CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/07/2023, n. 33385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33385 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33385 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza in data 23 Dicembre 2022 La Corte di Appello di RE ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen. la richiesta proposta dalla difesa di RO NO per la revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, lo aveva condannato alla pena di anni sei mesi due di reclusione ed euro 30.000 di multa in relazione a tre episodi di cessione di sostanza stupefacente in favore di OR MA avvenuti il 25 e il 27 Febbraio e il 4 Marzo 2009. 2. Motivava la Corte di Appello che la richiesta di revisione si presentava inammissibile in quanto mera reiterazione di precedenti undici analoghe istanze ugualmente disattese con altrettante ordinanze di rigetto emesse tra il 2017 e il 2022. In particolare rilevava che i due elementi introdotti dal ricorrente (informazioni difensive rese da UZ LM in data 15 Dicembre 2016 e da RZ MA in data 10 Dicembre 2016) erano già state esaminate dal giudice della revisione in conseguenza delle precedenti istanze presentate e che comunque la circostanza nuova che si voleva allegare, e cioè che al momento dei fatti il RO non aveva la disponibilità della utenza telefonica 389 0954311 con la quale sarebbero stati mantenuti i contatti con lo OR e la di lui figlia ai fini del perfezionamento della cessione dello stupefacente, risultava contraddetta nello stesso giudizio di merito che aveva portato alla condanna del RO, in quanto lo stesso imputato aveva ammesso di avere la disponibilità di detta utenza a partire dal 22 Febbraio 2009 e di averla utilizzata per inviare i messaggi che gli venivano attribuiti nella decisione di condanna in primo grado. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di RO NO articolando un unico motivo di ricorso con il quale assume mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Assume in particolare che l'ordinanza impugnata aveva del tutto omesso di fornire congrua risposta agli elementi di prova introdotti nel presente ricorso atteso che del tutto erroneamente aveva ritenuto I che i contributi dichiarativi di ZI LM erano già stati valutati nelle precedenti ordinanze della Corte di Appello trattandosi di dichiarazioni ulteriori e nuove che erano state rese in epoca successiva ai provvedimenti menzionati nell'ordinanza impugnata, così da disarticolare il ragionamento del giudice di appello anche in relazione alle ulteriori dichiarazioni rese all'esito di indagini difensive da parte di OR MA;
sotto diverso profilo evidenzia che era stato comunque del tutto pretermesso il terzo elemento circostanziale introdotto dalla difesa del ricorrente, quale ulteriore elemento di valutazione, e cioè che la utenza telefonica suddetta risultava inserita nei documenti commerciali della ditta individuale di tale FO Francesco con riferimento al Febbraio 2009 e tale circostanza valeva a rafforzare la prospettazione difensiva secondo cui il RO non fosse l'interlocutore delle chiamate e dei messaggi con i quali, secondo la sentenza di condanna, erano stati mantenuti i contatti preliminari alla cessione dello stupefacente. 3.1 OV NO ha depositato memoria difensiva a sua firma in cui ribadisce il contenuto del ricorso. La difesa del RO ha deposito un motivo nuovo con il quale deduce vizio motivazionale e travisamento della prova in ordine alla rilevanza e alla portata innovativa delle prove nuove dedotte nella richiesta di revisione. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto una pronuncia di inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso si presenta inammissibile perché reiterativo di precedenti analoghe istanze dichiarate inammissibili, laddove la forza innovativa degli elementi introdotti nel presente giudizio risulta da un lato già esclusa dalla corte distrettuale nei precedenti giudizi di revisione, e dall'altra gli elementi dichiarativi e documentali addotti si pongono in contrasto con le stesse dichiarazioni rese nel corso giudizio di merito dal RO, il quale ha ammesso di avere avuto la disponibilità della utenza telefonica in questione nell'arco temporale in cui sono state captate le interlocuzioni con lo OR, ponendosi semmai una questione di interpretazione del carattere indiziante del loro contenuto, laddove il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di contatti preliminari ad incontri di lavoro. 2 6. Invero ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la nuova prova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez.5, n.24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv.267067; sez.5, n.34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772) laddove l'elemento di dubbio, sottoposto dapprima all'attenzione del giudice di revisione e successivamente riprodotto quale ulteriore tema di valutazione del giudice di legittimità, si risolve in una mera deduzione difensiva non in grado di scalzare la forza persuasiva degli elementi di accusa e assolutamente inidonea a spostare gli equilibri su cui si fonda la decisione assunta. Invero in tema di revisione la valutazione da parte del giudice delle nuove prove di cui all'art.630 lett.c) cod.proc.pen. costituite da una testimonianza non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute dopo la condanna (sez.5, 19/02/2016, Dorigo, Rv.267786, sez.2, n.35399 del del 1/08/2019, Cannatà, Rv.277072), e sotto questo profilo le nuove allegazioni non possiedono autonoma consistenza per disarticolare il ragionamento seguito dai primi giudici in virtù del complesso degli elementi oggettivi, tecnici e dichiarativi su cui la valutazione è stata operata e ha trovato giustificazione. 7. Invero, a fronte di istanza di revisione che ha come presupposto essenziale il fatto che il RO non avesse in uso l'utenza telefonica con Sinn 3890954311 con la quale ha interloquito con lo OR in relazione alle forniture di stupefacente oggetto di condanna, risulta dirimente la circostanza, valorizzata dal giudice della revisione, che il RO ha ammesso nel corso del giudizio di cognizione "di avere avuto in uso l'utenza telefonica su indicata a fare data dal 22 Febbraio 2009 (e non in epoca prossima al suo arresto), di averla comunicata a MA RZ nel sms oggetto di intercettazione del 22 Febbraio 2009 e di avere inviato gli sms a lui attribuiti nella sentenza di primo grado" (ordinanza 23.12.2022 ultima pagina). Tale circostanza, peraltro neppure contestata sotto il profilo del travisamento della prova, rende pertanto del tutto incompatibile la 3 rinnovata istanza di revisione con l'esito del giudizio di condanna, in quanto l'intero giudizio di cognizione è stato basato sulla interpretazione del contenuto dei messaggi e delle interlocuzioni intervenute sulla predetta utenza e non sul fatto che non sia stato il RO a farne uso, tanto che la Corte di Appello di RE, a pag.15 della sentenza che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i fatti oggetto della presente istanza di revisione, afferma che "è pacifico che RO utilizzasse detta utenza, avendolo ammesso lealmente". 7.1 Le prove allegate all'istanza di revisione risultano pertanto inidonee a contrastare una circostanza pacificamente ammessa nel corso del giudizio dal RO, il quale non ha neppure addotto alcun travisamento della prova al riguardo, né sono in grado di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della pronuncia di condanna in ragione della loro genericità e dalla relatività del dato dichiarativo, sia in relazione al contenuto del propalato, sia in relazione alla provenienza da soggetti comunque non indifferenti alla vicenda processuale. 8.Invero il sindacato del giudice della revisione ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, quale una valutazione della corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come nuova, verificandone l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni " (sez.5, n.1969 del 20/11/2020, L., Rv.280405-01; sez.2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv.273029-273030). Tale compito è stato puntualmente assolto dal giudice distrettuale confrontando gli elementi dichiarativi di novità introdotti nel giudizio di revisione dalla difesa del condannato con il panorama probatorio risultante dal giudizio di merito, attraverso una valutazione di totale inidoneità, tenuto altresì conto delle risultanze dei precedenti giudizi di revisione, degli ulteriori elementi addotti dal ricorrente a soverchiare l'esito del giudizio di responsabilità e delle sue ragioni, in presenza di una peculiare rivalutazione di attendibilità della persona offesa. Una siffatta operazione risulta del tutto coerente con i poteri di analisi preliminare del giudice deputato alla revisione, il quale è chiamato a 4 Il Consigliere estensore Il Presidente operare, anche nella fase rescindente, una analisi preliminare e sommaria delle richieste istruttorie avanzate dal condannato. 7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esenzione di responsabilità per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 Maggio 2023
