Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 9
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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In tema di contenzioso tributario, nel vigore dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 202, l'opposizione avverso il ruolo emesso per la riscossione dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, e, quindi, anche delle imposte erariali di consumo e delle relative addizionali, deve essere proposta dinanzi alle Commissioni Tributarie e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

In tema di contenzioso tributario, nel vigore dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 202, l'opposizione avverso il ruolo emesso per la riscossione dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, e, quindi, anche delle imposte erariali di consumo e delle relative addizionali, deve essere proposta dinanzi alle Commissioni Tributarie e non dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 9
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9
    Data del deposito : 19 gennaio 2001

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