Sentenza 15 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA INN ED POPOLO IT AN02 1 9 3 0 1 LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 17895/98 Cron..4576 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Ud.19/12/00 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA CONTE SUPREMA DI CARAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente "Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig._ IL SOLE 24 ORE per dirit 5 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: it IL CANCELLIERE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura CANCELLERIA Genrale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AR NI;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 2330/97 del Pretore di MILANO, 5571 depositata il 23/07/97 R.G.N. 9923/96; -1- ☐ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'estinzione del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato il sig. IA LL impugnava davanti al Pretore di Milano il decreto ministeriale 20 maggio 1996 relativo alla violazione consistita nella mancata sua partecipazione in qualità di docente agli scrutini relativi all'anno scolastico 194/1995, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di una somma di denaro. Costituitasi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Pretore, con sentenza del 23 luglio 1997, annullava il decreto sul rilievo che l'iter seguito nell'emanazione dell'ordinanza non era conforme alla legge 146/90, in quanto era mancato il tentativo di conciliazione previsto dall'art.
8. Avverso detta sentenza propone ricorso la Presidenza del Consiglio affidato ad un unico motivo. La controparte è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, lett. d), 4, 8 e 9 della legge 146/90, per avere ritenuto l'ordinanza illegittima per in mancanza del tentativo di conciliazione, mentre, sostiene il ricorrente, questo non viene previsto dalla legge come fase procedurale necessariamente formale. Rileva il Collegio che la legge 11 aprile 2000 n. 83 in materia di esercizio di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, dispone all'art. 18 che: "1. Le sanzioni previste dagli artt. 4 e 9 della legge 12 giugno 1990 n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. 2.Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo a rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.'" Pertanto, poiché il ricorso per cassazione in esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto comminativo di sanzione ai sensi dell'art. 9 della legge 146/90 per violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999, ai sensi del terzo comma del citato art. 16, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio,con compensazione delle spese dell'intero processo, giacché l'uso dell'avverbio “automaticamente" vale ad indicare che l'estinzione va rilevata e dichiarata d'ufficio indipendentemente dalla richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. /IL PRESIDENTEVinceuro IL CONSIGLIERE ESTENSORE Tressa Mr Leru Dilli 3 0 3 I 1 A 5 S D . S , T . A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O R T N L , A L Depositata in Cancelleria ' A L 3 O S L 7 B E - E 15 FEB. 2001 I P 8 D S D - oggi, I I 1 S A N 1 T N Dr L ABORATORE A G S M E E E O S R O P DI CANCELLERIA G P A I G D A M E I E E T L O , R A O T O C D T R A I T E L R I S T L I D N E G E E D S O R E