Sentenza 26 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10256 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
11 G10.2001 Aula "B" 1.025 6 /0 1 REP OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D I CAS SAZIONE LAVOROSUPREMA LA CORTE R.G.n.15825/99 SEZIONE LAVORO Cron. 22866 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente PHO Rep. Dott. Vincenzo Trezza Consigliere Rel. Ud. 15.05.2001 " Giovanni Prestipino F Antonio Lamorgese 11 11 Giuseppe Cellerino " Bruno Balletti " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR IA, elett.te dom.ta in Roma, Via Nocera Umbra n. 166, presso il Sig. Santino Guadagno, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Marino per procura speciale a margine del ricorso. - Ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in 2351 persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido per procura speciale in calce al controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n. 10086 del 9.6.1999 (R.G. n. 7530/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.5.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Carlo De Angelis per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Francesco Mele, che ha Procuratore Generale Dott. concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 20 ottobre 1994 IA OR conveniva davanti al Pretore del lavoro di Genova l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, premesso che le era stato comunicato, senza peraltro che la circostanza fosse stata dimostrata, che sulla pensione che le veniva erogata si era formato un indebito di L. 787.000, chiedeva che, accertato che non vi era stato alcun errore nella liquidazione e nella successiva erogazione della prestazione previdenziale, fosse dichiarato che essa non era tenuta a restituire all'Istituto la somma da questo pretesa. 2 Instauratosi il contraddittorio, il Pretore, in superveniens costituito dall'art. 1, base allo ius commi duecentosessantesimo e seguenti, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, accoglieva il ricorso. Questa pronuncia, impugnata dall'INPS, veniva sentenza del 9riformata dal Tribunale di Genova, con giugno 1999, con la quale la domanda proposta dalla OR veniva rigettata in base al rilievo che la disciplina dettata dal suddetto art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, poteva essere applicata agli indebiti previdenziali realizzatisi in ероса anteriore al 1° gennaio 1996 solamente se le somme in contestazione non avessero già formato oggetto di recupero da parte dell'ente pagatore, con la conseguenza che, nel caso in esame, avendo l'INPS proceduto a recuperare la suddetta somma di L. 787.000 nel mese di maggio 1995, la materia rimaneva soggetta alla disciplina precedente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per la OR, che ha dedotto tre distinticassazione motivi, poi illustrati da memoria L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa 3 applicazione degli artt. 88, 96, 113 c.p.c., 2033 C.C., 1, duecentosessantesimo comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione 31 c.p.c.) e deduce due (art. 360, primo comma, n. delle quali, in ordine distinte censure, la seconda logico, deve essere esaminata dopo la trattazione del terzo motivo (nella cui decisione, come si dirà, resta assorbita). Con la prima censura, da esaminarsi unitamente al secondo motivo, che è di identico contenuto, sostiene la OR che il Tribunale, senza considerare che l'INPS Mi non aveva fornito alcuna prova al riguardo, ha dato per scontato che la somma di L. 787.980 le era stata corrisposta indebitamente. Questa censura è inammissibile, dal momento che la OR, che pure aveva formulato analoga contestazione nel giudizio di primo grado, non ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tale contestazione nel giudizio di appello. L'esame della censura dedotta in questa sede è, per conseguenza, ormai precluso. Con il terzo motivo, con il quale viene dedotto il vizio di violazione e di falsa applicazione dell'art. 1, duecentosessantesimo comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), la ricorrente Tribunale,asserisce che il pacifico essendo che 4 l'indebito si riferiva ad un periodo anteriore al 1° gennaio 1996 e che il suo reddito imponibile IRPEF, per l'anno 1995, era inferiore a L. 16.000.000, avrebbe dovuto tenere ferma la pronuncia del primo giudice, il quale, non aveva tenuto conto delcorrettamente, recupero dell'indebito medesimo effettuato dall'INPS in corso di causa. Questo motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 30 del 21 febbraio 2000, con la quale è stato composto un contrasto di giurisprudenza che si era in seno alla medesima Corte Miinterpretazione delle disposizioni contenute nell'art. formato sulla 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantacinquesimo duecentosessantatreesimo e 1. 23 dicembre 1996 n. 662, hanno affermato che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria, in epoca anteriore al 1° gennaio 1996, sono ripetibili secondo i criteri posti dalle suddette disposizioni perché le stesse hanno sostituito per intero la normativa che in precedenza regolava la materia (con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la suddetta precedente disciplina), ammenoché l'ente previdenziale non abbia 5 già proceduto al recupero delle somme che sono in contestazione. Il principio inerente all'avvenuto recupero dell'indebito, peraltro, ha formato oggetto di successivo approfondimento, con l'aggiunta di una ulteriore regola interpretativa adeguatrice, da parte di altre pronunce emanate dalla Sezione Lavoro della Corte, nelle quali è stato sostenuto che, qualora il recupero avvenga nelle more del giudizio avente per dichiarazione di irripetibilità oggetto la dell'indebito, si deve tenere conto del principio : generale "dell'insensibilità della consistenza del diritto in contestazione alla durata del processo, che trova attuazione attraverso il meccanismo della riferibilità degli effetti dell'accertamento giudiziale al momento della proposizione della domanda"; con la conseguenza che in tale ipotesi continua a trovare applicazione la nuova disciplina dettata dal suddetto duecentosessantesimo e seguenti, della art. 1, commi 662 del 1996 (cfr.,1996 (cfr., for be Taunts, Cons. 29 luglio 2000 410008 legge n. questa ulteriore regola giuridica, che deve A essere condivisa, va fatto riferimento ai fini della decisione della presente controversia, giacché nel caso in esame non è contestato che l'indebito si riferiva a un periodo anteriore al 1° gennaio 1996 e che l'INPS ha : 6 proceduto al recupero della somma nel mese di maggio 1995, quando la OR aveva già dato corso al presente giudizio. E, poiché è parimenti pacifico in causa che la pensionata nel 1995 aveva percepito un reddito ai L. fini dell'IRPEF inferiore aimponibile 16.000.000, una volta dichiarati inammissibili la prima censura contenuta nel primo motivo e il secondo motivo dichiarata assorbita la seconda censura del primo e motivo con il quale la ricorrente ha dedotto che l'ente previdenziale, avendo proceduto al recupero dell'indebito durante il giudizio di primo grado ed essendosi fatto giustizia senza attendere la pronuncia del giudice, aveva posto in essere un comportamento scorretto e illegittimo deve essere accolto il terzo motivo del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tale motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultimo periodo, c.p.c. e deve essere confermata la sentenza resa dal primo giudice, anche in ordine alle spese. Quanto alle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, le stesse, per il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'INPS. 7
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, conferma la sentenza emessa dal Pretore di Genova anche in ordine alle spese. Condanna l'INPS a pagare alla OR le spese del giudizio di appello, che liquida in L. 80.000 per spese vive, L. 700.000 per competenze e L.
1.200.000 per onorari nonché le spese del giudizio di cassazione, che 1.500.000 per liquida in L. 41.000 oltre a L. onorari. Così deciso in Roma il 15 maggio 2001 Il Presidente: Vinceuse Treex_ Il Consigliere estensore:Nime ка م IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 LUG. 2001 cggi, IL CANCELLIERE I SSA , D LO , TA 10 L Dott. Cina Scarselia BO . SPISA T I R D 'A L A T 3 L 3 E 5 D . A M E 8 4-7 A 8