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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 16.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 858 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Ugo Bisogno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Costanzella Calenda n. 10;
Ricorrente
E
1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Giovanni Ambrosio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 20;
Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.2.2022 esponeva: Parte_1
- che aveva lavorato alle dipendenze della operante nel Controparte_1
settore della ristorazione e somministrazione di alcoolici, dall'1.11.2009 al
3.12.2021, anche se il rapporto di lavoro era stato regolarizzato solo in data
6.3.2013, a seguito di un'ispezione condotta dall'Ispettorato del Lavoro presso il bar – ristorante “L'Elite”, gestito dalla prefata società, ove ella prestava la sua attività lavorativa;
- che, in particolare, era stata formalmente assunta dalla il Controparte_1
6.3.2013 con contratto di lavoro part time di 20 ore settimanali e con mansioni di “assistente barista”, inquadrata nel VI livello della contrattazione collettiva di categoria;
- che, in realtà, aveva svolto mansioni di rango superiore rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, essendosi occupata della gestione
2 della cassa e avendo assunto la responsabilità della cucina, del servizio della sala ristorazione e del bar, oltre ad aver provveduto alla pulizia dei locali;
- che, ad onta delle previsioni contenute nel contratto di lavoro part time, aveva lavorato dalle 15,00 alle 24,00 per sei giorni a settimana, con esclusione della sola giornata di sabato;
- che aveva sempre ricevuto ordini e direttive di lavoro da , Controparte_2
e , soci della Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
- che aveva percepito una retribuzione pari ad € 600,00 mensili, ampiamente inferiore a quella a lei spettante in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro svolto;
- che aveva fruito di due settimane di ferie all'anno;
- che il rapporto lavorativo era cessato a seguito delle dimissioni da lei rassegnate il 3.12.2021, originate dal gravissimo inadempimento datoriale,
concretatosi nella corresponsione di una retribuzione di gran lunga minore di quella dovuta e nella mancata consegna delle buste paga;
- che non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
- che, pertanto, era rimasta creditrice della complessiva somma di €
333.407,13, di cui € 171.679,47 per “differenze sulla retribuzione”, € 10.499,62
per “festivo non pagato”, € 31.404,55 per “ferie e permessi non goduti”, €
31.432,13 per t.f.r., € 19.500,30 per “differenza tredicesima mensilità”, €
3 19.052,76 per “differenza quattordicesima mensilità” ed € 45.768,85 per
“lavoro straordinario”.
Tanto premesso, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno chiedendo che, previa amissione della prova per testi articolata in ricorso, fosse accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio e, conseguentemente, la società convenuta fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma in precedenza indicata, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in Controparte_1
giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle pretese ex adverso
azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalle parti, il giudice, con provvedimento reso in data 22.6.2023, dava corso alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza emessa il 28.11.2023, poi, disponeva procedersi a consulenza tecnica contabile al fine di accertare le somme in ipotesi spettanti alla ricorrente per i titoli azionati, tenuto conto dei seguenti parametri:
a) durata del rapporto di lavoro: 6.3.2013 (o, in alternativa, 1.11.2009) -
31.12.2021;
b) mansioni: barista, livello V del c.c.n.l. applicato dalla società datrice di lavoro;
4 c) orario di lavoro: dalle 15 alle 22,30 per sei giorni a settimana, con esclusione della giornata del sabato;
d) ferie godute: 15 giorni all'anno;
d) percepito: come da buste paga, ove sottoscritte dalla lavoratrice;
in mancanza, come da indicazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti della è Parte_1 Controparte_1
parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Rileva in primo luogo il decidente che l'attività di acquisizione probatoria espletata in corso di causa non ha offerto elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti abbia avuto la durata indicata in ricorso, diversa da quella desumibile ex actis (id est: dalla lettera di assunzione e dal “modulo di recesso dal rapporto di lavoro”, allegati, sub nn. 3
e 6, al fascicolo telematico di parte ricorrente) e, in particolare, si sia instaurato nel novembre del 2009.
5 Nessuno dei testi escussi, infatti, ha fornito indicazioni atte a comprovare che la abbia reso le sue prestazioni lavorative in favore della società Pt_1
resistente in epoca anteriore al marzo del 2013.
Premesso che nulla di rilevante, avuto riguardo alla quaestio facti oggetto di disamina, ha riferito , la quale si è limitata ad affermare di Testimone_1
aver iniziato a lavorare presso il bar “Elite”, gestito dalla Controparte_1
“verso la fine del 2014” e che in tale periodo la “già era in servizio”, Pt_1
va precisato che , del pari addotta dalla stessa ricorrente ed Testimone_2
escussa all'udienza del 24.1.2023, ha dichiarato di “non ricordare con precisione il periodo in cui la ha iniziato a lavorare”, salvo poi ad Pt_1
aggiungere che “ciò è avvenuto all'incirca sette o dieci anni fa” (id est: nel 2016
o, al più, nel 2013).
Dichiarazioni del pari generiche sono state rese dai testi di parte resistente
( e ). Testimone_3 Testimone_4
Il primo ha dichiarato di non essere in grado di precisare quando la Pt_1
avesse iniziato a lavorare presso il bar - ristorante denominato “Elite”.
Il , dal canto suo, escusso all'udienza del 22.6.2023, ha riferito di aver Tes_4
visto la ricorrente lavorare all'interno del suddetto esercizio commerciale “a partire da una decina d'anni fa”.
6 In assenza, quindi, di qualsivoglia elemento atto a corroborarne la veridicità, la prospettazione attorea inerente all'epoca di instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio è da ritenersi del tutto infondata.
Le risultanze dell'espletata prova orale, di contro, hanno offerto validi elementi di riscontro dell'assunto relativo alle mansioni svolte dalla , che non Pt_1
sono state esclusivamente quelle di assistente barista, inquadrabili nel livello
VI della contrattazione collettiva di categoria, avendo ella svolto, in realtà, le mansioni di barista, riconducibili nel livello V della citata normativa pattizia.
Depongono in tal senso le versioni fornite da (“… la Testimone_1 Pt_1
era barista nonché addetta alle pulizia delle macchine e dei locali e svolgeva
altresì le mansioni di cuoca nel turno serale …”), (“… l'ho vista Testimone_2
– ndr: la ricorrente – sia dietro al bancone, addetta alla preparazione del caffè,
che all'interno del locale mentre svolgeva lavori di pulizia e, in tali ultime
occasioni, ricordo che mi diceva di non passare nel locale perché era
bagnato…”) e (“… io ho visto la più volte dietro al Testimone_3 Pt_1
bancone, intenta a svolgere le mansioni di barista;
non so se la predetta si
occupasse anche della pulizia del locale, né se svolgesse anche mansioni di
cuoca per il ristorante …”).
Per ciò che concerne, infine, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente,
osserva il decidente che il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio induce a ritenere che esso abbia certamente superato la soglia
7 prevista dal contratto di assunzione a tempo parziale (pari a 20 ore settimanali),
anche se non abbia raggiunto quella indicata in ricorso (“54 ore settimanali,
con turni di 9 ore al giorno, dalle 15:00 alle 24:00 per sei giorni a settimana,
con esclusione della sola giornata del sabato”).
Giova in proposito evidenziare che ha dichiarato che il suo Testimone_1
orario di lavoro si articolava dalle 13,30 alle 22,30 – 23,00 e ha poi aggiunto:
“la iniziava a lavorare alle 15,00 e terminava insieme a me;
… aveva Pt_1
il sabato quale giorno libero e lavorava la domenica …”.
La versione testè descritta, siccome proveniente da persona che ha prestato la sua attività lavorativa insieme con la ricorrente e ha pertanto acquisito cognizione diretta dei fatti di causa e che, peraltro, non ha instaurato alcuna controversia con la società convenuta, è sicuramente dotata di un elevato grado di genuinità e attendibilità ed assume, quindi, rilievo determinante ai fini dell'individuazione dell'orario di lavoro osservato dalla nel corso del Pt_1
rapporto di lavoro alle dipendenze della Controparte_1
La ha altresì dichiarato di aver fruito di 10 giorni di ferie all'anno, in tal Tes_1
modo corroborando, anche sotto tale profilo, la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui “erano concesse esclusivamente due settimane di ferie nel mese di agosto”.
Sulla scorta della deposizione resa dalla citata teste, che – è bene rimarcare –
si è contraddistinta per la sua precisione e linearità, nonché per l'assenza di
8 sostanziali incongruenze, può affermarsi che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa dalle 15 alle 22,30 per sei giorni a settimana, con esclusione della giornata del sabato, per un totale di 43,8 ore settimanali.
Ciò posto, deve a questo punto precisarsi che, come già evidenziato nella parte espositiva, il giudicante, al fine di determinare le somme in ipotesi spettanti alla
, ha reputato indispensabile dare ingresso a una consulenza tecnico Pt_1
– contabile che tenesse conto dei parametri in precedenza indicati.
Orbene, il c.t.u. dott.ssa , nel formulare la 1^ ipotesi di calcolo, Persona_1
relativa al rapporto di lavoro protrattosi dal 6.3.2013 – 31.12.2021, ha affermato che, tenuto conto dei parametri previsti dai c.c.n.l., applicato dalla società
datrice di lavoro (“Pubblici esercizi – Confcommercio” - CNEL – del 20 C.F._1
febbraio 2010 e dell'8 febbraio 2018), la ha diritto di percepire la Pt_1
somma di € 142.751,63, determinata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di cui € 109.551,98 per “retribuzione ordinaria”, € 15.245,09 “per lavoro straordinario magg. del 30%”, € 4.566,50 per “differenza ferie” ed €
13.388,06 per “trattamento di fine rapporto”.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. possono essere recepite in toto, essendo state correttamente elaborate, in sintonia con i quesiti posti con l'ordinanza di conferimento dell'incarico, e risultando altresì immuni da vizi metodologici e/o da errori di calcolo.
9 In definitiva, la dev'essere condannata al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente, della somma di € 142.751,63, sulla quale vanno calcolati gli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione della parziale fondatezza delle pretese originariamente azionate dalla , le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, Pt_1
vanno poste nella misura della metà a carico della società resistente,
rimanendo compensate tra le parti per il residuo ammontare.
La è tenuta, altresì, al pagamento delle spese dell'espletata Controparte_1
consulenza tecnica contabile, che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 858 del ruolo generale dell'anno 2022,
promosso da contro la in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 6.3.2013 al 31.12.2021,
condanna la al pagamento, in favore di , per Controparte_1 Parte_1
i titoli indicati in parte motiva, della somma lorda di € 142.751,63, oltre agli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
10 2) condanna altresì la medesima società al pagamento, in favore della
, della metà delle spese del giudizio, che liquida, per intero, in € Pt_1
6.825,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse;
3) pone a definitivo carico della società resistente le spese dell'espletata c.t.u.
contabile, che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Salerno, il 16.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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