protetta e osservato e che fosse fatto obbligo al convenuto di contribuire al mantenimento della minore corrispondendole l'importo ritenuto congruo considerando che la stessa svolgeva l'attività di custode e che venisse statuito il diritto per la stessa di percepire in via integrale l'assegno unico universale.
CP_1 ritualmente costituitosi in giudizio per contestando gli assunti attorei con riferimento alla allegate condotte violente, aderiva alla domanda di separazione avanzata dalla parte attrice (e a quella di divorzio), chiedendo il rigetto degli ordini di protezione invocati, l'affidamento esclusivo della figlia minore CP 2 (in subordine l'affidamento ai servizio sociali del Comune di
Milano) il suo collocamento preferenziale presso di sé (con disponibilità ad ospitare anche la figlia della parte attrice) la determinazione in capo alla attrice di una assegno per il mantenimento della minore nell'importo ritenuto di giustizia, con attivazione e presa in carico della madre della minore da parte dei Servizi anche specialistici competenti. In caso di collocamento della minore presso la madre chiedeva che venisse contenuto nella misura di € 150,00 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere quale contributo al mantenimento della minore
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'8.5.2025, nella quale entrambi i coniugi comparivano e venivano sentiti separatamente, gli stessi venivano autorizzati a vivere separati Con ordinanza del 10.5.2025 il Giudice Delegato, in applicazione dell'art. 473bis.70 c.p.c. così provvedeva:
1) ORDINA a CP 1 nato in [...] il [...] residente VIALE MAR JONIO
N. 4 20148 MILANO ITALIA
⚫ la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da Parte 2 nata
•
nata il [...] e Persona 4 a GALATINA (LE) il 02/03/1997 e da Persona 3 nata il [...] (figlia della sola ricorrente) in particolare la casa famigliare di Via Mar
Jonio 4, al domicilio della famiglia d'origine a Galatina, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti ed in prossimità dei luoghi di istruzione della figlia della coppia ( CP_2 e della figlia della sig.ra Pt 2 ( Persona_4 ), salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
2) DETERMINA in mesi 12 la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga
3) ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, Comando Carabinieri di Milano competenti per Milano Via Mar Jonio 4 con facoltà di subdelega la quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento con richiesta di provvedere ad iscrizione SDI ed a quanto di competenza
Emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c.
1) Pt 3 la minore Persona 3 nata il [...] al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore
2) DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE che il genitore collocatario previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta salute a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il
-
POF Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività
-
sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
4) DISPONE che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
5) ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale sita in Milano via Mar Jonio 4 disponendo che il provveda al rilascio della stessa asportandosi solo i propriCP 1 effetti personali entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
6) ORDINA a CP 1 di consegnare per il tramite dei propri difensori al difensore della ricorrente copia delle chiavi della casa coniugale
7) DISPONE che sino al momento del rientro della minore CP 2 a Milano le videochiamate tra padre e figlia possano avvenire SOLO alla presenza di un educatore/ assistente sociale del Comune di Galatina garantendo una frequenza bisettimanale in orario e in giornate che verranno determinati dai servizi sociali del Comune di Galatina
e comunicati al sig. CP 1 e con facoltà di interruzione delle stesse allorché i comportamenti paterni ovvero le comunicazioni e il linguaggi utilizzato risultano in ogni modo inadeguate.
