CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16659 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Da LT UG, nato a [...] il 21/02/1.979 éivverso l'ordinanza dell'01/12/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Piccirillo, il quaie ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. peri., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 14 novembre 2025 con la quale è stata applicata nei confronti di UG Da LT la misura cautelare Penale Sent. Sez. 3 Num. 16659 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 13/03/2026 dell'obbligo di dimora per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ipoteticamente commesso in Battipaglia, il 12 novembre 2025. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione. 2,1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'ad, 273 cod. proc, pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai medesimi profili. Deduce che il Tribunale nel rigettare la richiesta di riesame ha erroneamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, nonostante l'assenza di un contributo causale consapevole alla condotta del coindagato Mauro D'AN; che ai fini della configurabilità del concorso, anche in sede cautelare, il contributo causale materiale (l'aver guidato l'automobile del D'AN) deve essere necessariamente accompagnato dal dolo di concorso, ossia la coscienza e volontà di concorrere alla realizzazione del fatto illecito altrui;
che il dolo non può essere meramente presunto;
che la natura ritenuta oggettivamente indispensabile della condotta di guida viene indebitamente elevata a prova del soggettivo dolo di concorso;
che l'essere stato il Da LT l'unico a poter guidare in quei frangente non implica automaticamente che egli fosse a conoscenza e volesse concorrere all'acquisto e al trasporto di stupefacenti;
che il soggetto che ha materialmente acquistato e detenuto la droga - che ne rivendica la destinazione a uso personale e ha espressamente escluso la consapevolezza del Da LT;
che i fatti concreti citati aal Tribunale dimostrano unicamente la presenza del Da LT ma non la sua conoscenza dell'acquisto e della detenzione di stupefacenti da parte del D'AN; che il contributo del Da LT (la guida) è per sua natura compatibile con una condotta lecita e bonaria e che i Tribunale non ha fornito I necessario supplemento di motivazione che chiarisca come, nel caso concreto, l'ambiguità sia risolta in senso colpevole. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e violazione dell'ad, 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in i-elazione alle ritenute esigenze cautelari. Deduce che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la risalenza del precedente specifico del ricorrente risalente al 2007 e la prova del buon esito della misura alternativa;
che l'aver guidato il veicolo del D'AN non può dimostrare un'elevata proclività criminale tale da rendere l'obbligo di dimora l'unica misura adeguata;
che il Tribunale non motiva adeguatamente sulla necessità dell'obbligo di dimora;
che la risalenza del precedente attenua, se non annulla, il valore indiziario ai fini della pericolosità, soprattutto se non è accompagnata da altri elementi di contiguità criminale o da una condotta delittuosa abituale e recente e che il Tribunale, basandosi sulla mera risalenza del precedente e sulla condizione di disoccupazione del ricorrente per affermare l'attualità del pericolo, senza tenere in debito conto l'esito positivo dell'affidamento in prova come elemento di valutazione della personalità in senso positivo, viola i criteri di concretezza e di attualità della pericolosità richiesti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come emerge dall'ordinanza impugnata, il fatto-reato per il quale è stata applicata la misura cautelare è stato ricostruito nei seguenti termini. In data 12 novembre 2025 la polizia giudiziaria veniva informata da fonte fiduciaria che Mauro D'AN e UG Da LT, noti all'Ufficio, si erano recati nell'hinterland partenopeo, a bordo dell'autovettura intestata e in uso al D'AN, al fine di approvvigionarsi di cocaina per la successiva vendita al dettaglio. Dopo l'individuazione dell'autovettura sul tratto autostradale Napoli — Salerno, il veicolo veniva fermato dalla polizia giudiziaria all'uscita per Battipaglia. Il Da LT si trovava alla guida del veicolo. Il D'AN, passeggero, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 19 involucri di sostanza polverosa bianca, collocato sotto l'ascella, risultata, a seguito di narcotest, cocaina. Nell'udienza per la convalida dell'arresto il D'AN riferiva di essersi recato a Torre Annunziata in compagnia del Da LT per consumare il pranzo insieme e che, dopo il pranzo, prima di lasciare Torre Annunziata chiedeva al Da LT di fermarsi un attimo in un vicolo dove, nell'inconsapevolezza del Da LT, acquistava la cocaina al prezzo di euro 700,00. Il Da LT confermava di essersi recato con il D'AN a Torre Annunziata per consumare il pranzo e che il D'AN, dopo il pranzo, si era allontanato per circa dieci minuti, che non ne sapeva il motivo e che non aveva chiesto spiegazioni sul punto. Il Tribunale, ha ritenuto che la gravità indiziaria fosse fondata su fatti concreti quali l'appostamento della polizia giudiziaria in esito a notizia confidenziale, il controllo del veicolo, la verifica del possesso di stupefacenti indosso al D'AN, in quantitativi e con modalità tali da far ritenere la destinazione alla cessione, e la presenza del Da LT alla guida, costituente elemento indispensabile per la realizzazione della condotta criminosa in quanto il D'AN, che aveva la patente sospesa, non poteva guidare. Inoltre, il Tribunale rilevava che, a fronte degli elementi suindicati, idonei a cristallizzare la gravità indiziaria per entrambi gli indagati, la versione dei fatti resa da costoro non apparisse adeguatamente e concretamente sostenuta. In particolare, quanto al D'AN è stato rilevato che non è stata data alcuna prova del consumo personale e della capacità economica, dichiarata nell'interrogatorio, a sostenere l'acquisto di euro 700,00 per una "provvista" di cocaina. Inoltre, è stato ritenuto che la versione di entrambi gli indagati di essere andati a pranzo presso un ristorante e l'esibizione da parte del ricorrente di uno screenshot della telefonata fatta al locale nella mattinata non fosse idonea a scalfire il quadro indiziario sia perché lo screenshot non dimostra la sosta al ristorante sia perché quand'anche tale sosta vi fosse stata essa non escluderebbe l'ulteriore sosta per l'acquisto dello stupefacente. Ciò premesso, appare opportuno rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Va anche evidenziato, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, che «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo a! definitivo giudizio di merito». La motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi manifestamente illogica e non risulta che vi sia stata, come sostenuto dal ricorrente, confusione tra il piano oggettivo (l'indispensabilità del contributo) con quello soggettivo (il dolo di concorso). Ai fini del requisito della gravità degli indizi di colpevolezza occorre verificare se i vari dati disponibili, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dail'art. 273 cod. proc. 4 pen. L'inverosimiglianza della tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, può concorrere, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, alla valutazione globale del fatto, fondata sulla base degli elementi forniti dall'accusa e dalla difesa. In particolare, si è ritenuto che "Ai fini dell'applicazione di misura cautelare personale, l'alibi falso costituisce un indizio di reità che confluisce, unitamente a tutti gli altri, nella valutazione globale, e senza che occorra un più intenso livello di persuasività, nel senso che esso non necessità di una gravità aggiuntiva allorché difetti la prova diretta di una specifica responsabilità dell'indagato, essendo sufficiente che converga, insieme con gli altri, a costituire un quadro di gravità indiziaria seria e univoca" (Sez. 1, n. 17261 dell'01/04/2008, Guede, Rv. 239624 - 01). Nel caso concreto, il ricorrente non contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale circa la non verosimiglianza delle ragioni del viaggio effettuato. La falsità del dato del viaggio, riferito dall'indagato, rende grave l'indizio costituito dall'aver prestato, con l'accompagnamento con l'autovettura, il proprio contributo materiale all'azione di trasporto dello stupefacente, la cui esecuzione sarebbe stata impossibile senza l'apporto del ricorrente. In definitiva, risulta infondata la censura difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto fornire un "supplemento di motivazione" per attribuire valenza gravemente indiziaria alla condotta di accompagnamento. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale nel valutare il pericolo di reiterazione di cui all'art.. 274 cod. proc. pen. ha considerato, in primo luogo, le modalità del fatto e, segnatamente, la circostanza che il Da LT, avendo il D'Auria la patente sospesa, si è posto alla guida dell'autovettura per effettuare l'acquisto a Torre Annunziata, rendendo, quindi, il rifornimento concretamente possibile. Il Tribunale ha anche considerato che il Da LO è disoccupato ed è gravato da un precedente specifico commesso in Battipaglia per cui è ragionevole pensare che a .tutt'oggi lo stesso tragga da attività illecita la propria fonte di sostentamento. Infine, il Tribunale, condividendo le argomentazioni espresse dal Giudice per le indagini prelimirdari, ha ritenuto che la misura cautelare applicata fosse allo stato l'unica adeguata a evitare spostamenti dal territorio consentendo un più efficace controllo. La valutazione del Tribunale con la quale è stata confermata l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora non presenta alcuno dei vizi lamentati. Occorre rammentare che «In materia dì misure cautelari personali, la sussistenza dei concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui ali'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche 5 Il Presidente modalità del fatto e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati» (Sez. 4, n. 37566 dell'01/04/2004, Albanese, Rv. 229141 - 01). Nel caso concreto il Tribunale ha considerato le modalità del fatto e compiuto una valutazione relativa alla personalità dell'imputato rilevando lo stato di disoccupazione e la condanna penale intervenuta proprio per un reato in materia di stupefacenti. Non rileva che il reato per cui è stata pronunciata condanna si sia estinto per esito positivo della messa alla prova o sia stato commesso molto tempo prima posto che lo stesso è comunque indicativo della propensione del ricorrente a commettere reati in materia di stupefacenti. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/03/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Piccirillo, il quaie ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. peri., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 14 novembre 2025 con la quale è stata applicata nei confronti di UG Da LT la misura cautelare Penale Sent. Sez. 3 Num. 16659 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 13/03/2026 dell'obbligo di dimora per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ipoteticamente commesso in Battipaglia, il 12 novembre 2025. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione. 2,1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'ad, 273 cod. proc, pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai medesimi profili. Deduce che il Tribunale nel rigettare la richiesta di riesame ha erroneamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, nonostante l'assenza di un contributo causale consapevole alla condotta del coindagato Mauro D'AN; che ai fini della configurabilità del concorso, anche in sede cautelare, il contributo causale materiale (l'aver guidato l'automobile del D'AN) deve essere necessariamente accompagnato dal dolo di concorso, ossia la coscienza e volontà di concorrere alla realizzazione del fatto illecito altrui;
che il dolo non può essere meramente presunto;
che la natura ritenuta oggettivamente indispensabile della condotta di guida viene indebitamente elevata a prova del soggettivo dolo di concorso;
che l'essere stato il Da LT l'unico a poter guidare in quei frangente non implica automaticamente che egli fosse a conoscenza e volesse concorrere all'acquisto e al trasporto di stupefacenti;
che il soggetto che ha materialmente acquistato e detenuto la droga - che ne rivendica la destinazione a uso personale e ha espressamente escluso la consapevolezza del Da LT;
che i fatti concreti citati aal Tribunale dimostrano unicamente la presenza del Da LT ma non la sua conoscenza dell'acquisto e della detenzione di stupefacenti da parte del D'AN; che il contributo del Da LT (la guida) è per sua natura compatibile con una condotta lecita e bonaria e che i Tribunale non ha fornito I necessario supplemento di motivazione che chiarisca come, nel caso concreto, l'ambiguità sia risolta in senso colpevole. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e violazione dell'ad, 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in i-elazione alle ritenute esigenze cautelari. Deduce che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la risalenza del precedente specifico del ricorrente risalente al 2007 e la prova del buon esito della misura alternativa;
che l'aver guidato il veicolo del D'AN non può dimostrare un'elevata proclività criminale tale da rendere l'obbligo di dimora l'unica misura adeguata;
che il Tribunale non motiva adeguatamente sulla necessità dell'obbligo di dimora;
che la risalenza del precedente attenua, se non annulla, il valore indiziario ai fini della pericolosità, soprattutto se non è accompagnata da altri elementi di contiguità criminale o da una condotta delittuosa abituale e recente e che il Tribunale, basandosi sulla mera risalenza del precedente e sulla condizione di disoccupazione del ricorrente per affermare l'attualità del pericolo, senza tenere in debito conto l'esito positivo dell'affidamento in prova come elemento di valutazione della personalità in senso positivo, viola i criteri di concretezza e di attualità della pericolosità richiesti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come emerge dall'ordinanza impugnata, il fatto-reato per il quale è stata applicata la misura cautelare è stato ricostruito nei seguenti termini. In data 12 novembre 2025 la polizia giudiziaria veniva informata da fonte fiduciaria che Mauro D'AN e UG Da LT, noti all'Ufficio, si erano recati nell'hinterland partenopeo, a bordo dell'autovettura intestata e in uso al D'AN, al fine di approvvigionarsi di cocaina per la successiva vendita al dettaglio. Dopo l'individuazione dell'autovettura sul tratto autostradale Napoli — Salerno, il veicolo veniva fermato dalla polizia giudiziaria all'uscita per Battipaglia. Il Da LT si trovava alla guida del veicolo. Il D'AN, passeggero, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 19 involucri di sostanza polverosa bianca, collocato sotto l'ascella, risultata, a seguito di narcotest, cocaina. Nell'udienza per la convalida dell'arresto il D'AN riferiva di essersi recato a Torre Annunziata in compagnia del Da LT per consumare il pranzo insieme e che, dopo il pranzo, prima di lasciare Torre Annunziata chiedeva al Da LT di fermarsi un attimo in un vicolo dove, nell'inconsapevolezza del Da LT, acquistava la cocaina al prezzo di euro 700,00. Il Da LT confermava di essersi recato con il D'AN a Torre Annunziata per consumare il pranzo e che il D'AN, dopo il pranzo, si era allontanato per circa dieci minuti, che non ne sapeva il motivo e che non aveva chiesto spiegazioni sul punto. Il Tribunale, ha ritenuto che la gravità indiziaria fosse fondata su fatti concreti quali l'appostamento della polizia giudiziaria in esito a notizia confidenziale, il controllo del veicolo, la verifica del possesso di stupefacenti indosso al D'AN, in quantitativi e con modalità tali da far ritenere la destinazione alla cessione, e la presenza del Da LT alla guida, costituente elemento indispensabile per la realizzazione della condotta criminosa in quanto il D'AN, che aveva la patente sospesa, non poteva guidare. Inoltre, il Tribunale rilevava che, a fronte degli elementi suindicati, idonei a cristallizzare la gravità indiziaria per entrambi gli indagati, la versione dei fatti resa da costoro non apparisse adeguatamente e concretamente sostenuta. In particolare, quanto al D'AN è stato rilevato che non è stata data alcuna prova del consumo personale e della capacità economica, dichiarata nell'interrogatorio, a sostenere l'acquisto di euro 700,00 per una "provvista" di cocaina. Inoltre, è stato ritenuto che la versione di entrambi gli indagati di essere andati a pranzo presso un ristorante e l'esibizione da parte del ricorrente di uno screenshot della telefonata fatta al locale nella mattinata non fosse idonea a scalfire il quadro indiziario sia perché lo screenshot non dimostra la sosta al ristorante sia perché quand'anche tale sosta vi fosse stata essa non escluderebbe l'ulteriore sosta per l'acquisto dello stupefacente. Ciò premesso, appare opportuno rammentare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Va anche evidenziato, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, che «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo a! definitivo giudizio di merito». La motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi manifestamente illogica e non risulta che vi sia stata, come sostenuto dal ricorrente, confusione tra il piano oggettivo (l'indispensabilità del contributo) con quello soggettivo (il dolo di concorso). Ai fini del requisito della gravità degli indizi di colpevolezza occorre verificare se i vari dati disponibili, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dail'art. 273 cod. proc. 4 pen. L'inverosimiglianza della tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, può concorrere, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, alla valutazione globale del fatto, fondata sulla base degli elementi forniti dall'accusa e dalla difesa. In particolare, si è ritenuto che "Ai fini dell'applicazione di misura cautelare personale, l'alibi falso costituisce un indizio di reità che confluisce, unitamente a tutti gli altri, nella valutazione globale, e senza che occorra un più intenso livello di persuasività, nel senso che esso non necessità di una gravità aggiuntiva allorché difetti la prova diretta di una specifica responsabilità dell'indagato, essendo sufficiente che converga, insieme con gli altri, a costituire un quadro di gravità indiziaria seria e univoca" (Sez. 1, n. 17261 dell'01/04/2008, Guede, Rv. 239624 - 01). Nel caso concreto, il ricorrente non contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale circa la non verosimiglianza delle ragioni del viaggio effettuato. La falsità del dato del viaggio, riferito dall'indagato, rende grave l'indizio costituito dall'aver prestato, con l'accompagnamento con l'autovettura, il proprio contributo materiale all'azione di trasporto dello stupefacente, la cui esecuzione sarebbe stata impossibile senza l'apporto del ricorrente. In definitiva, risulta infondata la censura difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto fornire un "supplemento di motivazione" per attribuire valenza gravemente indiziaria alla condotta di accompagnamento. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale nel valutare il pericolo di reiterazione di cui all'art.. 274 cod. proc. pen. ha considerato, in primo luogo, le modalità del fatto e, segnatamente, la circostanza che il Da LT, avendo il D'Auria la patente sospesa, si è posto alla guida dell'autovettura per effettuare l'acquisto a Torre Annunziata, rendendo, quindi, il rifornimento concretamente possibile. Il Tribunale ha anche considerato che il Da LO è disoccupato ed è gravato da un precedente specifico commesso in Battipaglia per cui è ragionevole pensare che a .tutt'oggi lo stesso tragga da attività illecita la propria fonte di sostentamento. Infine, il Tribunale, condividendo le argomentazioni espresse dal Giudice per le indagini prelimirdari, ha ritenuto che la misura cautelare applicata fosse allo stato l'unica adeguata a evitare spostamenti dal territorio consentendo un più efficace controllo. La valutazione del Tribunale con la quale è stata confermata l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora non presenta alcuno dei vizi lamentati. Occorre rammentare che «In materia dì misure cautelari personali, la sussistenza dei concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui ali'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche 5 Il Presidente modalità del fatto e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati» (Sez. 4, n. 37566 dell'01/04/2004, Albanese, Rv. 229141 - 01). Nel caso concreto il Tribunale ha considerato le modalità del fatto e compiuto una valutazione relativa alla personalità dell'imputato rilevando lo stato di disoccupazione e la condanna penale intervenuta proprio per un reato in materia di stupefacenti. Non rileva che il reato per cui è stata pronunciata condanna si sia estinto per esito positivo della messa alla prova o sia stato commesso molto tempo prima posto che lo stesso è comunque indicativo della propensione del ricorrente a commettere reati in materia di stupefacenti. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/03/2026.