lette le conclusioni del PG che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33385 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza in data 23 Dicembre 2022 La Corte di Appello di RE ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen. la richiesta proposta dalla difesa di RO NO per la revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, lo aveva condannato alla pena di anni sei mesi due di reclusione ed euro 30.000 di multa in relazione a tre episodi di cessione di sostanza stupefacente in favore di OR MA avvenuti il 25 e il 27 Febbraio e il 4 Marzo 2009. 2. Motivava la Corte di Appello che la richiesta di revisione si presentava inammissibile in quanto mera reiterazione di precedenti undici analoghe istanze ugualmente disattese con altrettante ordinanze di rigetto emesse tra il 2017 e il 2022. In particolare rilevava che i due elementi introdotti dal ricorrente (informazioni difensive rese da UZ LM in data 15 Dicembre 2016 e da RZ MA in data 10 Dicembre 2016) erano già state esaminate dal giudice della revisione in conseguenza delle precedenti istanze presentate e che comunque la circostanza nuova che si voleva allegare, e cioè che al momento dei fatti il RO non aveva la disponibilità della utenza telefonica 389 0954311 con la quale sarebbero stati mantenuti i contatti con lo OR e la di lui figlia ai fini del perfezionamento della cessione dello stupefacente, risultava contraddetta nello stesso giudizio di merito che aveva portato alla condanna del RO, in quanto lo stesso imputato aveva ammesso di avere la disponibilità di detta utenza a partire dal 22 Febbraio 2009 e di averla utilizzata per inviare i messaggi che gli venivano attribuiti nella decisione di condanna in primo grado. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di RO NO articolando un unico motivo di ricorso con il quale assume mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Assume in particolare che l'ordinanza impugnata aveva del tutto omesso di fornire congrua risposta agli elementi di prova introdotti nel presente ricorso atteso che del tutto erroneamente aveva ritenuto I che i contributi dichiarativi di ZI LM erano già stati valutati nelle precedenti ordinanze della Corte di Appello trattandosi di dichiarazioni ulteriori e nuove che erano state rese in epoca successiva ai provvedimenti menzionati nell'ordinanza impugnata, così da disarticolare il ragionamento del giudice di appello anche in relazione alle ulteriori dichiarazioni rese all'esito di indagini difensive da parte di OR MA;
sotto diverso profilo evidenzia che era stato comunque del tutto pretermesso il terzo elemento circostanziale introdotto dalla difesa del ricorrente, quale ulteriore elemento di valutazione, e cioè che la utenza telefonica suddetta risultava inserita nei documenti commerciali della ditta individuale di tale FO Francesco con riferimento al Febbraio 2009 e tale circostanza valeva a rafforzare la prospettazione difensiva secondo cui il RO non fosse l'interlocutore delle chiamate e dei messaggi con i quali, secondo la sentenza di condanna, erano stati mantenuti i contatti preliminari alla cessione dello stupefacente. 3.1 OV NO ha depositato memoria difensiva a sua firma in cui ribadisce il contenuto del ricorso. La difesa del RO ha deposito un motivo nuovo con il quale deduce vizio motivazionale e travisamento della prova in ordine alla rilevanza e alla portata innovativa delle prove nuove dedotte nella richiesta di revisione. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto una pronuncia di inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso si presenta inammissibile perché reiterativo di precedenti analoghe istanze dichiarate inammissibili, laddove la forza innovativa degli elementi introdotti nel presente giudizio risulta da un lato già esclusa dalla corte distrettuale nei precedenti giudizi di revisione, e dall'altra gli elementi dichiarativi e documentali addotti si pongono in contrasto con le stesse dichiarazioni rese nel corso giudizio di merito dal RO, il quale ha ammesso di avere avuto la disponibilità della utenza telefonica in questione nell'arco temporale in cui sono state captate le interlocuzioni con lo OR, ponendosi semmai una questione di interpretazione del carattere indiziante del loro contenuto, laddove il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di contatti preliminari ad incontri di lavoro. 2 6. Invero ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la nuova prova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez.5, n.24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv.267067; sez.5, n.34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772) laddove l'elemento di dubbio, sottoposto dapprima all'attenzione del giudice di revisione e successivamente riprodotto quale ulteriore tema di valutazione del giudice di legittimità, si risolve in una mera deduzione difensiva non in grado di scalzare la forza persuasiva degli elementi di accusa e assolutamente inidonea a spostare gli equilibri su cui si fonda la decisione assunta. Invero in tema di revisione la valutazione da parte del giudice delle nuove prove di cui all'art.630 lett.c) cod.proc.pen. costituite da una testimonianza non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute dopo la condanna (sez.5, 19/02/2016, Dorigo, Rv.267786, sez.2, n.35399 del del 1/08/2019, Cannatà, Rv.277072), e sotto questo profilo le nuove allegazioni non possiedono autonoma consistenza per disarticolare il ragionamento seguito dai primi giudici in virtù del complesso degli elementi oggettivi, tecnici e dichiarativi su cui la valutazione è stata operata e ha trovato giustificazione. 7. Invero, a fronte di istanza di revisione che ha come presupposto essenziale il fatto che il RO non avesse in uso l'utenza telefonica con Sinn 3890954311 con la quale ha interloquito con lo OR in relazione alle forniture di stupefacente oggetto di condanna, risulta dirimente la circostanza, valorizzata dal giudice della revisione, che il RO ha ammesso nel corso del giudizio di cognizione "di avere avuto in uso l'utenza telefonica su indicata a fare data dal 22 Febbraio 2009 (e non in epoca prossima al suo arresto), di averla comunicata a MA RZ nel sms oggetto di intercettazione del 22 Febbraio 2009 e di avere inviato gli sms a lui attribuiti nella sentenza di primo grado" (ordinanza 23.12.2022 ultima pagina). Tale circostanza, peraltro neppure contestata sotto il profilo del travisamento della prova, rende pertanto del tutto incompatibile la 3 rinnovata istanza di revisione con l'esito del giudizio di condanna, in quanto l'intero giudizio di cognizione è stato basato sulla interpretazione del contenuto dei messaggi e delle interlocuzioni intervenute sulla predetta utenza e non sul fatto che non sia stato il RO a farne uso, tanto che la Corte di Appello di RE, a pag.15 della sentenza che ha confermato la responsabilità dell'imputato per i fatti oggetto della presente istanza di revisione, afferma che "è pacifico che RO utilizzasse detta utenza, avendolo ammesso lealmente". 7.1 Le prove allegate all'istanza di revisione risultano pertanto inidonee a contrastare una circostanza pacificamente ammessa nel corso del giudizio dal RO, il quale non ha neppure addotto alcun travisamento della prova al riguardo, né sono in grado di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della pronuncia di condanna in ragione della loro genericità e dalla relatività del dato dichiarativo, sia in relazione al contenuto del propalato, sia in relazione alla provenienza da soggetti comunque non indifferenti alla vicenda processuale. 8.Invero il sindacato del giudice della revisione ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, quale una valutazione della corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come nuova, verificandone l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni " (sez.5, n.1969 del 20/11/2020, L., Rv.280405-01; sez.2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv.273029-273030). Tale compito è stato puntualmente assolto dal giudice distrettuale confrontando gli elementi dichiarativi di novità introdotti nel giudizio di revisione dalla difesa del condannato con il panorama probatorio risultante dal giudizio di merito, attraverso una valutazione di totale inidoneità, tenuto altresì conto delle risultanze dei precedenti giudizi di revisione, degli ulteriori elementi addotti dal ricorrente a soverchiare l'esito del giudizio di responsabilità e delle sue ragioni, in presenza di una peculiare rivalutazione di attendibilità della persona offesa. Una siffatta operazione risulta del tutto coerente con i poteri di analisi preliminare del giudice deputato alla revisione, il quale è chiamato a 4 Il Consigliere estensore Il Presidente operare, anche nella fase rescindente, una analisi preliminare e sommaria delle richieste istruttorie avanzate dal condannato. 7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esenzione di responsabilità per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 Maggio 2023