Sentenza 6 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2020, n. 11354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11354 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AJ GR, nato in [...] 1'08/06/1975 avverso l'ordinanza del 25/06/2019 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da GR AJ, dopo aver accertato che questi, condannato per il delitto di cui all'art. 74 T.U. stup., fosse nelle condizioni oggettive di poter utilmente collaborare con la giustizia.
2. Il condannato ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato su due motivi con i quali si deduce, sotto più profili, la violazione di legge.
3. Nelle more del presente grado di giudizio è intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'interessato.
4. L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/12/2019 Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Francesco Centofanti, è sottoscritto dal solo estensore, anche nella qualità di Consigliere anziano del Collegio, per impedimento alla firma del suo Presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020. Il Cons