Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 2
L'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, secondo comma, cod. civ., postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile, o comunque non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi.
Nel giudizio di rinvio, allorché la corte di cassazione abbia dichiarato la nullità della sentenza di appello in quanto priva di sottoscrizione, e dunque non abbia posto nel nulla tutto il giudizio di appello svoltosi fino al momento della decisione (in virtù del principio stabilito dall'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti), il giudice è investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (ad eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore) o di prendere nuove conclusioni.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. RI Margherita CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AE LU, MA SRL, in persona dell'Amministratore Unico dott. Vittorino Gandossi, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato RUFINI FRANCESCO, che li difende unitamente all'avvocato MACCONE FEDERICO, con studio in 20122 MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE 18;giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI WA, LI IE, OT PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI PP, che li difende unitamente agli avvocati ANGELI LU, MARTINETTI FAUSTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
AN NO, CO IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3396/97 della Corte d'Appello di MILANO, sez. II civile emessa il 5/11/1997, depositata il 05/12/97; RG.1071/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato FRANCO RUFINI;
udito l'Avvocato PP GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. VE FI, AL FI e GI RO, creditori di UI EL in forza di tre assegni protestati, ottennero sequestro conservativo nei confronti del debitore, che eseguirono su immobili di UN LA e RI ZZ, coniugi, a loro volta debitori di EL;
essendo emerso, all'atto della trascrizione del sequestro, il 24.2.1981, che con atto del 28.1.1981 EL, quale procuratore speciale dei coniugi LA, aveva venduto gli immobili alla S.r.l. SO, convennero davanti al Tribunale di Milano EL, LA e ZZ e chiesero, previa convalida del sequestro, la declaratoria dell'avvenuto trasferimento degli immobili (per effetto della procura irrevocabile a vendere senza obbligo di rendiconto rilasciata dai coniugi LA il 14.1.1981) in favore del EL e la condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto.
Il tribunale, con sentenza dell'1.9.1986, rigettò la domanda di convalida del sequestro, in quanto non eseguito su beni di pertinenza del debitore o su somme o su cose a lui dovute, ma su beni di terzi;
dichiarò che la procura speciale a vendere del 14.1.1981 non aveva i requisiti formali e sostanziali occorrenti per determinare un valido trasferimento degli immobili al EL;
condannò quest'ultimo al pagamento del debito.
2. Con citazione del 24.2.1982, i suindicati attori convennero ancora davanti al medesimo tribunale EL, LA, ZZ e S.r.l. SO per sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 28.1.1981.
Il tribunale, con sentenza del 1°.9.1986, accolse la domanda. La sentenza fu confermata dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza del 9.3.1993. La Corte di cassazione, con sentenza n. 12555/95, dichiarò l'inesistenza della sentenza, in quanto priva della sottoscrizione dell'estensore, e cassò con rinvio.
3. La Corte d'appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, con sentenza del 5.12.1997, ha rigettato l'appello proposto da EL e S.r.l. SO. Ha considerato la corte:
- correttamente il tribunale aveva ritenuto che sussisteva l'interesse degli attori FI e RO ad agire con l'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c. essendo i predetti portatori di un interesse a dimostrare che i beni oggetto della vendita alla SO non fossero in realtà usciti dal patrimonio dei coniugi LA e ZZ, per poter aggredire costoro, debitori di EL, con l'espropriazione (di crediti) presso terzi o con l'azione surrogatoria;
l'accoglimento della domanda di simulazione avrebbe infatti determinato non solo l'effetto di escludere che i beni venduti fossero mai usciti dal patrimonio del LA e della ZZ, ma anche quello di rendere inefficace la transazione con la quale i predetti avevano estinto il loro debito verso il EL mediante il rilascio di una procura a vendere senza obbligo di rendiconto, in quanto subordinata alla conclusione di una vendita effettiva, con conseguente reviviscenza della originaria posizione debitoria;
- egualmente doveva essere confermata la sentenza del tribunale nella parte relativa alla ravvisata simulazione assoluta della vendita del 28.1.1981; il EL e la SO, che nel primo giudizio di appello avevano sostenuto che il trasferimento era stato reale e che il prezzo era stato effettivamente pagato dalla SO (ed incamerato da EL a soddisfazione del suo credito verso LA), nel giudizio di rinvio avevano modificato la loro linea difensiva, sostenendo che la vendita era effettiva poiché il prezzo era stato effettivamente pagato mediante compensazione di un debito che a sua volta EL aveva verso il padre, FA EL, che controllava la SO mediante una società fiduciaria;
a sostegno di tale prospettazione il EL e la SO avevano depositato alcuni documenti e richiesto prova per testi;
ma la prova per testi era inammissibile in quanto avente ad oggetto capitoli formulati per la prima volta in sede di rinvio e la produzione di nuovi documenti preclusa in tale sede;
altro capitolo di prova, relativo all'acquisizione delle quote della SO da parte di una società fiduciaria di FA EL, già dedotto nel primo giudizio di appello e quindi in linea di principio ammissibile, non poteva trovare ingresso per la sua formulazione generica;
risultava quindi indimostrata la realtà della vendita;
ne' la simulazione era contraddetta dalla circostanza che, dopo la vendita, i beni compravenduti erano rimasti nella disponibilità di UI EL, potendo ciò essere giustificato dalla sua qualità di procuratore dei venditori.
Avverso la sentenza i predetti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Hanno resistito, con controricorso, i FI ed il RO. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto esaminato, per pregiudizialità, il secondo motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dei principi in tema di cosa giudicata e del divieto del "ne bis in idem".
Deducono i ricorrenti che, avendo il Tribunale di Milano, con la sentenza dell'1.9.1986, passata in giudicato, rigettato la domanda di simulazione relativa della compravendita del 28.1.1981, era preclusa la successiva proposizione della domanda di simulazione assoluta del medesimo contratto.
1.1. Il motivo non è fondato.
Va anzitutto rilevato che si verte in tema di giudicato esterno, rilevabile anche d'ufficio ai sensi del più recente indirizzo di questa S.C., sempreché il suo contenuto risulti acquisito al giudizio di merito (S.U., sent. n. 226/01). Tale presupposto ricorre nella specie. Consegue che il giudice di legittimità può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo (sent. cit.).
Ora, il Tribunale di Milano con la sentenza del 1°.9.1986, ha rigettato la domanda proposta dai FI e dal RO di dichiarare simulata l'intestazione dei beni al LA ed alla ZZ, per essere i beni in realtà passati in proprietà del EL, in virtù della procura irrevocabile a vendere senza obbligo di rendiconto al predetto rilasciata dal LA e dalla ZZ il 14.1.1981, statuendo che la procura non conteneva i requisiti di forma e di sostanza necessari al trasferimento dei beni. La sentenza non ha quindi pronunciato sulla simulazione (relativa) della vendita stipulata tra il EL, nella suindicata qualità, e la SO (tra l'altro neppure citata in giudizio), il 28.1.1981. Non sussiste quindi preclusione alla proposizione, nel successivo giudizio, della domanda di simulazione assoluta della vendita del 28.1.1981 (proposta nei confronti di LA, ZZ e SO).
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1415, comma 2, c.c., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'interesse degli attori a far valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 28.1.1981 concluso dal EL, quale procuratore speciale dei coniugi LA e ZZ, a favore della S.r.l. SO. Deducono che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto di individuare il diritto dei FI e del RO pregiudicato dalla simulazione "nell'interesse degli attori a dimostrare che i beni oggetto della vendita alla SO non fossero in realtà usciti dal patrimonio dei coniugi LA e ZZ per poter aggredire costoro, debitori del EL, con l'espropriazione (di crediti) presso terzi o con l'azione surrogatoria".
