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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
CIRILLO GIOVANNI, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione materia contendere con riferimento alle ritenute su IRPEF e addizionali;
accoglimento del ricorso con riferimento all'imposta sostitutiva sul FR.
Resistente: cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 20 aprile 2020 ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, con la quale chiedeva la restituzione del 60% delle ritenute operate nell'anno 2017 (redditi 2016-2017), assumendo di non aver beneficiato della sospensione di cui all'art. 48 del D.L. n. 189/2016, come modificato dal D.L. n. 123/2019 (conv. L. n. 156/2019).
In particolare, la ricorrente chiedeva il rimborso:
– delle ritenute IRPEF;
– delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
– nonché dell'imposta sostitutiva applicata sul FR.
L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni sostenendo che, essendo la contribuente residente nel Comune di Teramo, l'agevolazione di cui all'art. 48, comma 1-bis, D.L. n. 189/2016 trovasse applicazione, ai sensi del comma 1-ter, esclusivamente nei confronti dei soggetti “danneggiati”, previa dimostrazione dell'inagibilità dell'immobile.
In corso di causa la ricorrente depositava integrazione documentale, allegando ordinanza sindacale del
Comune di Teramo n._1 e successiva ordinanza n._2, dalle quali risulta che l'immobile sito in Teramo, Indirizzo_1, di proprietà della contribuente, è stato dichiarato
“EDIFICIO NON UTILIZZABILE”, con ordine di sgombero immediato
Dalla documentazione fiscale in atti (Certificazioni Uniche 2018 relative ai redditi 2017) risulta che nel 2017 sono state operate ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale, nonché applicata imposta sostitutiva sul FR per euro 359,50 (come da CU Società_1 S.r.l., quadro “Imposta sostitutiva”).
L'Agenzia delle entrate chiedeva la cessazione integrale della materia del contendere, relativamente a tutte le ritenute tranne l'imposta sostitutiva sul FR. All'udienza il difensore della ricorrente insisteva invece per l'accoglimento del ricorso limitatamente a tale parte mentre si associava alle richieste dell'Agenzia per il resto. In tale stato la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 48, comma 1-ter, D.L. n. 189/2016, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
BR e TO le misure di sospensione e riduzione delle ritenute si applicano limitatamente ai “singoli soggetti danneggiati”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto ordinanza sindacale attestante la dichiarazione di inagibilità dell'immobile di residenza, con sgombero immediato e classificazione come “Edificio NON UTILIZZABILE”
Tale documentazione integra piena prova del danno diretto subito ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n.
189/2016, superando l'eccezione dell'Ufficio circa la mancata dimostrazione del requisito soggettivo.
Deve pertanto ritenersi accertata la qualifica della ricorrente quale “soggetto danneggiato” legittimato a beneficiare del regime agevolativo.
Sulle ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale, dagli atti emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Ufficio ha rideterminato la posizione della contribuente, riconoscendo – seppur in misura parziale e con contestazione sugli importi – la debenza del rimborso nei limiti delle somme effettivamente trattenute, come risultanti dalle Certificazioni Uniche
Il valore economico residuo indicato nelle controdeduzioni è pari ad euro 36,00, a dimostrazione dell'avvenuto sostanziale superamento della pretesa originaria.
Alla luce della sopravvenuta evoluzione della posizione tributaria e della sostanziale definizione della controversia in relazione alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere su tali capi di domanda.
Sull'imposta sostitutiva sul FR
Diversa è la posizione relativa all'imposta sostitutiva sul FR, pari ad euro 359,50 (arrotondata dalla parte ad euro 359), risultante dalla Certificazione Unica.
Tale imposta:
– è stata integralmente trattenuta;
– non risulta oggetto di sospensione né di successiva rideterminazione;
– riguarda soggetto qualificabile come “danneggiato” ai sensi dell'art. 48, comma 1-ter, D.L. n. 189/2016.
Il D.L. n. 123/2019, quale ius superveniens favorevole, ha stabilito che i tributi sospesi debbano essere versati nella misura del 40%, con conseguente indebita percezione del 60% di quanto già trattenuto, secondo interpretazione costituzionalmente orientata in chiave di ragionevolezza ed eguaglianza (cfr. giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata nel ricorso, integralmente condivisa da questo Collegio e da questa
Corte con plurimi precedenti.
Nel caso di specie, l'imposta sostitutiva sul FR è stata versata integralmente nonostante la ricorrente avesse titolo al beneficio, essendo soggetto danneggiato.
Ne consegue che la trattenuta del 60% eccedente la misura dovuta deve considerarsi indebita.
Pertanto, il ricorso va accolto limitatamente all'imposta sostitutiva sul FR, con condanna dell'Agenzia delle
Entrate al rimborso pari al 60% di quanto versato/trattenuto , oltre interessi di legge dalla data dell'istanza al saldo.La declaratoria di cessazione della materia del contendere su parte significativa della controversia e l'accoglimento parziale del ricorso giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale oggetto di causa;
accoglie il ricorso limitatamente all'imposta sostitutiva sul FR;
per l'effetto, condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso in favore della ricorrente della somma pari al 60% di quanto trattenuto a titolo di imposta sostitutiva sul FR , oltre interessi di legge dalla data dell'istanza al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, a seguito della camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2026.
La Presidente est.
E. Tomassini
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
CIRILLO GIOVANNI, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione materia contendere con riferimento alle ritenute su IRPEF e addizionali;
accoglimento del ricorso con riferimento all'imposta sostitutiva sul FR.
Resistente: cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 20 aprile 2020 ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, con la quale chiedeva la restituzione del 60% delle ritenute operate nell'anno 2017 (redditi 2016-2017), assumendo di non aver beneficiato della sospensione di cui all'art. 48 del D.L. n. 189/2016, come modificato dal D.L. n. 123/2019 (conv. L. n. 156/2019).
In particolare, la ricorrente chiedeva il rimborso:
– delle ritenute IRPEF;
– delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
– nonché dell'imposta sostitutiva applicata sul FR.
L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni sostenendo che, essendo la contribuente residente nel Comune di Teramo, l'agevolazione di cui all'art. 48, comma 1-bis, D.L. n. 189/2016 trovasse applicazione, ai sensi del comma 1-ter, esclusivamente nei confronti dei soggetti “danneggiati”, previa dimostrazione dell'inagibilità dell'immobile.
In corso di causa la ricorrente depositava integrazione documentale, allegando ordinanza sindacale del
Comune di Teramo n._1 e successiva ordinanza n._2, dalle quali risulta che l'immobile sito in Teramo, Indirizzo_1, di proprietà della contribuente, è stato dichiarato
“EDIFICIO NON UTILIZZABILE”, con ordine di sgombero immediato
Dalla documentazione fiscale in atti (Certificazioni Uniche 2018 relative ai redditi 2017) risulta che nel 2017 sono state operate ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale, nonché applicata imposta sostitutiva sul FR per euro 359,50 (come da CU Società_1 S.r.l., quadro “Imposta sostitutiva”).
L'Agenzia delle entrate chiedeva la cessazione integrale della materia del contendere, relativamente a tutte le ritenute tranne l'imposta sostitutiva sul FR. All'udienza il difensore della ricorrente insisteva invece per l'accoglimento del ricorso limitatamente a tale parte mentre si associava alle richieste dell'Agenzia per il resto. In tale stato la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 48, comma 1-ter, D.L. n. 189/2016, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
BR e TO le misure di sospensione e riduzione delle ritenute si applicano limitatamente ai “singoli soggetti danneggiati”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto ordinanza sindacale attestante la dichiarazione di inagibilità dell'immobile di residenza, con sgombero immediato e classificazione come “Edificio NON UTILIZZABILE”
Tale documentazione integra piena prova del danno diretto subito ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n.
189/2016, superando l'eccezione dell'Ufficio circa la mancata dimostrazione del requisito soggettivo.
Deve pertanto ritenersi accertata la qualifica della ricorrente quale “soggetto danneggiato” legittimato a beneficiare del regime agevolativo.
Sulle ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale, dagli atti emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Ufficio ha rideterminato la posizione della contribuente, riconoscendo – seppur in misura parziale e con contestazione sugli importi – la debenza del rimborso nei limiti delle somme effettivamente trattenute, come risultanti dalle Certificazioni Uniche
Il valore economico residuo indicato nelle controdeduzioni è pari ad euro 36,00, a dimostrazione dell'avvenuto sostanziale superamento della pretesa originaria.
Alla luce della sopravvenuta evoluzione della posizione tributaria e della sostanziale definizione della controversia in relazione alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere su tali capi di domanda.
Sull'imposta sostitutiva sul FR
Diversa è la posizione relativa all'imposta sostitutiva sul FR, pari ad euro 359,50 (arrotondata dalla parte ad euro 359), risultante dalla Certificazione Unica.
Tale imposta:
– è stata integralmente trattenuta;
– non risulta oggetto di sospensione né di successiva rideterminazione;
– riguarda soggetto qualificabile come “danneggiato” ai sensi dell'art. 48, comma 1-ter, D.L. n. 189/2016.
Il D.L. n. 123/2019, quale ius superveniens favorevole, ha stabilito che i tributi sospesi debbano essere versati nella misura del 40%, con conseguente indebita percezione del 60% di quanto già trattenuto, secondo interpretazione costituzionalmente orientata in chiave di ragionevolezza ed eguaglianza (cfr. giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata nel ricorso, integralmente condivisa da questo Collegio e da questa
Corte con plurimi precedenti.
Nel caso di specie, l'imposta sostitutiva sul FR è stata versata integralmente nonostante la ricorrente avesse titolo al beneficio, essendo soggetto danneggiato.
Ne consegue che la trattenuta del 60% eccedente la misura dovuta deve considerarsi indebita.
Pertanto, il ricorso va accolto limitatamente all'imposta sostitutiva sul FR, con condanna dell'Agenzia delle
Entrate al rimborso pari al 60% di quanto versato/trattenuto , oltre interessi di legge dalla data dell'istanza al saldo.La declaratoria di cessazione della materia del contendere su parte significativa della controversia e l'accoglimento parziale del ricorso giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale oggetto di causa;
accoglie il ricorso limitatamente all'imposta sostitutiva sul FR;
per l'effetto, condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso in favore della ricorrente della somma pari al 60% di quanto trattenuto a titolo di imposta sostitutiva sul FR , oltre interessi di legge dalla data dell'istanza al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, a seguito della camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2026.
La Presidente est.
E. Tomassini