CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
Massime • 1
La richiesta di oblazione, in quanto negozio giuridico unilaterale nel quale la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a ciò che emerge dalle espressioni usate nel "petitum" e nella "causa petendi", non può essere subordinata alla condizione della derubricazione della fattispecie di reato contestata in altra meno grave, che ne delimiti l'oggetto al solo caso in cui il giudice aderisca alla proposta riqualificazione del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 33409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33409 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di VERONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV. NICODEMO APOLLINARE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33409 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/04/2023 43840/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. NN TT ricorre per l'annullamento della sentenza del 30 settembre 2022 del Tribunale di Verona che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di 6.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla tardività dell'istanza di oblazione, presentata insieme con l'atto di opposizione, tardività affermata dal Tribunale con ordinanza del 16 giugno 2021. Premette, in fatto, che in sede di opposizione a decreto penale di condanna aveva inutilmente subordinato la domanda di ammissione all'oblazione alla derubricazione della fattispecie contestata in un reato meno grave (art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006); il giudice per le indagini preliminari, acquisito il parere contrario del Pubblico ministero, aveva emesso il decreto di giudizio immediato senza ammetterlo al beneficio. Il giudice del dibattimento, esclusa la possibilità di riqualificare il fatto nei termini chiesti dall'imputato, aveva affermato che dall'originaria opposizione non si evinceva la richiesta di ammissione incondizionata all'oblazione, sicché doveva ritenersi tardiva la richiesta reiterata in udienza. Osserva, in diritto, che così ragionando, il Giudice neglige l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale la richiesta di oblazione non può essere sottoposta a condizione senza che ciò possa inficiare la validità della richiesta, con la conseguenza che il giudice deve senz'altro prendere in considerazione la domanda come se tale condizione non fosse mai stata apposta. Dunque, conclude, la domanda di oblazione tempestivamente proposta in sede di opposizione a decreto penale era comunque valida, a prescindere dalla richiesta di derubricazione, ed il ricorrente ben poteva reiterarla in sede dibattimentale. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione nella parte un cui esclude che la tipologia di rifiuto rilevi per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. La circostanza che la condotta abbia avuto ad oggetto rifiuti non pericolosi deve assumere rilevanza non come discrimine tra la fattispecie contestata e una più grave, ma come elemento di giudizio della tenuità dell'offesa affidato all'apprezzamento del giudice. E' evidente, afferma, che dalla "non pericolosità" del rifiuto possa discendere un giudizio di minor offensività del bene giuridico rappresentato dalla tutela del bene ambientale. Nella motivazione viene "congelata" la rilevanza di questo elemento sostenendo che la pericolosità del rifiuto acquisti considerazione ai soli fini della qualificazione giuridica del fatto- reato. 2.11 29/03/2023 il difensore ha rassegnato conclusioni scritte di replica alla richiesta del PG di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.11 primo motivo è infondato. 2.1.11 ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante della «Società Avicola Montestivo S.r.l.», effettuando uno scarico di acque reflue contenenti effluenti derivanti dalla stabulazione di bovini e caratterizzati da cospicuo carico organico-azotato ed elevata concentrazione di fosforo, scarico effettuato in un fondo prativo in area dichiarata zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, effettuava lo smaltimento di detti rifiuti non pericolosi in difetto di ogni autorizzazione. 2.2.1n sede di opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione (testualmente) «condizionata alla riqualificazione giuridica del fatto» nel diverso reato di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006 (utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 112, d.lgs. n. 152, cit.). La domanda era stata posta in maniera "secca", senza possibili equivoci in ordine alla mancanza di alternativa nel caso in cui il giudice non avesse condiviso la richiesta. Il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di riqualificazione del fatto, aveva emesso decreto di giudizio immediato, senza formalmente decidere sulla domanda di oblazione. All'udienza del 19 aprile 2021, revocato il decreto penale e aperto il dibattimento, il ricorrente aveva formulato nuova domanda di oblazione subordinandola, sì, alla diversa qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006, ma questa volta chiedendo, in alternativa, l'ammissione pura e semplice in caso di rigetto della domanda principale. Il Tribunale, esclusa la diversa qualificazione del fatto (sul rilievo della mancata conoscenza del materiale probatorio), aveva dichiarato inammissibile la domanda di oblazione per il reato così come contestato siccome tardiva ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. 2.3.11 ricorrente obietta che la condizione originariamente apposta alla domanda di oblazione avrebbe dovuto essere considerata inesistente e cita, a sostegno, giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale l'istanza di 2 oblazione non può essere subordinata o condizionata alla emissione di provvedimenti accessori. I riferimenti giurisprudenziali citati dal ricorrente sono: a) Sez. 1, n. 35706 del 14/06/2019, Tanzarella, Rv. 276809 - 01, secondo cui l'istanza di oblazione non può essere subordinata o condizionata all'emissione di provvedimenti accessori, quale quello della restituzione dei beni in sequestro, ma soltanto alla verifica dei presupposti per una pronuncia più favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., talché la deduzione di una condizione diversa dalla suddetta verifica deve ritenersi come non apposta: b) Sez. 1, n. 23856 del 15/01/2016, D'Alessio, Rv. 267079 - 01, secondo cui è ammissibile la domanda di oblazione presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in via subordinata rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari può essere legittimamente adito, con l'atto di opposizione, non solo per accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'oblazione, ma anche per una preliminare verifica circa la possibilità di definire il procedimento con la più favorevole pronuncia ex art. 129, sia pure nei limiti della prospettazione offerta dall'opponente in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo, e ferma restando l'irrevocabilità della domanda di oblazione, anche qualora il G.i.p. disattenda la richiesta preliminare). 2.4.L'imputato propone una lettura errata delle due sentenze e pretende di traslare i principi da esse affermati ad una fattispecie, quella in esame, del tutto diversa. Qui non si tratta della apposizione di condizioni accessorie alla richiesta di oblazione, né della sollecitazione a verificare preventivamente la possibilità di un proscioglimento dell'imputato nel merito, bensì della richiesta "secca" di oblazione per un reato diversamente qualificato rispetto a quello per il quale si procedeva al momento della domanda (anch'esso oblabile) e per il quale il ricorrente è stato poi effettivamente condannato. Non si tratta, dunque, di una condizione della domanda di oblazione ma della delimitazione del suo oggetto;
il che precludeva la possibilità anche solo di interpretare la domanda in termini alternativi e di ritenere in essa implicitamente compresa la volontà di definire comunque la regiudicanda, anche sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. 2.5.L'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale (Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, Baraldi, Rv. 244826 - 01; Sez. 1, n. 12548 del 18/03/1988, Rv. 179992 - 01), sicché la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a quello fatto palese dalla natura delle espressioni usate nel petitum e nella causa petendi. E' chiaro che, nel caso in esame, la "condizione" apposta dall'imputato limitava la domanda di oblazione (e dunque la validità del negozio) al solo caso che il giudice aderisse alla proposta diversa qualificazione del fatto. 3 3.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.1.Come correttamente affermato dal Tribunale, il fatto che oggetto della condotta siano rifiuti non pericolosi non costituisce argomento di per sé spendibile ai fini della applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi comunque considerare, ai fini quantomeno della esiguità del danno o del pericolo di danno, il caso concreto nella sua completezza e complessità, senza limitare l'attenzione all'oggetto materiale della condotta (quando tale oggetto non esprima di per sé una potenzialità offensiva degli interessi tutelati dalla norma tale da escludere la esiguità del danno o del pericolo). Il Giudice, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha considerato anche il luogo dello scarico (una zona particolarmente tutelata perché vulnerabile proprio rispetto alle sostanze, azoto e fosforo, presenti nei rifiuti) e la natura non episodica né occasionale dell'illecita modalità di smaltimento. Di tali ulteriori aspetti della vicenda, pur ascrivibili a pieno titolo alla "ratio decidendi" e non contestati nella loro corrispondenza alle risultanze probatorie, il ricorrente non si preoccupa affatto, rendendo così oltremodo generico il proprio ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV. NICODEMO APOLLINARE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33409 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/04/2023 43840/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. NN TT ricorre per l'annullamento della sentenza del 30 settembre 2022 del Tribunale di Verona che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di 6.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla tardività dell'istanza di oblazione, presentata insieme con l'atto di opposizione, tardività affermata dal Tribunale con ordinanza del 16 giugno 2021. Premette, in fatto, che in sede di opposizione a decreto penale di condanna aveva inutilmente subordinato la domanda di ammissione all'oblazione alla derubricazione della fattispecie contestata in un reato meno grave (art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006); il giudice per le indagini preliminari, acquisito il parere contrario del Pubblico ministero, aveva emesso il decreto di giudizio immediato senza ammetterlo al beneficio. Il giudice del dibattimento, esclusa la possibilità di riqualificare il fatto nei termini chiesti dall'imputato, aveva affermato che dall'originaria opposizione non si evinceva la richiesta di ammissione incondizionata all'oblazione, sicché doveva ritenersi tardiva la richiesta reiterata in udienza. Osserva, in diritto, che così ragionando, il Giudice neglige l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale la richiesta di oblazione non può essere sottoposta a condizione senza che ciò possa inficiare la validità della richiesta, con la conseguenza che il giudice deve senz'altro prendere in considerazione la domanda come se tale condizione non fosse mai stata apposta. Dunque, conclude, la domanda di oblazione tempestivamente proposta in sede di opposizione a decreto penale era comunque valida, a prescindere dalla richiesta di derubricazione, ed il ricorrente ben poteva reiterarla in sede dibattimentale. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione nella parte un cui esclude che la tipologia di rifiuto rilevi per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. La circostanza che la condotta abbia avuto ad oggetto rifiuti non pericolosi deve assumere rilevanza non come discrimine tra la fattispecie contestata e una più grave, ma come elemento di giudizio della tenuità dell'offesa affidato all'apprezzamento del giudice. E' evidente, afferma, che dalla "non pericolosità" del rifiuto possa discendere un giudizio di minor offensività del bene giuridico rappresentato dalla tutela del bene ambientale. Nella motivazione viene "congelata" la rilevanza di questo elemento sostenendo che la pericolosità del rifiuto acquisti considerazione ai soli fini della qualificazione giuridica del fatto- reato. 2.11 29/03/2023 il difensore ha rassegnato conclusioni scritte di replica alla richiesta del PG di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.11 primo motivo è infondato. 2.1.11 ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante della «Società Avicola Montestivo S.r.l.», effettuando uno scarico di acque reflue contenenti effluenti derivanti dalla stabulazione di bovini e caratterizzati da cospicuo carico organico-azotato ed elevata concentrazione di fosforo, scarico effettuato in un fondo prativo in area dichiarata zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, effettuava lo smaltimento di detti rifiuti non pericolosi in difetto di ogni autorizzazione. 2.2.1n sede di opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione (testualmente) «condizionata alla riqualificazione giuridica del fatto» nel diverso reato di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006 (utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 112, d.lgs. n. 152, cit.). La domanda era stata posta in maniera "secca", senza possibili equivoci in ordine alla mancanza di alternativa nel caso in cui il giudice non avesse condiviso la richiesta. Il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di riqualificazione del fatto, aveva emesso decreto di giudizio immediato, senza formalmente decidere sulla domanda di oblazione. All'udienza del 19 aprile 2021, revocato il decreto penale e aperto il dibattimento, il ricorrente aveva formulato nuova domanda di oblazione subordinandola, sì, alla diversa qualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006, ma questa volta chiedendo, in alternativa, l'ammissione pura e semplice in caso di rigetto della domanda principale. Il Tribunale, esclusa la diversa qualificazione del fatto (sul rilievo della mancata conoscenza del materiale probatorio), aveva dichiarato inammissibile la domanda di oblazione per il reato così come contestato siccome tardiva ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. 2.3.11 ricorrente obietta che la condizione originariamente apposta alla domanda di oblazione avrebbe dovuto essere considerata inesistente e cita, a sostegno, giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale l'istanza di 2 oblazione non può essere subordinata o condizionata alla emissione di provvedimenti accessori. I riferimenti giurisprudenziali citati dal ricorrente sono: a) Sez. 1, n. 35706 del 14/06/2019, Tanzarella, Rv. 276809 - 01, secondo cui l'istanza di oblazione non può essere subordinata o condizionata all'emissione di provvedimenti accessori, quale quello della restituzione dei beni in sequestro, ma soltanto alla verifica dei presupposti per una pronuncia più favorevole ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., talché la deduzione di una condizione diversa dalla suddetta verifica deve ritenersi come non apposta: b) Sez. 1, n. 23856 del 15/01/2016, D'Alessio, Rv. 267079 - 01, secondo cui è ammissibile la domanda di oblazione presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in via subordinata rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari può essere legittimamente adito, con l'atto di opposizione, non solo per accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'oblazione, ma anche per una preliminare verifica circa la possibilità di definire il procedimento con la più favorevole pronuncia ex art. 129, sia pure nei limiti della prospettazione offerta dall'opponente in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo, e ferma restando l'irrevocabilità della domanda di oblazione, anche qualora il G.i.p. disattenda la richiesta preliminare). 2.4.L'imputato propone una lettura errata delle due sentenze e pretende di traslare i principi da esse affermati ad una fattispecie, quella in esame, del tutto diversa. Qui non si tratta della apposizione di condizioni accessorie alla richiesta di oblazione, né della sollecitazione a verificare preventivamente la possibilità di un proscioglimento dell'imputato nel merito, bensì della richiesta "secca" di oblazione per un reato diversamente qualificato rispetto a quello per il quale si procedeva al momento della domanda (anch'esso oblabile) e per il quale il ricorrente è stato poi effettivamente condannato. Non si tratta, dunque, di una condizione della domanda di oblazione ma della delimitazione del suo oggetto;
il che precludeva la possibilità anche solo di interpretare la domanda in termini alternativi e di ritenere in essa implicitamente compresa la volontà di definire comunque la regiudicanda, anche sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. 2.5.L'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale (Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, Baraldi, Rv. 244826 - 01; Sez. 1, n. 12548 del 18/03/1988, Rv. 179992 - 01), sicché la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a quello fatto palese dalla natura delle espressioni usate nel petitum e nella causa petendi. E' chiaro che, nel caso in esame, la "condizione" apposta dall'imputato limitava la domanda di oblazione (e dunque la validità del negozio) al solo caso che il giudice aderisse alla proposta diversa qualificazione del fatto. 3 3.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.1.Come correttamente affermato dal Tribunale, il fatto che oggetto della condotta siano rifiuti non pericolosi non costituisce argomento di per sé spendibile ai fini della applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi comunque considerare, ai fini quantomeno della esiguità del danno o del pericolo di danno, il caso concreto nella sua completezza e complessità, senza limitare l'attenzione all'oggetto materiale della condotta (quando tale oggetto non esprima di per sé una potenzialità offensiva degli interessi tutelati dalla norma tale da escludere la esiguità del danno o del pericolo). Il Giudice, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha considerato anche il luogo dello scarico (una zona particolarmente tutelata perché vulnerabile proprio rispetto alle sostanze, azoto e fosforo, presenti nei rifiuti) e la natura non episodica né occasionale dell'illecita modalità di smaltimento. Di tali ulteriori aspetti della vicenda, pur ascrivibili a pieno titolo alla "ratio decidendi" e non contestati nella loro corrispondenza alle risultanze probatorie, il ricorrente non si preoccupa affatto, rendendo così oltremodo generico il proprio ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/04/2023.