Sostengono:
- che l'art. 1415, comma 2, c.c. postula la sussistenza di un diritto autonomo del terzo, analogo a quello previsto ai fini dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., e che non presenta tale carattere l'interesse menzionato dalla corte d'appello;
- che la norma si riferisce a diritti nei confronti delle parti del negozio simulato, non a diritti nei confronti di terzi, e che non è configurabile un diritto dei FI e del RO ad agire nei confronti dei venditori LA e ZZ, parti del negozio, in surrogazione del EL o in via esecutiva, non corrispondendo alcun obbligo del LA e della ZZ verso creditori del loro procuratore "ad negotia" EL;
- che le ragioni di credito del EL esistevano nei confronti del solo LA, sicché nessun diritto di credito poteva rivivere nei confronti della ZZ, predetta per effetto della caducazione della transazione.
2.1. Il motivo è infondato sotto ogni profilo.
2.1.1. Va anzitutto rilevato che, in punto di fatto, risultano accertate la seguenti circostanze.
I FI ed il RO erano creditori del EL, al quale avevano affidato ingenti somme di denaro affinché le investisse e non ne avevano ottenuto la restituzione.
Il EL era sua volta creditore insoddisfatto del LA, al quale aveva mutuato consistenti somme.
Il LA aveva definito la sua esposizione debitoria nei confronti del EL con atto di transazione stipulato il 4.1.1981, congiuntamente alla moglie, con il quale si era convenuto che il credito sarebbe stato estinto mediante il rilascio al EL di procura irrevocabile a vendere, entro il 30.6.1981, senza obbligo di rendiconto, un compendio immobiliare con stazione di servizio di proprietà dei coniugi LA. La procura veniva in effetti rilasciata, dal LA e dalla ZZ, il 14.1.1981. In base ad essa il EL vendeva gli immobili di cui alla transazione, con atto del 28.1.1981, per il prezzo dichiarato di £. 250.000.000, alla S.r.l. SO, costituita il 7.1.1981, con capitale di £. 20.000.000. Su tali immobili i FI ed il RO eseguivano sequestro conservativo trascritto il 24.2.1981. Seguivano le iniziative giudiziarie riassunte in narrativa.
2.1.2. Circa il primo profilo di censura, per rilevarne l'infondatezza è sufficiente notare che non sussiste la pretesa analogia, tra il diritto del terzo che legittima l'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. ed il diritto il cui pregiudizio legittima il terzo che ne è titolare a far valere la simulazione ex art. 1415, comma 2, c.c. Il terzo legittimato all'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. deve far valere un diritto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza impugnata (sent. n. 2486/76; n. 1026/84). E l'incompatibilità tra due diritti sussiste quando essi non possono coesistere, nel senso che l'esistenza dell'uno è fatto ostativo all'esistenza dell'altro e viceversa, come nel caso in cui venga affermata dai due soggetti in conflitto la proprietà sul medesimo bene.
Il terzo legittimato a far valere la simulazione, ex art. 1415, comma 2, c.c., è invece il terzo pregiudicato dalla situazione apparente, e cioè colui che, in base alla situazione effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto in base all'atto simulato.
A tale riguardo, questa S.C. ha avuto modo di statuire che l'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del terzo in confronto delle parti, ai sensi dell'art. 1415, comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto: qualora tale diritto risulti inconfigurabile o non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi (sent. n. 3836/95; n. 10848/97).
