Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di contenzioso tributario, nel vigore dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 202, l'opposizione avverso il ruolo emesso per la riscossione dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, e, quindi, anche delle imposte erariali di consumo e delle relative addizionali, deve essere proposta dinanzi alle Commissioni Tributarie e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
In tema di contenzioso tributario, nel vigore dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 202, l'opposizione avverso il ruolo emesso per la riscossione dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, e, quindi, anche delle imposte erariali di consumo e delle relative addizionali, deve essere proposta dinanzi alle Commissioni Tributarie e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
GAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CA SAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AGRICOLTURA - VIOLAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA Dott. Andrea VELA - Primo Presidente - RITIRO DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 22941/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Consigliere - Dott. Rafaele CORONA 624 Cron. -- Consigliere Dott. NT VELLA PRESTIPINO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni Ud. 17/11/00 Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ConsigliereDott. Mario Rosario MORELLI Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. MARTINO per diritti L. S 00 30.00 ORD INANZA 9.2.2 il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RR NI NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 15, presso lo studio LIRE 3000 dell'avvocato GIUSEPPE SAMMARTINO, che lo rappresenta e CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato GABRIELE MANCA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente CG502318
contro
E.R.S.A.T. ENTE REGIONALE DI SVILUPPO ED ASSISTENZA 2000 TECNICA IN AGRICOLTURA;
134 - intimato 1 per regolamento di giurisdizione avverso n. 41/99 del Tribunale di NUORO, depositata il 02/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, - considerato che il Giudice del Tribunale di Nuo- ro, con sentenza 2 novembre 1999 ha dichiarato il pro- prio difetto di giurisdizione nella controversia pro- mossa da Giovanni NT RA nei confronti dell'E.R.S.A.T. di Cagliari;
considerato che
avverso questa sentenza il RA ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memo- ria con il quale chiede che venga dichiarata la giuri- sdizione dell'a.g.o. a conoscere della controversia;
- considerato che il ricorso proposto, ove riguar- dato come ordinario ricorso per cassazione, è inammis- sibile per essere la sentenza impugnata soggetta ad ap- pello e non a ricorso immediato per cassazione, in di- fetto dell'accordo delle parti ai sensi dell'art. 360, 2 3 ultimo comma, c.p.c.; considerato che ai fini del mezzo d'impugnazione esperibile avverso le sentenze è rilevante la qualifi- cazione della controversia data dal giudice a quo;
considerato che
, nel caso di specie, il giudice del tribunale adito ha espressamente affermato (pag. 5 della sentenza impugnata) che "l'azione intrapresa non può essere qualificata quale opposizione promossa ai sensi dell'art. 22 1. 689/81"; considerato che, dalla negata riconducibilità della controversia nell'ambito dell'opposizione ad in- giunzione di cui alla legge n. 689 del 1981, deriva contrariamente all'assunto del ricorrente che la sen- - tenza non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile;
considerato che
, anche a volere convertire il ricorso in regolamento preventivo di giurisdizione, lo stesso sarebbe ugualmente inammissibile dal momento che queste S.U., con una molteplicità di decisioni, hanno rimeditato la questione relativa ai limiti di ammissi- bilità del regolamento preventivo di giurisdizione, sulla base anche della nuova formulazione dell'art. 367 c.p.c., giungendo alla conclusione condivisa dal Col- - legio - che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia 3 4 emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdi- zione, in quanto la formula della prima parte dell'art. 41 c.p.c., anzichè essere interpretata nel senso che solo una pronuncia che abbia attinto il merito della causa preclude il regolamento, deve essere letto nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice pres- so il quale il processo è radicato, ha efficacia pre- clusiva del regolamento, come se dicesse: "finchè non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede di merito" dovendosi ritenere che il legislatore modifi- ' cando l'art. 367 c.p.c. e rinunciando a disciplinare il regolamento di giurisdizione come impugnazione, nono- stante che tale ipotesi si fosse profilata prima della riforma, ha reso più chiaro il carattere preventivo del regolamento, escludendone la proponibilità ogniqualvol- ta la risoluzione della questione della giurisdizione possa essere rimessa al giudice processualmente 50- vraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del pro- cesso (Cass. 22 marzo 1996 n. 2466 e successive confor- mi); considerato che, nel caso di specie, l'intervenuta pronuncia declinatoria della giurisdizio- ne è ostativa alla proponibilità del regolamento pre- ventivo di giurisdizione, che va, pertanto, dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per non ave- 4 5 re la parte intimata svolto attività difensiva in que- sta sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. Audreakte IL PRESIDENTE It Collaboratore di Cancellerta а ше Depositato in Cancelle: Top 11 GEN. 2001 "Lt ONE DI CANCE 105