Sentenza 27 gennaio 2011
Massime • 1
Non è abnorme, pur essendo illegittima, la sentenza che subordini il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ancorché non determinato nell'ammontare, nè a titolo definitivo nè a titolo di provvisionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2011, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 329
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 24065/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC ZO N. IL 01/01/1956;
avverso l'ordinanza n. 110/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto di respingere il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19.4.2010 la Corte d'appello di Genova in veste di giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza formulata da CC NC, diretta ad ottenere la revoca del provvedimento in data 28.9.2009, con cui era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di condanna 14.1.2008 (definitiva il giorno 8.7.2008), a causa del mancato risarcimento a favore della parte civile costituita, a cui il beneficio era stato condizionato ed era di conseguenza stato applicato l'indulto; secondo la Corte d'appello di Genova l'accordo transattivo che era intervenuto tra la vittima ed il padre del condannato in data 14.10.2009, cadeva in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza penale e veniva sottolineato che il provvedimento di revoca del beneficio in data 28.9.2009 non era mai stato impugnato, con il che doveva ritenersi definitivo.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, per dedurre violazione dell'art. 165 c.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., ed illogicità della motivazione. Si è
insistito sull'abnormità del provvedimento adottato, non essendo possibile subordinare il beneficio al pagamento di somma che non era ancora stata liquidata, ne' a titolo definitivo, ne' a titolo di provvisionale nella sentenza penale;
il provvedimento del 28.9.2009 era quindi da ritenere illegittimo per applicazione di provvedimento abnorme, rispetto ai parametri di cui all'art. 165 c.p., e quindi insuscettibile di essere coperto dal giudicato esecutivo. Viene poi sottolineato che è stato erroneo ritenere che a causa di un mal interpretato giudicato esecutivo, fosse impossibile affrontare gli elementi giuridici di merito che avrebbero potuto determinare l'accoglimento dell'istanza, visto che la corte avrebbe dovuto prendere atto che il termine entro cui il risarcimento doveva essere effettuato non era stabilito, con il che il pagamento operato dopo il passaggio in giudicato doveva essere ritenuto idoneo.
3. Il Pg ha chiesto di respingere il ricorso, in quanto ne' la sentenza (contenente una statuizione illegittima), ne' l'ordinanza che revocava il beneficio sono state fatte oggetto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La deliberazione contenuta nelle sentenze di merito di primo e secondo grado con cui al ricorrente veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile, ancorché il danno non fosse stato liquidato nel suo ammontare, ne' a titolo definitivo, ne' a titolo di provvisionale, è sicuramente atto illegittimo, in quanto assunto in violazione dell'art. 165 c.p., ma non può definirsi abnorme, laddove atto abnorme è quello che pur rientrando nominalisticamente nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice, venga emesso al di là delle ipotesi previste e quindi in carenza di potere, ponendosi fuori dal sistema normativo (cfr. Cass. Sez. Un, 26.3.2010, n. 25957, Toni). Dunque la parte ben avrebbe potuto far valere i suoi diritti, sia in sede di impugnazione delle sentenze di merito, sia in sede di impugnazione dell'ordinanza 28.9.2009 con cui la Corte ebbe a revocare il beneficio concesso, a causa del mancato risarcimento a favore della parte civile. L'acquiescenza prestata ha prodotto l'irrevocabilità del provvedimento contenuto nella sentenza, che è stato correttamente messo in esecuzione: la richiesta di revoca del provvedimento di esecuzione, adottato in ossequio al giudicato, non può valere a rimetterlo in discussione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, giusto il disposto dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011