2.1.3. Egualmente infondato risulta il secondo profilo di censura. Occorre considerare, che il tribunale, con argomentazione fatta propria dalla corte d'appello, ha ritenuto sussistente l'interesse dei FI e del RO a far valere la simulazione sul rilievo che l'esito positivo dell'azione avrebbe prodotto un duplice effetto: l'accoglimento della domanda di simulazione avrebbe infatti determinato non solo l'effetto di escludere che i beni venduti fossero mai usciti dal patrimonio del LA e della ZZ, ma anche quello di rendere inefficace la transazione del 4.1.1981, con la quale i predetti avevano estinto il debito del LA verso il EL mediante il rilascio della procura a vendere di alcuni beni di loro comproprietà senza obbligo di rendiconto, in quanto l'effetto estintivo del credito era subordinato alla conclusione di una vendita effettiva, con conseguente reviviscenza della originaria posizione debitoria verso il EL;
reviviscenza che avrebbe consentito ai FI ed al RO, creditori del EL, di aggredire il LA, a sua volta debitore di EL, con l'espropriazione (di crediti) presso terzi o facendo valere il credito del EL mediante l'azione surrogatoria. Ed a tale ricostruzione dell'interesse ad agire dei FI e del RO, incentrato sulla loro qualità di creditori di soggetto (il EL) a sua volta creditore del LA, e sulla ricomprensione tra i diritti suscettivi di essere pregiudicati dalla simulazione non solo dei diritti sostanziali, ma anche del diritto di azione (sia esecutiva che di cognizione), i ricorrenti non muovono specifiche censure, sicché è precluso a questa S.C.di vagliarne la correttezza in punto di diritto.
2.1.3. Per quanto concerne il terzo profilo di censura, va rilevato che la ZZ, moglie del EL, è stata coinvolta nel giudizio di simulazione in quanto litisconsorte necessaria, per avere stipulato, unitamente al marito, la vendita del 28.1.1981, avente ad oggetto beni comuni, e nella stessa veste ha partecipato alla transazione del 4.1.1981.
L'inefficacia della transazione, ravvisata dai giudici di merito in dipendenza della declaratoria di simulazione della vendita, ha tuttavia determinato il ripristino della situazione precedente, caratterizzata, come è pacifico, dalla esposizione debitoria del solo LA nei confronti del EL. Ed in tal senso va intesa la pronuncia della corte d'appello.
3. Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 394 c.p.c. Deducono i ricorrenti che, avendo la Corte di cassazione dichiarato nulla la prima sentenza di appello per mancanza della sottoscrizione del giudice estensore, doveva ritenersi nullo tutto il giudizio di appello, sicché erroneamente la corte d'appello ha ritenuto preclusa la produzione di nuovi documenti e la formulazione di nuovi capitoli di prova testimoniale (concernenti l'effettività della vendita alla SO, quale società controllata dal padre del EL) in sede di rinvio.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'atto conclusivo del giudizio di appello, e cioè della sentenza, in quanto priva di sottoscrizione ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., ed ha cassato con rinvio allo stesso giudice di secondo grado che aveva emesso la sentenza carente di sottoscrizione.
Tuttavia, in virtù del principio secondo cui la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti (art. 159, comma 1, prima parte, c.p.c.), la pronuncia della Corte di cassazione non ha posto nel nulla tutto il giudizio di appello, svoltosi fino al momento della decisione poi cassata.
Consegue che il giudice di rinvio è stato investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa, ma sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando per le parti il limite posto dall'art. 394 c.p.c., con conseguente impossibilità di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (ad eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore: sent. n. 13629/92), o di prendere nuove conclusioni.
Ed a tale principio si è attenuta la corte d'appello dichiarando inammissibili i nuovi capitoli di prova testimoniale formulati dagli appellanti nel giudizio di rinvio e precluso il deposito di nuovi documenti.
4. Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell' art. 244 c.p.c.; omessa o contraddittoria motivazione sull'ammissibilità delle prove e sulle risultanze probatorie. Deducono i ricorrenti che erroneamente la corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile, per genericità, un capitolo di prova, già formulato nel precedente giudizio di appello, concernente l'acquisto delle quote della S.r.l. SO da parte di una società, quale fiduciaria di FA EL.
Addebitano inoltre alla corte d'appello di non aver considerato che la condotta dei EL, i quali, dopo la vendita, si erano comportati come proprietari della stazione di servizio, deponeva a favore della tesi delle realtà dell'alienazione.
4.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
La valutazione della corte territoriale circa la genericità della prova è motivata, ed è pertanto incensurabile in questa sede. Del pari incensurabile è l'apprezzamento della menzionata circostanza, che la corte d'appello, nell'ambito del quadro complessivo delle risultanze istruttorie, ha motivatamente svalutato.
5. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dei principi dell'onere della prova;
omessa o contraddittoria motivazione sul valore probatorio delle presunzioni semplici.
Deducono i ricorrenti che il tribunale aveva tratto la prova della simulazione della vendita del 28.1.1981 da alcuni elementi costituenti presunzioni semplici;
con l'appello era stato contestato il valore probatorio delle circostanze considerate dal tribunale ed erano state dedotte prove documentali ed orali dirette a dimostrare la effettività della vendita.
Sostengono che la corte d'appello non avrebbe esaminato le contestazioni mosse sulla consistenza degli elementi presuntivi posti dal tribunale a fondamento della decisione, ma si sarebbe limitata a non dare ingresso alle prove dedotte dagli appellanti, come se l'onere della prova della simulazione a loro incombesse.
5.1. Il motivo non è fondato.
Anzitutto va rilevato che i ricorrenti denunciano, pur non menzionando espressamente l'art. 112 c.p.c., una omessa pronuncia da parte del giudice di appello sul motivo di appello con il quale la sentenza del tribunale sarebbe stata censurata per avere attribuito valore probatorio ad elementi presuntivi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e quindi un vizio di attività del giudice di appello.
Dall'esame dell'atto di appello - direttamente consentito a questa S.C. in quanto si verte in tema di vizio "in procedendo" - non risulta tuttavia la formulazione di uno specifico motivo di gravame avente il suindicato contenuto.
Emerge invece che gli appellanti, per propria scelta di tecnica difensiva, hanno ritenuto di contrastare la ravvisata sussistenza della simulazione formulando prove dirette a dimostrare che la compravendita era stata effettiva.
Correttamente quindi la corte d'appello ha limitato il suo esame a tale prospettazione difensiva, che implicava una preliminare pronuncia sulla ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dagli appellanti, senza che ciò implicasse l'asserita inversione dell'onere della prova.
La complessa prospettazione dedotta dagli appellanti circa l'effettività della compravendita è tuttavia rimasta indimostrata - in quanto le prove richieste al riguardo sono state dichiarate inammissibili dalla corte d'appello (con statuizioni che, come già osservato, hanno resistito alle censure mosse con il quinto e sesto motivo) - con conseguente consolidazione della pronuncia di primo grado, non essendo state censurate le ragioni poste a fondamento della ravvisata sussistenza della simulazione.
6. Il quarto motivo denuncia omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Deducono i ricorrenti che la corte d'appello avrebbe omesso di prendere posizione sulla ricostruzione della vicenda da essi prospettata, secondo la quale la vendita dei beni del LA e della ZZ alla SO, stipulata dal EL quale procuratore speciale dei venditori, era stata effettivamente conclusa ed aveva determinato sia l'estinzione del credito del EL verso il LA, sia l'estinzione del debito che a sua volta il EL aveva nei confronti del padre FA EL, poiché il prezzo era stato pagato mediante compensazione di un debito del EL verso il padre, che controllava la SO mediante una società fiduciaria.
6.1. Il motivo non è fondato.
Come già osservato, la corte d'appello non ha preso posizione sulla ricostruzione dei fatti proposta dagli appellanti, poiché questa era rimasta del tutto indimostrata, in ragione della inammissibilità delle prove richieste sul punto (correttamente affermata: v. retro n.
3.1 e 4.1).
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
8. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, vanno poste in solido a carico dei ricorrenti in favore dei resistenti e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, che liquida in £ 750.000 (euro 387,34), oltre £ 12.000.000 (dodici milioni) per onorari(pari ad euro 6.197,48). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 2 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002