8) DISPONE che con il rientro della minore a Milano le frequentazioni tra padre e figlia avvengano in via esclusiva in Spazio Neutro con modalità protetta ed osservata secondo una cadenza che verrà determinata dal servizio sociale: in attesa dell'attivazione dello spazio neutro i Servizio garantirà la possibilità di videochiamata sempre solo alla presenza di un educatore/assistente sociale con cadenza bisettimanale
9) DISPONE l' immeditata presa in carico della minore e del nucleo famigliare da parte dei servizi Sociali del Comune di Milano
10) INCARICA i Servizi sociali del Comune di MILANO di
- Proseguire negli incarichi già conferiti;
e della
- effettuare una completa indagine sulle condizioni di vita della minore CP_2 sig.ra Pt 4;
- procedere, in collaborazione con i servizi specialisti (ASST, CPS, SERD, UONPIA) ad un approfondimento di carattere psicodiagnostico sulle condizioni dei genitori e della minore volte ad accertare le condizioni psicologiche delle parti e della minore nonché a valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e le criticità riscontate suggerendo tutti gli interventi ritenuti opportuni e necessari;
- predisporre la presa in carico psicologica delle parti e della minore
- Inviare a questa autorità giudiziaria relazioni periodiche trimestrali con onere di segnalare con urgenza ogni situazione che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori e più specifici;
Persona 3 nata il 4.11.2020 l'avv.11) NOMINA Curatore speciale di
MA SS a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma alla bambina previo coordinamento con i SS ed a cui assegna termine fino al per la costituzione in giudizio sino al 31.5.2025
CP 112) DISPONE che dalla versi a Parte 2
mensilità di giugno 2025, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo di € 300,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate 13) DISPONE che l'assegno unico sia integralmente riconosciuto alla sig.ra […]
Parte 2
14) ASSEGNA al Curatore Speciale nominato termine sino al per il deposito di comparsa di costituzione in giudizio 30.6.2025
15) DISPONE che i servizi sociali del Comune di Milano depositino una prima relazione di aggiornamento entro il 30.9.2025
All'udienza in prosecuzione ex art. 473bis.21 c.p. del 21.10.2025 la difesa della parte attrice insisteva nella richiesta di sentenza non definiva sulla separazione dovendo il giudizio proseguire sulle ulteriori domande.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima il momento cui è stata adita l'AG e risiedendovi ancora la parte attrice/ in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell' Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n .46250/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e […]
CP 1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano il 18.06.2020 matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno 2020, Registro
01, Atto N. 349, Parte 1 S
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 28/12/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 02/03/1997 a GALATINA (LE) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 4 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. ORTOLANI COSETTA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
Parte attrice nei confronti di
2) CP 1 data e luogo di nascita: 07/10/1970 a INDIA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]N. 4 20148 MILANO ITALIA con l'Avv. PALMISANO ANTONIA VALENTINA e l'avv.to LIVIA VERRILLO elettivamente domiciliate CORSO PORTA ROMANA, 123 20122 MILANO
Parte convenuta
E con l'intervento di
3) AVV.TO MA SS nella qualità di CURATORE SPECIALE DELLA
MINORE elettivamente domiciliato VIA BOCCACCIO 45 MILANO
con i seguenti figli: CP 2 nata 4.11.2020 Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
1.2.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 e CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 18.06.2020 matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano
Anno 2020, Registro 01, Atto N. 349, Parte 1 S
CP_1 (la signora Pt 2 è madreDal matrimonio sono è stata il 4.11.2020 la minore anche di Persona 1 nata a [...] il [...] da una precedente relazione)
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/12/2024 Parte 2 evidenziando gravi e reiterate condotte violente in suo danno poste in essere dal coniuge chiedeva che il Tribunale inaudita altera parte ordinasse al convenuto la cessazione delle condotte violente e pregiudizievoli mantenute nei confronti della moglie e delle figlia, disponesse il suo allontanamento dalla casa coniugale di via Mar Jonio 4 e il divieto di avvicinarsi alla stessa e alle figlie CP_2 e
Per 2 nonché alla casa coniugale e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati. Chiedeva, nel merito, che venisse dichiara la separazione con addebito ( e successivamente il divorzio), che la minore CP_2 venisse alla medesima affidata in via esclusiva, che le fosse assegnata la casa coniugale, che gli incontri tra padre e figlia avvenissero solo in spazio neutro e con modalità protetta e osservato e che fosse fatto obbligo al convenuto di contribuire al mantenimento della minore corrispondendole l'importo ritenuto congruo considerando che la stessa svolgeva l'attività di custode e che venisse statuito il diritto per la stessa di percepire in via integrale l'assegno unico universale.
CP_1 ritualmente costituitosi in giudizio per contestando gli assunti attorei con riferimento alla allegate condotte violente, aderiva alla domanda di separazione avanzata dalla parte attrice (e a quella di divorzio), chiedendo il rigetto degli ordini di protezione invocati, l'affidamento esclusivo della figlia minore CP 2 (in subordine l'affidamento ai servizio sociali del Comune di
Milano) il suo collocamento preferenziale presso di sé (con disponibilità ad ospitare anche la figlia della parte attrice) la determinazione in capo alla attrice di una assegno per il mantenimento della minore nell'importo ritenuto di giustizia, con attivazione e presa in carico della madre della minore da parte dei Servizi anche specialistici competenti. In caso di collocamento della minore presso la madre chiedeva che venisse contenuto nella misura di € 150,00 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere quale contributo al mantenimento della minore
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'8.5.2025, nella quale entrambi i coniugi comparivano e venivano sentiti separatamente, gli stessi venivano autorizzati a vivere separati Con ordinanza del 10.5.2025 il Giudice Delegato, in applicazione dell'art. 473bis.70 c.p.c. così provvedeva:
1) ORDINA a CP 1 nato in [...] il [...] residente VIALE MAR JONIO
N. 4 20148 MILANO ITALIA
⚫ la cessazione della condotta pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti della moglie di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da Parte 2 nata
•
nata il [...] e Persona 4 a GALATINA (LE) il 02/03/1997 e da Persona 3 nata il [...] (figlia della sola ricorrente) in particolare la casa famigliare di Via Mar
Jonio 4, al domicilio della famiglia d'origine a Galatina, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti ed in prossimità dei luoghi di istruzione della figlia della coppia ( CP_2 e della figlia della sig.ra Pt 2 ( Persona_4 ), salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
2) DETERMINA in mesi 12 la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga
3) ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, Comando Carabinieri di Milano competenti per Milano Via Mar Jonio 4 con facoltà di subdelega la quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento con richiesta di provvedere ad iscrizione SDI ed a quanto di competenza
Emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c.
