Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le varie deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda e quindi rigetti la stessa, è configurabile la violazione del criterio dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. sulla valutazione con prudente apprezzamento delle prove e un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, se il giudice abbia omesso di accertare, con adeguata motivazione, se le deposizioni vertono effettivamente sulle medesime circostanze di fatto. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda diretta all'accertamento di un rapporto di lavoro domestico e di pulizia di uno stabile, deducendo la sussistenza di testimonianze contrapposte e l'impossibilità di propendere per le une o le altre in base a criteri relativi all'attendibilità dei testimoni; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in base al riportato principio e all'osservazione specifica che le deposizioni negative dei frequentatori della casa del presunto datore di lavoro avrebbero dovuto essere vagliate in base alla frequenza e alla localizzazione temporale delle visite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Alberto EULA Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Cons. Relatore
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA DA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prestinari 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ramadori che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Caterina giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET AR LU, elettivamente domiciliata in Roma, via della Mercede 52 presso lo studio dell'avv. Mario Menghini che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Carapelle giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1486/97 del Tribunale di Torino depositata il 21/3/97 R.G. 341/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Relatore Dott. Capitanio Natale;
udito l'avv. Ramadori e Menghini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cinque Alberto che ha concluso per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 marzo/21 marzo 1997 il Tribunale di Torino, in riforma della sentenza del Pretore della stessa città in data 28.10.1992, appellata da IA UI SE nei confronti di DA PO, rigettava la domanda proposta da quest'ultima nei confronti della prima diretta a ottenere la condanna al pagamento della complessiva somma di £.9.094.170, a titolo di tredicesima, ferie, festività e T.F.R., che essa assumeva non esserle state corrisposte in conseguenza del rapporto di lavoro domestico e di pulizia prestato in favore della convenuta appellante dal 1 settembre 1967 al 31 dicembre 1988 prima come addetta alle pulizie dell'edificio condominiale di corso Francia 227 Torino e successivamente, dal 1 ottobre 1972, al 31.12.1987, come collaboratrice familiare alle dirette dipendenze della SE. IL Tribunale osservava che il pretore aveva accolto la domanda sulla base delle disposizioni rese dai testi IE, ER, DA CE e RI rilevando che le testi PA e RD si erano limitate a dire di non avere mai visto la PO in casa della SE e che l'unico teste che aveva categoricamente escluso la sussistenza del rapporto di lavoro era inattendibile perché era il coniuge della convenuta.
Il giudice di appello, invece, rilevava che dalle risultanze processuali era emerso un netto contrasto tra le testimonianze favorevoli alla PO (IE, ER, DA CE e RI) e quelle favorevoli alla tesi della insussistenza del rapporto di lavoro propugnata dalla SE (LO, PA e RD). Aggiungeva il Tribunale che tale contrasto non poteva essere risolto in favore dell'una o dell'altra parte sulla base di considerazioni attinenti alla maggiore o minore attendibilità dei testi, perché non vi erano elementi per screditare del tutto le deposizioni dell'uno o dell'altro gruppo.
Conseguentemente il giudice di appello riteneva di decidere la controversia sulla base dell'onere della prova, incombente sulla lavoratrice e, perciò, di rigettare la domanda di quest'ultima che non aveva dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della SE. Contro la suindicata sentenza la PO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due dedotti e articolati motivi di ricorso la PO, denunziando ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione su punti decisivi della controversia sostanzialmente si duole:
1)del fatto che il Tribunale abbia ritenuto degne di credito le testimonianze favorevoli alla lavoratrice, considerandole, tuttavia, insufficienti per assolvere all'onere della prova incombente sulla predetta;
2)dal fatto che il Tribunale in violazione dell'art. 116 c.p.c., non abbia valutato le prove secondo prudente apprezzamento e, quindi, senza vagliarne l'attendibilità e ritenendole, tuttavia insufficienti a provare i fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio;
3)del fatto che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza di un insanabile contrasto tra le deposizioni dei vari testi senza confrontare tra loro le singole deposizioni in modo da evidenziarne e riscontrarne analiticamente le divergenze e le incongruenze e in modo da attribuire maggiore attendibilità all'uno o all'altro gruppo di testimoni contrapposti.
Con il controricorso la SE eccepisce che non essendo la sentenza impugnata viziata di omessa motivazione su punti decisivi della controversia o di difetto di logicità in ordine alla valutazione delle prove, le denunziate doglianze si concretizzano in una richiesta di riesame delle risultanze testimoniali riservato in via esclusiva al giudice del merito e non più devolubile al giudice della legittimità.
Il ricorso, esaminate congiuntamente le dedotte doglianze in quanto logicamente connesse è fondato.
Vero, è infatti, che - come più volte ha ribadito questa Suprema Corte - la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni e non di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito.
È, altresì, vero, che il giudice del merito nel porre a fondamento una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esser tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, sempre che la motivazione offerta sia immune da vizi logici e giuridici (v.
Cass. 14.4.1994 n. 3498; Cass. 25.5.1995 n. 5478; Cass. 21.10.1994 n. 8653). Il controllo di legittimità di questa Corte, infatti, sull'osservanza dell'obbligo della motivazione, ex art. 360 n. primo comma n.5 C.P.C., non consente di valutare l'eventuale ingiustizia della decisione impugnata ma soltanto un sintomo di essa peraltro individuato attraverso il "punto decisivo" della controversia, sul quale il vizio motivazionale deve cadere.
Nella specie evidenti tuttavia, appaiono l'insufficienza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove testimoniali e, di riflesso, la violazione sia dell'art.116 c.p.c. come dell'art. 2697 c.c..
Il Tribunale, infatti, si è limitato ad enumerare le deposizioni dei due gruppi di testimoni contrapposti, l'uno diretto a supportare la tesi della lavoratrice e l'altro quella della datrice di lavoro venendo alla conclusione che non v'erano ragioni per screditare l'una o l'altra tesi e che venendosi, così, a neutralizzarsi reciprocamente i due gruppi di testimoni, la lavoratrice non avesse offerto la prova della sussistenza dei diritti reclamati in forza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto analizzare distintamente il contenuto di ciascuna delle deposizioni rese dai testi escussi e attraverso il loro confronto controllare se e in quali limiti vi fosse tra loro incompatibilità; mentre per alcuni di essi (il coniuge della datrice di lavoro) che avrebbero anche potuto astenersi dal deporre, avrebbe dovuto con maggiore rigore accertare l'attendibilità. Invero perché sussista un insanabile contrasto tra deposizioni testimoniali è necessario che esse vertano sulle stesse circostanze di fatto.
Se le circostanze sono diverse, invece, il giudice con adeguata motivazione deve accertare se e in quali limiti dalle diverse circostanze riferite dai testi escussi si possa desumere la veridicità di alcuni fatti e non di altri.
Così, ad esempio, avuto riguardo all'orario di lavoro osservato dalla PO per l'asserito lavoro domestico prestato, le deposizioni rese dalla DE CE e dalla RI non necessariamente potrebbero essere in contrasto con quelle della LO, della PA e della RD sia per le ore in cui esse avevano riferito di essere andate a casa della SE, sia in riferimento alla frequenza delle loro visite e sia in riferimento al periodo di tempo da esse preso in considerazione.
In altri termini il giudice del merito sottraendosi all'analitico confronto delle deposizioni rese dai testi escussi si è sottratto, al criterio impostogli dall'art. 116 primo comma c.p.c. di valutare le prove secondo prudente apprezzamento.
Altresì ha violato l'art. 2697 c.c. ritenendo che la lavoratrice non avesse fornito la prova che, invece, esso si era rifiutato di valutare incorrendo nel suindicato vizio di insufficiente e omessa valutazione. La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, va cassata con rinvio anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Alessandria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Alessandria.