Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2085
CASS
Sentenza 13 febbraio 2002

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L'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, secondo comma, cod. civ., postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.

Nel giudizio di rinvio, allorché la corte di cassazione abbia dichiarato la nullità della sentenza di appello in quanto priva di sottoscrizione, e dunque non abbia posto nel nulla tutto il giudizio di appello svoltosi fino al momento della decisione (in virtù del principio stabilito dall'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti), il giudice è investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (ad eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore) o di prendere nuove conclusioni.

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2085
Data del deposito : 13 febbraio 2002

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