CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 19679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19679 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. MARIO L'INSALATA difensore di fiducia di UC OS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in data 24/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Parma in data 20/05/2015 dichiarava non doversi procedere a carico di CA TO in relazione ai reati di cui capi A) (art. 81, 494 cod. pen.) e B) (artt 61.n.2, 497 bis comma secondo cod. pen.) e confermava l' affermazione della penale responsabilità del predetto per il reato di cui al capo C) 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19679 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 22/02/2023 (art. 648 cod. pen.), rideterminando la pena in aumento in continuazione sulla pena applicata dal G.I.P. del Tribunale di Parma giusta sentenza in data 02/07/2014, divenuta irrevocabile in data 24/02/2015. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di ricettazione. Assume che i giudici di merito avevano fondato l' affermazione della responsabilità 111~2tce sul silenzio serbato dal!' imputato in ordine alla provenienza del bene oggetto di ricettazione (una carta di identità), non tenendo conto che il proprietario del documento BE IN, nel ritrattare l'ipotesi dello smarrimento, aveva prospettato ai Carabinieri l'ipotesi che era stato proprio l'imputato autore del furto della sua carta di identità. Rileva che poiché gli elementi probatori emersi deponevano per un coinvolgimento del ricorrente nella commissione del furto, il silenzio serbato dallo stesso non poteva essere ritenuto sufficiente al fine di fondare la sua responsabilità per il reato di cui all' art. 648 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 2.2. Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.3. Nella fattispecie in esame la Corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che, pur considerato che l' imputato faceva parte della cerchia di amici del IN cui era stato sottratto il documento di identità nella disponibilità dell' imputato, sussistevano chiari ed univoci 2 elementi attestanti la commissione del reato di ricettazione da parte del ricorrente il quale non aveva mai dichiarato di essere stato l' autore del furto. 2.4. La Corte territoriale ha, del resto, correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione del mezzo pacificamente provento di furto dei quali l'imputato non aveva in alcun modo giustificato nella immediatezza dei fatti la provenienza;
in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.5. Non può, del resto, revocarsi in dubbio che tale ricostruzione non può ritenersi inficiata dal mero dato relativo alle dichiarazioni del IN - il quale aveva indicato il TO quale possibile autore del furto-, elemento questo certamente non dirimente alla luce di quanto ricostruito dai giudici di merito fi quali hanno posto correttamente l'accento sulla circostanza che l'imputato non si era mai attribuito, nell' immediatezza dei fatti, la paternità del furto. 2.6. In sintesi rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. F 1flO o 171 M
P.Q.M.
-rt -0 0 O dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r`411 O O -1 g > processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. MARIO L'INSALATA difensore di fiducia di UC OS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in data 24/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Parma in data 20/05/2015 dichiarava non doversi procedere a carico di CA TO in relazione ai reati di cui capi A) (art. 81, 494 cod. pen.) e B) (artt 61.n.2, 497 bis comma secondo cod. pen.) e confermava l' affermazione della penale responsabilità del predetto per il reato di cui al capo C) 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19679 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 22/02/2023 (art. 648 cod. pen.), rideterminando la pena in aumento in continuazione sulla pena applicata dal G.I.P. del Tribunale di Parma giusta sentenza in data 02/07/2014, divenuta irrevocabile in data 24/02/2015. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di ricettazione. Assume che i giudici di merito avevano fondato l' affermazione della responsabilità 111~2tce sul silenzio serbato dal!' imputato in ordine alla provenienza del bene oggetto di ricettazione (una carta di identità), non tenendo conto che il proprietario del documento BE IN, nel ritrattare l'ipotesi dello smarrimento, aveva prospettato ai Carabinieri l'ipotesi che era stato proprio l'imputato autore del furto della sua carta di identità. Rileva che poiché gli elementi probatori emersi deponevano per un coinvolgimento del ricorrente nella commissione del furto, il silenzio serbato dallo stesso non poteva essere ritenuto sufficiente al fine di fondare la sua responsabilità per il reato di cui all' art. 648 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 2.2. Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.3. Nella fattispecie in esame la Corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che, pur considerato che l' imputato faceva parte della cerchia di amici del IN cui era stato sottratto il documento di identità nella disponibilità dell' imputato, sussistevano chiari ed univoci 2 elementi attestanti la commissione del reato di ricettazione da parte del ricorrente il quale non aveva mai dichiarato di essere stato l' autore del furto. 2.4. La Corte territoriale ha, del resto, correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione del mezzo pacificamente provento di furto dei quali l'imputato non aveva in alcun modo giustificato nella immediatezza dei fatti la provenienza;
in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.5. Non può, del resto, revocarsi in dubbio che tale ricostruzione non può ritenersi inficiata dal mero dato relativo alle dichiarazioni del IN - il quale aveva indicato il TO quale possibile autore del furto-, elemento questo certamente non dirimente alla luce di quanto ricostruito dai giudici di merito fi quali hanno posto correttamente l'accento sulla circostanza che l'imputato non si era mai attribuito, nell' immediatezza dei fatti, la paternità del furto. 2.6. In sintesi rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. F 1flO o 171 M
P.Q.M.
-rt -0 0 O dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r`411 O O -1 g > processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023