Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9076 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
1 LA CORTE SUPRE907 6 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento danni SE ONE RZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16004/98 - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 18522/98 Consigliere - Dott. Francesco SABATINI Cron. 20887 Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI 3:184 Rep Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - Ud. 07/05/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti IMPRESA INCHINGOLO SAVINO, con sede in Andria (BA), in il IL CANCELLIERE persona del suo omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNO, che la difende 13000 CANCELLERIA disgiuntamente all'avvocato COSIMO CHIONNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROVINCIA DI BARI, in persona del suo AMMINISTRAZIONE Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. 2001 Francesco Sorrentino, elettivamente domiciliata in ROMA 00122280 868 LGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato 1 ROSARIO SALONIA, difesa dagli avvocati SABATINO MINUCCI, ROSA DIPIERRO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
SS HE, SS EL;
intimati - e sul 2° ricorso n' 18522/98 proposto da: SS EL, SS HE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo DOMENICO BATTISTA, difesi studio dell'avvocato SALVATORE G CARROZZO, giusta delega in dall'avvocato atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali-
contro
IMPRESA INCHINGOLO SAVINO, AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI BARI;
- intimati avverso la sentenza n. 256/98 del Tribunale di BARI, Sezione II Civile, emessa il 03/12/97 e depositata il 02/02/98 (R.G. 344/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per 2 l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso principale ed il rigetto dei primi tre motivi, e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 1990, IC SA convenne in giudizio, davanti alla Pretura di Bari - Sezione Distaccata di Acquaviva 1'Amministrazione Provinciale di Bari, per sentirla condannare al pagamento di quanto dovuto per i danni subiti dalle strutture murarie perimetrali del fondo rustico di sua proprietà sito in Acquaviva delle Fonti, per effetto della tonsura delle banchine sterrate lati- stanti la strada provinciale Acquaviva/Putignano, ton- sura eseguita con l'impiego non oculato di macchine operatrici. Dopo l'espletamento di attività istruttoria, si co- stituì 1'Amministrazione convenuta, inizialmente di- chiarata contumace, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il danno in questione era stato causato dalla ditta SA IN, alla quale erano stati appaltati i lavori in questione. La convenuta, pertanto, chiese ed ottenne dal Pretore che fosse disposto l'intervento della suindicata ditta, la quale, a sua volta costituitasi, eccepì l'inammissibi- lità della chiamata in causa per difetto di mandato e 3 per decorso del termine inderogabile previsto dal- l'art.106 C. p. C. nonché il rigetto della domanda siccome infondata. Il giudice adito, con sentenza depositata in data 26 marzo 1994, condannò la ditta IN al pagamen- to della somma di lire 5.000.000, oltre le spese di li- te. Con sentenza in data 2 febbraio 1998, il Tribunale Bari respinse l'appello principale proposto dalla di ditta IN, nonché l'appello incidentale dell'Am- ministrazione Provinciale. In parte motiva il Tribunale pugliese rilevò: che il richiamo dell'appellante alla decadenza di cui agli artt. 106 e 269 c. p. C. era del tutto inconferen- te, in quanto l'intervento dell'IN fu disposto ex art.107 del codice di rito;
che non sussisteva la carenza di mandato ad litem in capo ai difensori del- l'ente provinciale, posto che tra gli ordinari poteri del difensore rientra anche quello di chiamare un terzo in causa, purché si rimanga all'interno della lite ori- ginaria;
- che la prove espletate prima dell'intervento del terzo erano utilizzabili, non avendole l'appellante contestate. Per la cassazione della suindicata sentenza propone ricorso, sulla base di quattro motivi motivi, l'impresa 4 SA IN, cui resistono, con controricorso 1'Amministrazione Provinciale di Bari e gli eredi del- l'originario attore, i quali hanno, dal loro canto, proposto ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria. Con ordinanza in data 22 novembre 2000, questa Cor- te, su conforme richiesta del P. G., ha disposto l'in- tegrazione del contraddittorio, quanto al ricorso inci- dentale, nei confronti della Provincia di Bari. A tanto hanno provveduto tempestivamente gli eredi SA Motivi della decisione Va disposta, preliminarmente, la riunione ex art.335 c. p. C. del ricorso principale e di quello in- cidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la mede- sima sentenza. Con il primo motivo, il ricorrente principale, de- nunziando violazione, disapplicazione, falsa applica- zione degli artt. 84, 106, 107 c. p. C., nonché motiva- zione carente, insufficiente ed illogica (art.360 n. 3 e 5 c.p. c.), deduce che il Tribunale di Bari aveva ri- gettato l'eccezione relativa alla carenza di mandato ad litem in capo ai difensori dell'Ente Provinciale, muo- vendo dall'assunto che il potere di chiamata in causa di un terzo rientra tra quelli ordinari del difensore tutte le volte in cui si rimanga all'interno della lite 5 originaria. Tale principio, peraltro, doveva ritenersi del tutto infondato in quanto si poneva in netto con- trasto con la consolidata interpretazione giurispruden- : ziale dell'art.84 C. p. C.. Infatti, dalla documenta- zione in atti emergeva chiaramente che la Provincia di Bari, preso atto della notifica in data 12 ottobre 1990 di un atto con cui IC SA la citava dinanzi al Pretore di Acquaviva delle Fonti per essere risarcito dei danni patiti alla parete di recinzione di un suo fondo in occasione di lavori di tonsura di banchine sterrate latistanti una strada provinciale nel territo- rio del menzionato Comune;
ritenuta, altresì, la sussi- stenza di circostanze di fatto e di diritto idonee a rendere opportuna la costituzione in giudizio dell'En- te, decideva di costituirsi in giudizio per mezzo degli Avv. ti Sabatino Minucci e Luciano Majorano, che nomi- nava suoi procuratori e difensori. Successivamente, con ordinanza resa all'udienza del 24 marzo 1992, il Vice Pretore di Acquaviva delle Fonti, richiestone, autoriz- zava la Provincia di Bari a chiamare in causa SA IN. Non vi era dubbio, quindi, che nel caso di specie fosse stata operata una chiamata in causa ecce- dente l'ambito della lite originaria, in quanto i pro- curatori costituiti del convenuto erano privi di uno specifico mandato in tal senso da parte della Provincia 6 di Bari. Alla luce del consolidato indirizzo giurispru- denziale vigente in subiecta materia, doveva ritenersi pienamente giustificata l'eccezione, peraltro tempesti- : vamente formulata dalla ricorrente con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, atteso che l'eccezione medesima trovava fondamento nel- l'esatta ricostruzione del contenuto delle domande for- mulate dall'attore con il suo atto di citazione e dal convenuto con l'atto di chiamata in giudizio del terzo. In ordine al primo aspetto, poteva ritenersi pacifico che l'iniziativa giudiziaria del SA poggiasse sul- l'affermazione in diritto della responsabilità dell'Am- ministrazione Provinciale di Bari e del suo obbligo di risarcire i danni, in quanto proprietaria della strada su cui erano stati effettuati i lavori di tonsura, non- ché committente dei lavori stessi. Orbene, questa causa petendi era stata ormai definitivamente acquisita in giudizio, in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui, ri- gettando la sollevata eccezione di difetto di legitti- mazione passiva, il primo giudice aveva affermato la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Bari in quanto "proprietaria della strada le cui banchine furono interessate dai lavori in questione.." oltre che capo della senten committente dei lavori". Tale za era 7 passato in giudicato, non essendo stato appellato dal- 1'Amministrazione Provinciale di Bari. Quanto al secon- do aspetto, andava rilevato che le domande, proposte con la chiamata in causa della ditta IN notifi- cata in data 31 luglio 1992, si fondavano su titoli giuridici che nulla avevano a che vedere sia con le re- sponsabilità connesse al diritto di proprietà, sia con quelle del committente, riguardando invece, per un ver- SO, la presunta e diversa responsabilità dell'impresa ricorrente in quanto ditta esecutrice dei lavori, per altro verso, la richiesta di condanna dell'Impresa In- chingolo al pagamento, in via di regresso ed, a titolo di risarcimento, delle somme che l'Ente appellato fosse stato eventualmente costretto a pagare. Da questa evi- dente diversità di titoli giuridici si doveva ricavare che era stata chiamata in causa l'impresa appaltatrice facendo ricorso ad una garanzia impropria, per la quale sarebbe stato necessario un mandato specifico da parte dell'Amministrazione Provinciale. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero, la doglianza è, in primo luogo, inammissi- bile. Al riguardo, si osserva, infatti, che con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, il ricorso per cassazione in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso 8 deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a CO- stituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di accedere a fonti estranee allo stesso ri- corso e quindi, ad elementi od atti attinenti al pre- ' gresso giudizio di merito. È palese, quindi, che parte ricorrente non poteva limitarsi а fare riferimento: a) alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo della lite ed a quelle di cui alla chiamata in causa;
b) alla procura rilasciata ai procuratori della convenuta Pro- vincia di Bari: circostanze tutte non valutate o mala- mente valutate dai giudici a quibus, ma doveva, even- tualmente, trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del deci- dere. In ogni caso, va rilevato che questo Supremo Colle- gio, con la sentenza n.3928 del 31 marzo 2000, ha di recente affermato il seguente principio: "La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, con la conseguenza che è nella facoltà del procuratore del convenuto di chiamare in causa un ter- ZO, onde sollevare il convenuto stesso dall'eventuale 9 soccombenza nei confronti dell'attore" (conf.Cass.2415/1984, 3274/1986 e 877/1991). Tale principio deve essere riaffermato in questa sede, posto che, attraverso la lettura degli atti quale emerge dalla sentenza di primo grado e da quella di ap- pello, si evince che la richiesta di chiamata in causa, da parte della Provincia di Bari nei confronti del- l'odierno ricorrente fu effettuata al fine di escludere la responsabilità dell'ente convenuto da qualsiasi re- sponsabilità nei confronti dell'attore: trattasi, quin- di, dello stesso ambito della lite. Non senza conside- rare che, versandosi nella specie, come si vedrà più innanzi, in tema di chiamata in causa iussu iudicis, non è giammai necessaria un'ulteriore procura per ef- fettuare la chiamata del terzo disposta dal giudice. Né, infine, sussiste il dedotto giudicato interno, in ordine all'affermazione di responsabilità della Pro- vincia di Bari ad opera del giudice di primo grado, po- sto che la sentenza pretorile si limita sul punto ad affermare la sussistenza della legittimazione passiva della Provincia medesima, per pervenire, poi, alla con- danna in ordine alla richiesta di risarcimento dei dan- ni, della sola ditta IN. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, denunziando violazione, disapplicazione, falsa applica- 10 zione degli artt.106 e 107 c. p. c., nonché motivazione carente, insufficiente, illogica (art. 360 nn. 3 e 5 c.p. c.), deduce che il Tribunale di Bari aveva riget- tato l'impugnazione della ditta IN nella parte relativa all'eccezione di inammissibilità della chiama- ta in causa, sull'assunto che nessuna portata qualifi- cante poteva essere attribuita all'espressione utiliz- zata dal giudice di primo grado nell'ordinanza del 24 marzo 1992, dal momento che tale ordinanza era stata emessa nella medesima udienza in cui l'ente convenuto cercava di ovviare alla decadenza già verificatasi nei suoi confronti, sollecitando l'autonomo potere che il giudice possiede di ordinare in ogni momento l'inter- vento di un terzo nel processo. Questo argomento non poteva essere condiviso, in quanto finiva per sottrarre ogni rilevanza al tenore letterale del provvedimento adottato dal giudice di primo grado, attribuendogli un significato che non gli era affatto proprio. Peraltro, in tema di ermeneutica, soltanto in presenza di dubbi sul significato del testo oggetto di interpretazione era possibile ricorrere ad altri criteri, come quello dell'interpretazione "leale" utilizzato dal Tribunale nella sua motivazione. Al contrario, atteso che il provvedimento del giudice di prime cure conteneva chia- ramente un'autorizzazione alla chiamata in causa e che 11 l'atto notificato all'Impresa conteneva una chiamata in garanzia, non era possibile per l'odierna ricorrente prendere atto che la chiamata in causa avvenisse per ordine del giudice ex art.107 c. p. c. e non già del- l'art.106 C. p. C.. Da tanto conseguiva, da un verso, che poteva ipotizzarsi che l'ordinanza del 24 marzo 1992 fosse priva di validità ed efficacia, con conse- guente invalidità ed inefficacia dell'atto di chiamata in causa;
d'altro verso, che il menzionato provvedimen- to dovesse intendersi come autorizzazione alla chiamata in causa ex art.106 c. p. c., sicché avrebbe dovuto es- sere accolta l'eccezione di inammissibilità della stes- sa in quanto proposta tempestivamente. La censura è inammissibile. Giusta un insegnamento giurisprudenziale assoluta- mente pacifico, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a per giungere alla cassazio- sorreggerla, è necessario ne della pronunzia - non solo che ciascuna di esse ab- bia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- zi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che au- 1 412 tonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (cfr., da ultimo, Cass.12 settembre 2000, n. 12040.). Pacifico quanto precede, si Osserva che il giudice di appello ha posto a fondamento della raggiunta con- clusione, in ordine alla circostanza che il giudice di primo grado aveva disposto una chiamata del terzo ex art.107 C. p. C. 1 due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se a sorreggere il suo dictum, e cioè, da un lato l'interpretazione letterale dell'ordi- nanza in questione e quella definita "leale" della suc- cessione degli atti, dall'altro, il contenuto e la SO- stanza dell'ordinanza medesima. Al riguardo, dopo un'ampia dissertazione sulla natura della norma di cui all'rt.107 del codice di rito, la sentenza impugnata (a pag. 13) così testualmente si esprime: : " Nel caso di specie, pur volendosi qui evitare una qualsiasi opzione teorica in ordine all'interpretazione più o meno restrittiva dell'art.107 c. p. c, ugualmente 13 l'intervento disposto dal giudice con ordinanza del 24-3- 1994 (rectius 24 marzo 1992) può considerarsi le- gittimo e non in contrasto con le più frequenti appli- cazioni giurisprudenziali della norma in esame. Una connessione oggettiva può infatti senza difficoltà in- travedersi tra la posizione del terzo e il rapporto de- dotto in giudizio tra il SA attore e 1'Amministra- zione provinciale convenuta. L'oggetto del giudizio era infatti identificabile nella pretesa rísarcitoria extracontrattuale per danni arrecati alla proprietà del SA (non già nel dirit- to di proprietà dell'attore e nel diverso contratto d'appalto tra convenuto e terzo, come pure cerca di So- stenere l'appellante). Non vi è dubbio allora che l'oggetto del giudizio sia pertanto comune sia alle parti originarie che al terzo intervenuto, essendo quest'ultimo stato indicato dall'ente provinciale come il solo responsabile dei danni prodotti, ovvero come passivamente legittimato in ordine al rapporto risarcitorio già dedotto in giudi- zio" Nella successiva pagina 14, la sentenza della corte distrettuale così conclude sul punto: "Nella valutazione compiuta dal giudice di primo grado è cioè implicito il ritenere, in questo come in 14 altri casi, di non poter pronunciare correttamente sul rapporto controverso se non attraverso il confronto con la posizione del terzo coinvolto. E tale valutazione di opportunità è appunto ritenuta una peculiare prerogati- va del giudice di primo grado insindacabile nei succes- sivi gradi di giudizio, nel corso dei quali il solo re- quisito riconsiderabile è quindi quello della comunanza della lite, purtuttavia soddisfatto nel caso di spe- cie". Accertato, pertanto, che non ha formato oggetto di censura, ad opera del ricorrente, la suindicata valuta- zione sotto il profilo sostanziale del provvedimento pretorile di chiamata del terzo in causa, è palese che - per carenza di in- debbano considerarsi inammissibili teresse (cfr. art.100 C. p. c.) le censure rivolte - dal ricorrente medesimo alla sentenza impugnata sotto i profili suindicati, atteso che anche nell'ipotesi do- vesse ritenersi la fondatezza degli argomenti ivi svol- ti non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassa- zione della sentenza impugnata nella parte de qua. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.269 e 271 C. p. C., 269 C.C., nonché motivazione carente, insufficiente ed illogica (art. 360 nn. 3 e 5 c. p .c.), il ricorrente principale lamenta che il Tribunale aveva rigettato l'eccezione 7 15 avente ad oggetto l'inopponibilità della prova testimo- niale e della CTU, espletate in primo grado prima del- l'intervento del terzo, muovendo dall'assunto che l'Im- presa avrebbe potuto esperire ogni attività processuale a sé utile. Al contrario, le suddette attività istrut- torie non potevano essere utilizzate contro il ricor- rente, sia per l'invalidità ed inefficacia della chia- mata in causa, sia perché non vi erano elementi di prova idonei a giustificare una declaratoria di respon- sabilità della ricorrente, con conseguente risarcimento dei danni, sia perché gli elementi esistenti non erano opponibili al terzo, per non averli il medesimo accet- tati. Il motivo non merita accoglimento. Rilevata l'irrilevanza del primo profilo dedotto, effetto della reiezione dei primi due motivi del per ricorso, in ordine al terzo aspetto il Tribunale pu- gliese ha fatto puntuale applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte rego- latrice, secondo cui il terzo sia esso successore a titolo particolare nel rapporto controverso che chiama- to in causa ' il quale intervenga nel giudizio dopo che sia stata già espletata attività istruttoria, se non contrasta, all'atto della costituzione, con conte- stazioni ○ con la richiesta di prove autonome quelle 16 già espletate, non può dolersi del fatto che il giudice si avvalga del materiale probatorio acquisito per addi- venire alla decisione della causa. Il che si è, pun- tualmente, verificato nella fattispecie in esame, atte- So che il giudice di appello ha posto in luce come l'odierno ricorrente, nel costituirsi nel giudizio di prime cure, si fosse limitato a dedurre l'irritualità e la tardività della chiamata in causa, senza nulla ecce- pire in ordine alle prove già espletate, né richiedere prove intese a contrastare gli elementi probatori ac- quisiti. Per quanto concerne, infine, il secondo profi- lo dedotto, trattasi di doglianza inammissibile, in quanto tende ad una diversa valutazione, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, delle risul- tanze probatorie in atti, il che non è consentito nel- l'ambito del giudizio di legittimità. Con il quarto motivo del ricorso principale, lamen- tando violazione, disapplicazione, falsa applicazione degli artt. 91, 92 c. p. c., nonché motivazione carente, insufficiente, illogica, ex art.360 n. 3 e 5 c.p. C. 1 si deduce che, relativamente alla condanna alle spese, diritti e onorari di giudizio, la sentenza impugnata doveva essere cassata sia perché il giudice a quo non provveduto in alcun modo a specificare qualiaveva fossero i beneficiari delle somme che l'odierna ricor- 17 rente era tenuta a versare per i suddetti titoli, sia perché mancava nella pronuncia impugnata ogni possibile spiegazione in merito alle ragioni per cui si era pro- ceduto ad indicare in due cifre distinte, fra parente- si, le medesime somme che concorrevano a determinare le voci liquidate per spese, diritti e onorari. Questo se- condo aspetto della censura forma oggetto di specifica doglianza ad opera dei ricorrenti incidentali EL e CH SA. Entrambe le opposte censure meritano accoglimento. In effetti, il giudice di secondo grado, dopo avere respinto l'appello proposto dalla ditta IN, nonché quello incidentale dell'Amministrazione provin- ciale, relativo alle spese del giudizio di prime cure, si limita nella parte motiva a dichiarare che le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, preci- sando che venivano liquidate come da dispositivo. In quest'ultimo, peraltro, vengono indicate le somme dovu- te per esborsi, diritti di procuratore ed onorari, in- dicando per ciascuna voce la somma complessiva dovuta ed in parentesi due somme distinte, per cui, considera- to che gli appellati erano due soggetti distinti, en- trambi costituiti, non è possibile individuare a favore di chi fossero liquidati i relativi importi. Consegue da ciò la cassazione, in parte qua, della 18 sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice , che si dispositivo indica in parte motiva, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie il quarto moti- vo del ricorso principale, nonché il ricorso incidenta- le e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassa- zione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 100000 ne, il 7 maggio 2001. TOT: 350000 IlConsiliere relatore ed estensore Il Presidente Vilofientimines IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì -5 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTIDAE 2 QMA Registrato in di e 08:18 4 an 47285 380.000 (lire | RECENTO CINQUANTA MILA) p. Il Digento Area Servizi (Dot.ssa Mara Ora LIFBO) A Responsabile Seryzia Giudiziari R 19 M. R T CHINI)