1) Pt 3 la minore Persona 3 nata il [...] al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore
2) DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE che il genitore collocatario previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta salute a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il
-
POF Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività
-
sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
4) DISPONE che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
5) ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale sita in Milano via Mar Jonio 4 disponendo che il provveda al rilascio della stessa asportandosi solo i propriCP 1 effetti personali entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
6) ORDINA a CP 1 di consegnare per il tramite dei propri difensori al difensore della ricorrente copia delle chiavi della casa coniugale
7) DISPONE che sino al momento del rientro della minore CP 2 a Milano le videochiamate tra padre e figlia possano avvenire SOLO alla presenza di un educatore/ assistente sociale del Comune di Galatina garantendo una frequenza bisettimanale in orario e in giornate che verranno determinati dai servizi sociali del Comune di Galatina
e comunicati al sig. CP 1 e con facoltà di interruzione delle stesse allorché i comportamenti paterni ovvero le comunicazioni e il linguaggi utilizzato risultano in ogni modo inadeguate.
8) DISPONE che con il rientro della minore a Milano le frequentazioni tra padre e figlia avvengano in via esclusiva in Spazio Neutro con modalità protetta ed osservata secondo una cadenza che verrà determinata dal servizio sociale: in attesa dell'attivazione dello spazio neutro i Servizio garantirà la possibilità di videochiamata sempre solo alla presenza di un educatore/assistente sociale con cadenza bisettimanale
9) DISPONE l' immeditata presa in carico della minore e del nucleo famigliare da parte dei servizi Sociali del Comune di Milano
10) INCARICA i Servizi sociali del Comune di MILANO di
- Proseguire negli incarichi già conferiti;
e della
- effettuare una completa indagine sulle condizioni di vita della minore CP_2 sig.ra Pt 4;
- procedere, in collaborazione con i servizi specialisti (ASST, CPS, SERD, UONPIA) ad un approfondimento di carattere psicodiagnostico sulle condizioni dei genitori e della minore volte ad accertare le condizioni psicologiche delle parti e della minore nonché a valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori e le criticità riscontate suggerendo tutti gli interventi ritenuti opportuni e necessari;
- predisporre la presa in carico psicologica delle parti e della minore
- Inviare a questa autorità giudiziaria relazioni periodiche trimestrali con onere di segnalare con urgenza ogni situazione che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori e più specifici;
Persona 3 nata il 4.11.2020 l'avv.11) NOMINA Curatore speciale di
MA SS a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma alla bambina previo coordinamento con i SS ed a cui assegna termine fino al per la costituzione in giudizio sino al 31.5.2025
CP 112) DISPONE che dalla versi a Parte 2
mensilità di giugno 2025, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo di € 300,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate 13) DISPONE che l'assegno unico sia integralmente riconosciuto alla sig.ra […]
Parte 2
14) ASSEGNA al Curatore Speciale nominato termine sino al per il deposito di comparsa di costituzione in giudizio 30.6.2025
15) DISPONE che i servizi sociali del Comune di Milano depositino una prima relazione di aggiornamento entro il 30.9.2025
All'udienza in prosecuzione ex art. 473bis.21 c.p. del 21.10.2025 la difesa della parte attrice insisteva nella richiesta di sentenza non definiva sulla separazione dovendo il giudizio proseguire sulle ulteriori domande.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi dell'ultima residenza abituale dei coniugi fino a meno di un anno prima il momento cui è stata adita l'AG e risiedendovi ancora la parte attrice/ in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell' Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n .46250/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e […]
CP 1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano il 18.06.2020 matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno 2020, Registro
01, Atto N. 349, Parte 1 S
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai