Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2022, proposto da UC OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del rapporto informativo n. 43 relativo al periodo dal 07/01/2021 al 03/07/2021 e del rapporto informativo n. 44 relativo al periodo dal 04/07/2021 al 24/10/2021, entrambi notificati il 23.05.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. BI LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, impugna i rapporti informativi dettagliati in epigrafe, premettendo che sin dal 2004 e fino al 6 gennaio 2021 è sempre stato valutato, senza soluzione di continuità, nei precedenti documenti caratteristici, con la qualifica finale di “eccellente” e dove ogni aggettivazione era indicata al valore massimo.
I documenti menzionati sono impugnati mediante i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Violazione artt. 688 e 692 del D.P.R. 90/2010 ed artt. 1 e 2 “criteri generali” in premessa delle “istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle forze armate” approvate dal segretario generale della difesa n. M_d/gsgdna/3357/141 in data 25.11.2008 - eccesso di potere per inosservanza di circolari.
Si evidenzia che il documento caratteristico deve essere redatto nel più breve tempo possibile al verificarsi della circostanza che ne ha determinato la formazione e al militare valutato deve essere fornita tempestiva comunicazione della valutazione caratteristica effettuata nei suoi confronti. Nella specie, invece, si lamenta che il documento n. 43 è stato notificato 10 mesi dopo la fine del periodo di riferimento e il documento n. 44 sette mesi dopo la fine del relativo periodo di valutazione.
Secondo motivo. Eccesso di potere per inosservanza della circolare del ministero della difesa n. M_d gmil v ss 0610740 in data 23.12.2008 e delle “istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle forze armate” approvate dal segretario generale della difesa n. M_d/gsgdna/3357/141 in data 25.11.2008 – illogicità manifesta.
Si evidenzia che a pag. 4 del rapporto informativo n. 44, la qualità contrassegnata con la sigla RI - “capacità di lavoro in gruppo” - non è stata compilata e, dunque, non è stata oggetto di valutazione. Non averla valutata comporterebbe, come logica conseguenza, una impossibilità di considerarla ai fini della redazione del giudizio. Di converso, invece, nel caso in esame, il compilatore afferma che il militare è “ elemento duttile ed in grado di lavorare in gruppo ” ed il revisore che il militare è “ naturalmente predisposto al lavoro di gruppo ”.
Terzo motivo. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta
Si evidenzia che il ricorrente, sin dal 20.11.2004 e fino al 6.1.2021, ha riportato nelle schede valutative la qualifica finale di “eccellente” e le qualità professionali sono state sempre valutate con il massimo delle aggettivazioni (“5 su 5”). Si dice che nel caso di specie il giudizio “confermativo” in ordine alle qualità professionali possedute dal militare è illogico, tenuto conto che, in realtà, la valutazione è stata abbassata.
Quarto motivo. Violazione di legge (art. 1025 d.lgs. 66/2010).
Si afferma che nel caso di specie, la redazione dei due documenti caratteristici non risulta informatizzata e le firme apposte dal compilatore e dal revisore non risultano essere digitali.
Si sono costituite per resistere le Amministrazioni in epigrafe.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Sono da condividere i motivi secondo e terzo, con assorbimento degli altri due.
In particolare risulta che il documento n. 44 (per il quale valgono le censure del secondo motivo) era sprovvisto della valutazione “ capacità di lavoro in gruppo ”, che è stata compilata solo successivamente (cfr. deposito del 17 febbraio 2026), a conferma della critica di parte ricorrente. Dunque la valutazione contenuta in tale documento è viziata e non può ritenersi attendibile.
Relativamente al documento n. 43, valgono le censure contenute nel terzo motivo, infatti in esso (pag. 6, giudizio del compilatore) nella parte discorsiva della valutazione si dice che il ricorrente “ ha confermato il possesso di distinte doti professionali ”, attestando, quindi, continuità con il passato (caratterizzato come visto da valutazioni attestate su livelli massimi, quali “eccellente”, “ottimo” e aggettivazioni di “5 su 5”), mentre poi nelle ulteriori sezioni della scheda valutativa alcune aggettivazioni sono passate a “4 su 5” e il giudizio da “ottimo” a “molto buono”.
Se è vero che ogni periodo valutativo è autonomo e non risente delle valutazioni dei periodi precedenti (e non deve risentire di altro che della valutazione oggettiva e razionale del rendimento del valutato), per cui non è richiesto un particolare sforzo motivazionale in occasione di scostamenti rispetto al passato, è pur altrettanto vero che la valutazione sintetica espressamente confermativa, come nella specie, si pone in contrasto logico rispetto ad una flessione nella valutazione. Cosicché è contraddittorio, nella stessa scheda valutativa, affermare contemporaneamente che vi è conferma rispetto al passato (caratterizzato da valutazioni ai massimi livelli) e fornire valutazioni che, rispetto al passato, sono invece discordanti.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto e vanno di conseguenza annullati gli atti gravati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori e rimborso del c.u. se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
BI LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI LF | ER RI |
IL SEGRETARIO