Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5133
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le varie deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda e quindi rigetti la stessa, è configurabile la violazione del criterio dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. sulla valutazione con prudente apprezzamento delle prove e un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, se il giudice abbia omesso di accertare, con adeguata motivazione, se le deposizioni vertono effettivamente sulle medesime circostanze di fatto. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda diretta all'accertamento di un rapporto di lavoro domestico e di pulizia di uno stabile, deducendo la sussistenza di testimonianze contrapposte e l'impossibilità di propendere per le une o le altre in base a criteri relativi all'attendibilità dei testimoni; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in base al riportato principio e all'osservazione specifica che le deposizioni negative dei frequentatori della casa del presunto datore di lavoro avrebbero dovuto essere vagliate in base alla frequenza e alla localizzazione temporale delle visite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5133
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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