Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
In tema di regime detentivo differenziato, la prescrizione prevista dall'art. 41-bis, comma secondo quater, lett. f), secondo periodo, ord. pen., che impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità per i detenuti di scambiare oggetti tra loro, riguarda tutti i detenuti a prescindere se appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità.
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di Stefano Tocci sommario: 1.La Sentenza n. 97/2020: problema di contestualizzazione- 2. Illegittimità del divieto tra principio astratto e applicazione concreta - 3. Ragionevolezza della legge e storicità del diritto. 1.La Sentenza n. 97/2020: problema di contestualizzazione. Con la pronuncia in esame la Corte delle Leggi ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità …
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di Stefano Tocci sommario: 1.La Sentenza n. 97/2020: problema di contestualizzazione- 2. Illegittimità del divieto tra principio astratto e applicazione concreta - 3. Ragionevolezza della legge e storicità del diritto. 1.La Sentenza n. 97/2020: problema di contestualizzazione. Con la pronuncia in esame la Corte delle Leggi ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
05977-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.2445/2016- - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITODott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 29754/2015 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EP N. IL 14/06/1983 avverso l'ordinanza n. 4888/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEO, del 04/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; M Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 4 giugno 2015, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava «manifestamente inammissibile» il reclamo proposto dal detenuto GI RI ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. per contestare la legittimità del divieto assoluto - imposto dalla direzione dell'istituto di pena di scambiare oggetti di modico valore e - generi alimentari fra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. ed appartenenti al medesimo gruppo di socialità.
2. GI RI ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., riportando giurisprudenza di merito a sé favorevole e deducendo erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater lett. f) ultimo periodo, ord. pen. nonché manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Il Magistrato di sorveglianza ha omesso di rilevare che il suo reclamo era rivolto avverso il divieto di scambio di generi alimentari. La citata disposizione pone solo il divieto di comunicare e scambiare oggetti non fra tutti i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., ma solo fra quelli ristretti in gruppi diversi. Egli è allocato con altri tre detenuti con i quali socializza sia nei locali passeggi, sia nelle salette palestra e divieto è illegittimo, puramente afflittivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., stabilisce che il Ministro della giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel predetto testo normativo che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, e ciò nei confronti dei detenuti e degli internati per delitti rientranti in una determinata tipologia, sempre che sussistano 2 elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti fra tali soggetti e un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Il comma 2-quater del citato articolo contiene un elenco di prescrizioni che conseguono alla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti. In particolare, l'ultimo periodo della lett. f) stabilisce: Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». L'interpretazione del dettato normativo, da svolgere tenendo conto del significato e della connessione delle parole e dei segni grafici utilizzati, nonché del senso logico del testo, conduce, soprattutto in considerazione dell'inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole socialità» e «scambiare», ad affermare che, nel periodo sintattico in esame, le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la «assoluta impossibilità» di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi. Altrimenti la disposizione avrebbe contemplato «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, e di cuocere cibi». L'analisi del periodo, così illustrata, rende chiaro, in primo luogo, che il perseguimento della «assoluta impossibilità» è riferito alle comunicazioni fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, con l'ovvia conseguenza che non è richiesto di impedire in modo così radicale le comunicazioni fra i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. L'analisi, poi, rende chiaro che la necessità di assicurare la assoluta impossibilità» dello scambio di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non è limitata ai soli scambi fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. E, infatti, a fronte delle tre classi di condotte previste - scilicet: a) comunicare, b) scambiare oggetti e c) cuocere cibi - la clausola, limitatrice del divieto nei riguardi dei «detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» è riferita solo alla prima classe e non indiscriminatamente a tutte e tre, risultando, oltretutto affatto incongrua rispetto alla cottura di cibi. In definitiva, va assicurata fra l'altro, nelle ipotesi di applicazione del citato art. 41-bis ord. pen., la «assoluta impossibilità» dello scambio 3 -di oggetti fra tutti i detenuti anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità - cui la sospensione del trattamento e degli istituti si applica. Ciò posto, è agevole rilevare, con riferimento al caso concreto, che il giudice del merito ha correttamente dichiarato inammissibile il reclamo per manifesta infondatezza, in applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 35-bis ord. pen. che regola il rimedio esperito dall'odierno ricorrente.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 luglio 2016. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE S cawn recher Liary Ferry Mean DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA +