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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 01/02/2026, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1540/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13087/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011843126000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9/7/2025 e depositato in pari data, Nominativo_1 ha presentato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259011843126000, notificata in data 11/6/2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, relativa a crediti per diritto annuale Camera di Commercio di Napoli 2010 per il complessivo importo di euro 439,94. Il Ricorrente ha addotto l'omessa notifica della presupposta cartella esattoriale n.
07120140026654086001, con la conseguente prescrizione del diritto di credito azionato, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Nessuno si è costituito per le Resistenti.
All'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, né l'ente impositore, rimasto contumace, né l'Agenzia della riscossione hanno dimostrato l'avvenuta notifica della prodromica cartella di pagamento. Ne consegue la nullità dell'atto propedeutico e, di conseguenza, dello stesso atto impugnato, la cui emissione non ha rispettato la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria, che è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo la progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [Cass. SS.UU., 4 marzo 2008, n. 5791].
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le Resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 240,00 oltre contributo unificato, se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13087/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via De Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011843126000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9/7/2025 e depositato in pari data, Nominativo_1 ha presentato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259011843126000, notificata in data 11/6/2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, relativa a crediti per diritto annuale Camera di Commercio di Napoli 2010 per il complessivo importo di euro 439,94. Il Ricorrente ha addotto l'omessa notifica della presupposta cartella esattoriale n.
07120140026654086001, con la conseguente prescrizione del diritto di credito azionato, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Nessuno si è costituito per le Resistenti.
All'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Invero, né l'ente impositore, rimasto contumace, né l'Agenzia della riscossione hanno dimostrato l'avvenuta notifica della prodromica cartella di pagamento. Ne consegue la nullità dell'atto propedeutico e, di conseguenza, dello stesso atto impugnato, la cui emissione non ha rispettato la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria, che è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo la progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [Cass. SS.UU., 4 marzo 2008, n. 5791].
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le Resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 240,00 oltre contributo unificato, se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge.