CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30268 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: ON RD nato a [...] il [...] DI NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIBUALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M. e il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. CAPOZZO MAURIZIO del foro di NAPOLI, in difesa di ON RD e DI NN, che, all'esito della discussione, si è riportato alla memoria scritta, insistendo perché venga respinto il ricorso;
udito il difensore, avv. LAROSA BRUNO del foro di NAPOLI, in difesa di ON RD e DI NN, che, all'esito della discussione, si è riportato alla memoria scritta, insistendo perché venga respinto il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 23/2/2023 annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30268 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 08/06/2023 preliminari del Tribunale di Napoli in data 4/1 - 7/2/2023, che aveva applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti UA LA e quella degli arresti domiciliari nei confronti di TA LI per i reati di cui agli artt. 416, 640-bis e 648-ter 1 cod. pen. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo. Sotto un primo profilo, deduce che nel caso di specie gli elementi raccolti nel corso delle indagini denotano che vi fu induzione in errore degli organi preposti alla verifica della regolarità della procedura, che prevede un riscontro necessario e preventivo che precede la liquidazione di compensi e la priva di qualsiasi automatismo liquidativo dei rimborsi ai truffatori. Ciò oltre ai controlli successivi alla liquidazione, che comunque vi furono dal dicembre del 2019 e costrinsero gli indagati a porre in essere ulteriori artifici e raggiri e ad indurre in errore nuovamente il IB rispetto all'identità del soggetto accreditato. Osserva il ricorrente come tali aspetti siano stati sottovalutati dal Tribunale e pretermessi nel percorso motivazionale anche sotto il profilo della qualificazione dei fatti in termini di truffa ex art. 640-bis cod. pen., se non complessivamente, almeno dal per il periodo successivo ai controlli ed ai provvedimenti di sospensione e revoca degli accreditamenti da parte del IB, atteso che detti provvedimenti sono stati elusi dagli indagati accreditando in piattaforma la Creator Vesevo s.r.l. (che, allo scopo di riscuotere i buoni, aveva addirittura mutato oggetto sociale) e tacendo sulla identità dei soci e dei gestori. Evidenzia, dunque, come nella fattispecie in esame vi fosse un quid pluris rispetto ai casi ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità paradigmatici dello schema dell'art. 316-ter cod. pen., posto che i controlli erano scattati e di fatto erano sempre stati sistematicamente elusi dagli indagati, attraverso artifici e la presentazione di documentazione falsa, condotte queste tipiche del reato di truffa, che sussiste anche in caso di mancanza o insufficiente diligenza nell'esecuzione dei controlli o verifiche o nel caso di utilizzo di falsi documenti o ancora in presenza di immutatio veri. A sostegno di quanto ritenuto, il ricorrente indica altro procedimento penale nel quale analoga situazione era stata ricondotta al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., dopo aver evidenziato le condotte truffaldine poste in essere dagli indagati e l'istituzione del "Registro vendite" avvenuta nell'anno 2020, che comporta una ulteriore serie di adempimenti a carico degli esercenti accreditati e di conseguenza il controllo della pubblica amministrazione. Il ricorrente, poi, individua la fonte normativa del controllo preventivo che CONSAP esercita prima dell'erogazione del "bonus cultura" nell'art. 8 del 2 D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187 (e succ. modif.), che al comma 2 prevede una vera e propria fase di riscontro preventivo da parte di CONSAP delle fatture, precedente e funzionale alla liquidazione delle stesse (effettuata nell'esclusivo interesse del buon andamento e degli esborsi della P. A.) mediante l'utilizzo dei dati "di merito" presenti sulle due piattaforme telematiche (quelle di cui agli artt. 5 e 7 dello stesso D.P.C.M. e quella di fatturazione elettronica della P. A.). In buona sostanza, questo riscontro è preventivo e si aggiunge a quelli successivi, anche di natura sanzionatoria, svolti dal MIBAC e disciplinati dal successivo art. 9. Dunque, il Tribunale del riesame non ha indicato in motivazione in quali termini e modi la fase del "riscontro" e del raffronto documentale "preventivo", rispetto all'emissione dei pagamenti, attraverso i dati cartacei ed informatici presenti in ben due banche dati, incida e si inserisca sulla decisione dell'organo preposto a procedere, a sospendere o a bloccare, se non dovuti, i rimborsi, anche segnalando elementi di anomalia agli organi preposti alla vigilanza prevista dall'art. 9 cit. per i provvedimenti del caso;
analogamente non ha affrontato il profilo dell'incidenza del falso e delle condotte decettive poste in essere dagli indagati anche su tale momento procedimentale. Detto ultimo elemento costituisce il quid pluris che caratterizza la fattispecie concreta e che è risultato decisivo per indurre in errore i funzionari preposti alla liquidazione del bonus proprio nella fase del riscontro preventivo, che - ove avesse riguardato dati reali e veritieri - mai avrebbe potuto comportare il rimborso del credito illegittimamente maturato. Il ricorrente, poi, sostiene che dal contenuto delle dichiarazioni rese da Patrizia Carratta, funzionario amministrativo del IB, discende che non vi sia stato alcun automatismo nel rimborso dei crediti al LA, sol che si considerino le iniziative giudiziali intraprese dal IB nei suoi confronti, che sfociavano proprio nel dicembre del 2019, a seguito delle dichiarazioni della Carratta, in provvedimenti amministrativi di sospensione dei pagamenti e degli accreditamenti e poi di cancellazione, fondati proprio sulle violazioni contestate nei capi di imputazione e sull'inganno dell'ente erogatore. Nonostante tali provvedimenti sanzionatori, il LA non recedeva dai propositi criminosi, ma ideava un escamotage (la cessione della libreria alla società Creator EV s.r.I., nella sostanza facente comunque capo a lui ed ai coindagati) per riaccreditarsi sulla piattaforma del IB, nascondendo la fittizia intestazione e la reale identità dei gestori, in tal modo riuscendo a reiterare il meccanismo fraudolento fino a tutto l'anno 2022, sì da ricavare massicci profitti. In via subordinata, il ricorrente chiede che i fatti siano eventualmente qualificati ai sensi dell'art. 316-bis, comma primo, cod. pen. Sul punto, evidenzia che per valutare il superamento della soglia quantitativa al di sotto della quale il 3 fatto rimane un illecito amministrativo (art. 316-ter, comma secondo, cod. pen.) occorre tener conto della somma complessiva indebitamente percepita dal beneficiario con un'unica condotta. A sostegno di tale impostazione cita Sezione 6, n. 24890 del 20/2/2019, Giorgio, Rv. 277283 - 01, proprio in materia di "bonus cultura", che aveva annullato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte territoriale affinché verificasse se l'imputato aveva conseguito in un unico momento una somma superiore a quella indicata nell'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. 3. In data 24/5/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, atteso che coglie nel segno il profilo del primo motivo incentrato sulla qualificazione giuridica della condotta delittuosa. 1.1 Va innanzitutto osservato che nel caso di specie non è in contestazione che gli indagati avessero allestito una organizzazione finalizzata alla fraudolenta e vietata conversione in denaro dei bonus cultura 18 APP, mediante il reclutamento, tramite una serie di intermediari (C.A.F.), di migliaia di neo- diciottenni ai quali gli indagati richiedevano le credenziali del buono ricevuto dal IB e, in cambio di un corrispettivo in denaro, assicuravano l'erogazione di un importo di denaro in luogo della prestazione di beni o servizi culturali per i quali il bonus era stato normativamente predisposto. Risulta altresì dagli atti che, una volta registrato il buono e il beneficiario sull'apposita piattaforma informatica, gli indagati simulavano sistematicamente la vendita di libri o la cessione di beni e servizi culturali, in realtà mai effettuata dalla Libreria dei Borbone, mediante false dichiarazioni e false registrazioni contabili, allo scopo di conseguire i rimborsi erogati dal IB per l'intero ammontare del buono. Di tutta questa attività, all'evidenza organizzata e di natura fraudolenta, il Tribunale del riesame non ha tenuto conto nel qualificare la condotta degli indagati ex art. 316-ter cod. pen., posto che ha basato la decisione unicamente sulla ritenuta circostanza della mancanza di previsione normativa di controlli preventivi, evidenziando che tali non potevano considerarsi quelli previsti dall'art. 8 del D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187 (e succ. modif.). Dunque, i giudici di merito - omettendo di prendere in considerazione tutta l'attività fraudolenta sopra sintetizzata - hanno applicato erroneamente al caso in esame il principio di diritto, affermato più volte da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, Rv. 249104 - 01; Sezioni Unite, n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01; Sezione 2, n. 19841 del 12/1/2023, Bonfrate, n. m.; Sezione 6, n. 2125 del 4 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675 - 01; Sezione Feriale, n. 44878 del 6/8/2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03; Sezione 2, n. 47064 del 21/9/2017, Virga, Rv. 271242 - 01; Sezione 2, n. 23163 del 12/4/2016, Oro, Rv. 266979 - 01; Sezione 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000 - 01), secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece ricorre nella truffa. Nel primo caso la Pubblica Amministrazione si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, che è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva, di talché l'Ente non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. In tali ipotesi, allora, l'erogazione non dipende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'Ente erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. Orbene, rispetto a tale assunto giuridico occorrono, a giudizio del Collegio, alcune precisazioni volte a limitarne il perimetro applicativo, al fine di evitarne una indebita dilatazione. Deve essere, invero, innanzitutto evidenziato che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. è stata introdotta nell'ordinamento per coprire aree di impunità in relazione a condotte che non erano inquadrabili nel paradigma della truffa, dunque, per estendere la punibilità rispetto a condotte decettive (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo dell'art. 640-bis cod. pen. Ciò comporta che l'applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. è riservata a situazioni del tutto marginali. Del resto, sia la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che quella costituzionale (ord. n. 95 del 2004), hanno avuto cura di precisare che detta norma ha carattere sussidiario e residuale rispetto alla previsione di cui all'art. 640-bis cod. pen., atteso che - alla luce del dato normativo e della ratio legis - assicura una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella offerta agli stessi interessi dall'art. 640-bis cod. pen., coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento, per difetto, del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. In conclusione, l'art. 316-ter cod. pen., ha carattere del tutto residuale, come peraltro dimostra anche la circostanza che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. »); punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa - caratterizzate, oltre che dal silenzio antidoveroso, da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi - 5 nelle quali, tuttavia, l'erogazione non è conseguenza della falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente erogatore, che non viene indotto in errore, in quanto in realtà si limita a prendere atto della formale attestazione del richiedente, in tutti i casi in cui l'erogazione del contributo possa legarsi, almeno in via provvisoria, all'esistenza della formale dichiarazione dell'istante. Dalla astratta problematicità della questione consegue che la verifica circa la distinzione tra i due reati debba avvenire in concreto, caso per caso, dovendosi in linea di massima ritenere configurata l'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen. tutte le volte in cui, da un lato, il procedimento per l'erogazione del beneficio pubblico sia assai semplice e, dall'altro, la condotta dell'agente si esaurisca nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui sola esistenza l'ente deve prendere atto. Tanto chiarito e tornando al caso oggetto di scrutinio, osserva il Collegio che gli indagati avevano predisposto un collaudato sistema truffaldino, particolarmente articolato, che prevedeva i) l'utilizzo dell'esercizio commerciale, la Libreria dei Borbone, idonea per l'accreditamento ed usata come mero schermo;
il) la ricerca dei giovani titolari delle carte, attraverso l'utilizzo di intermediari (C.A.F.) che fornivano le generalità degli aventi diritto al bonus cultura, mediante l'accesso a banche dati;
iii) il loro contatto e l'accordo per la monetizzazione dei buoni;
iiii) le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita (la legge, invero, subordina l'erogazione del bonus ad una articolata procedura, fatta di adempimenti reciproci tra P. A. e privato che elargisce la prestazione dietro rimborso, tra cui l'annotazione sulla piattaforma 18app.consap.it fino al 2020 del codice e successivamente della descrizione del bene venduto al beneficiario con l'allegazione dei relativi documenti fiscali rilasciati); uni) la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e dal 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito;
un) infine, il controllo di rispondenza tra il voucher speso e la fattura, previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187 (e succ. modif.), ciò che costituisce un riscontro preventivo da parte di CONSAP delle fatture - precedente e funzionale alla liquidazione delle stesse - mediante l'utilizzo dei dati "di merito" presenti sulle due piattaforme telematiche (quelle di cui agli artt. 5 e 7 dello stesso D.P.C.M. e quella di fatturazione elettronica della P. A.). Dunque, questo riscontro è preventivo e si aggiunge a quelli successivi, anche di natura sanzionatoria, svolti dal MIBAC e disciplinati dal successivo art. 9. Ed allora, la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di merito nella valutazione concreta va ravvisata nel non aver preso in considerazione tutto l'insieme delle condotte, come sopra descritte, poste in essere dagli indagati per 6 raggiungere il loro obbiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive sopra sintetizzate, inducendo in errore l'ente erogatore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla semplice comunicazione, come dimostra la lunga serie di attività altamente fraudolente poste in essere. Del resto, la ricostruzione formalistica adottata dal provvedimento impugnato sarebbe foriera di una non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività truffaldina ricca di artifici e raggiri posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica. Di quest'ultima, qui effettuata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che adotterà sulla domanda cautelare.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 8 giugno 2023.
udito il difensore, avv. CAPOZZO MAURIZIO del foro di NAPOLI, in difesa di ON RD e DI NN, che, all'esito della discussione, si è riportato alla memoria scritta, insistendo perché venga respinto il ricorso;
udito il difensore, avv. LAROSA BRUNO del foro di NAPOLI, in difesa di ON RD e DI NN, che, all'esito della discussione, si è riportato alla memoria scritta, insistendo perché venga respinto il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 23/2/2023 annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30268 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 08/06/2023 preliminari del Tribunale di Napoli in data 4/1 - 7/2/2023, che aveva applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti UA LA e quella degli arresti domiciliari nei confronti di TA LI per i reati di cui agli artt. 416, 640-bis e 648-ter 1 cod. pen. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo. Sotto un primo profilo, deduce che nel caso di specie gli elementi raccolti nel corso delle indagini denotano che vi fu induzione in errore degli organi preposti alla verifica della regolarità della procedura, che prevede un riscontro necessario e preventivo che precede la liquidazione di compensi e la priva di qualsiasi automatismo liquidativo dei rimborsi ai truffatori. Ciò oltre ai controlli successivi alla liquidazione, che comunque vi furono dal dicembre del 2019 e costrinsero gli indagati a porre in essere ulteriori artifici e raggiri e ad indurre in errore nuovamente il IB rispetto all'identità del soggetto accreditato. Osserva il ricorrente come tali aspetti siano stati sottovalutati dal Tribunale e pretermessi nel percorso motivazionale anche sotto il profilo della qualificazione dei fatti in termini di truffa ex art. 640-bis cod. pen., se non complessivamente, almeno dal per il periodo successivo ai controlli ed ai provvedimenti di sospensione e revoca degli accreditamenti da parte del IB, atteso che detti provvedimenti sono stati elusi dagli indagati accreditando in piattaforma la Creator Vesevo s.r.l. (che, allo scopo di riscuotere i buoni, aveva addirittura mutato oggetto sociale) e tacendo sulla identità dei soci e dei gestori. Evidenzia, dunque, come nella fattispecie in esame vi fosse un quid pluris rispetto ai casi ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità paradigmatici dello schema dell'art. 316-ter cod. pen., posto che i controlli erano scattati e di fatto erano sempre stati sistematicamente elusi dagli indagati, attraverso artifici e la presentazione di documentazione falsa, condotte queste tipiche del reato di truffa, che sussiste anche in caso di mancanza o insufficiente diligenza nell'esecuzione dei controlli o verifiche o nel caso di utilizzo di falsi documenti o ancora in presenza di immutatio veri. A sostegno di quanto ritenuto, il ricorrente indica altro procedimento penale nel quale analoga situazione era stata ricondotta al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., dopo aver evidenziato le condotte truffaldine poste in essere dagli indagati e l'istituzione del "Registro vendite" avvenuta nell'anno 2020, che comporta una ulteriore serie di adempimenti a carico degli esercenti accreditati e di conseguenza il controllo della pubblica amministrazione. Il ricorrente, poi, individua la fonte normativa del controllo preventivo che CONSAP esercita prima dell'erogazione del "bonus cultura" nell'art. 8 del 2 D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187 (e succ. modif.), che al comma 2 prevede una vera e propria fase di riscontro preventivo da parte di CONSAP delle fatture, precedente e funzionale alla liquidazione delle stesse (effettuata nell'esclusivo interesse del buon andamento e degli esborsi della P. A.) mediante l'utilizzo dei dati "di merito" presenti sulle due piattaforme telematiche (quelle di cui agli artt. 5 e 7 dello stesso D.P.C.M. e quella di fatturazione elettronica della P. A.). In buona sostanza, questo riscontro è preventivo e si aggiunge a quelli successivi, anche di natura sanzionatoria, svolti dal MIBAC e disciplinati dal successivo art. 9. Dunque, il Tribunale del riesame non ha indicato in motivazione in quali termini e modi la fase del "riscontro" e del raffronto documentale "preventivo", rispetto all'emissione dei pagamenti, attraverso i dati cartacei ed informatici presenti in ben due banche dati, incida e si inserisca sulla decisione dell'organo preposto a procedere, a sospendere o a bloccare, se non dovuti, i rimborsi, anche segnalando elementi di anomalia agli organi preposti alla vigilanza prevista dall'art. 9 cit. per i provvedimenti del caso;
analogamente non ha affrontato il profilo dell'incidenza del falso e delle condotte decettive poste in essere dagli indagati anche su tale momento procedimentale. Detto ultimo elemento costituisce il quid pluris che caratterizza la fattispecie concreta e che è risultato decisivo per indurre in errore i funzionari preposti alla liquidazione del bonus proprio nella fase del riscontro preventivo, che - ove avesse riguardato dati reali e veritieri - mai avrebbe potuto comportare il rimborso del credito illegittimamente maturato. Il ricorrente, poi, sostiene che dal contenuto delle dichiarazioni rese da Patrizia Carratta, funzionario amministrativo del IB, discende che non vi sia stato alcun automatismo nel rimborso dei crediti al LA, sol che si considerino le iniziative giudiziali intraprese dal IB nei suoi confronti, che sfociavano proprio nel dicembre del 2019, a seguito delle dichiarazioni della Carratta, in provvedimenti amministrativi di sospensione dei pagamenti e degli accreditamenti e poi di cancellazione, fondati proprio sulle violazioni contestate nei capi di imputazione e sull'inganno dell'ente erogatore. Nonostante tali provvedimenti sanzionatori, il LA non recedeva dai propositi criminosi, ma ideava un escamotage (la cessione della libreria alla società Creator EV s.r.I., nella sostanza facente comunque capo a lui ed ai coindagati) per riaccreditarsi sulla piattaforma del IB, nascondendo la fittizia intestazione e la reale identità dei gestori, in tal modo riuscendo a reiterare il meccanismo fraudolento fino a tutto l'anno 2022, sì da ricavare massicci profitti. In via subordinata, il ricorrente chiede che i fatti siano eventualmente qualificati ai sensi dell'art. 316-bis, comma primo, cod. pen. Sul punto, evidenzia che per valutare il superamento della soglia quantitativa al di sotto della quale il 3 fatto rimane un illecito amministrativo (art. 316-ter, comma secondo, cod. pen.) occorre tener conto della somma complessiva indebitamente percepita dal beneficiario con un'unica condotta. A sostegno di tale impostazione cita Sezione 6, n. 24890 del 20/2/2019, Giorgio, Rv. 277283 - 01, proprio in materia di "bonus cultura", che aveva annullato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte territoriale affinché verificasse se l'imputato aveva conseguito in un unico momento una somma superiore a quella indicata nell'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. 3. In data 24/5/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, atteso che coglie nel segno il profilo del primo motivo incentrato sulla qualificazione giuridica della condotta delittuosa. 1.1 Va innanzitutto osservato che nel caso di specie non è in contestazione che gli indagati avessero allestito una organizzazione finalizzata alla fraudolenta e vietata conversione in denaro dei bonus cultura 18 APP, mediante il reclutamento, tramite una serie di intermediari (C.A.F.), di migliaia di neo- diciottenni ai quali gli indagati richiedevano le credenziali del buono ricevuto dal IB e, in cambio di un corrispettivo in denaro, assicuravano l'erogazione di un importo di denaro in luogo della prestazione di beni o servizi culturali per i quali il bonus era stato normativamente predisposto. Risulta altresì dagli atti che, una volta registrato il buono e il beneficiario sull'apposita piattaforma informatica, gli indagati simulavano sistematicamente la vendita di libri o la cessione di beni e servizi culturali, in realtà mai effettuata dalla Libreria dei Borbone, mediante false dichiarazioni e false registrazioni contabili, allo scopo di conseguire i rimborsi erogati dal IB per l'intero ammontare del buono. Di tutta questa attività, all'evidenza organizzata e di natura fraudolenta, il Tribunale del riesame non ha tenuto conto nel qualificare la condotta degli indagati ex art. 316-ter cod. pen., posto che ha basato la decisione unicamente sulla ritenuta circostanza della mancanza di previsione normativa di controlli preventivi, evidenziando che tali non potevano considerarsi quelli previsti dall'art. 8 del D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187 (e succ. modif.). Dunque, i giudici di merito - omettendo di prendere in considerazione tutta l'attività fraudolenta sopra sintetizzata - hanno applicato erroneamente al caso in esame il principio di diritto, affermato più volte da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, Rv. 249104 - 01; Sezioni Unite, n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01; Sezione 2, n. 19841 del 12/1/2023, Bonfrate, n. m.; Sezione 6, n. 2125 del 4 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675 - 01; Sezione Feriale, n. 44878 del 6/8/2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03; Sezione 2, n. 47064 del 21/9/2017, Virga, Rv. 271242 - 01; Sezione 2, n. 23163 del 12/4/2016, Oro, Rv. 266979 - 01; Sezione 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000 - 01), secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece ricorre nella truffa. Nel primo caso la Pubblica Amministrazione si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, che è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva, di talché l'Ente non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. In tali ipotesi, allora, l'erogazione non dipende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'Ente erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. Orbene, rispetto a tale assunto giuridico occorrono, a giudizio del Collegio, alcune precisazioni volte a limitarne il perimetro applicativo, al fine di evitarne una indebita dilatazione. Deve essere, invero, innanzitutto evidenziato che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. è stata introdotta nell'ordinamento per coprire aree di impunità in relazione a condotte che non erano inquadrabili nel paradigma della truffa, dunque, per estendere la punibilità rispetto a condotte decettive (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo dell'art. 640-bis cod. pen. Ciò comporta che l'applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. è riservata a situazioni del tutto marginali. Del resto, sia la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che quella costituzionale (ord. n. 95 del 2004), hanno avuto cura di precisare che detta norma ha carattere sussidiario e residuale rispetto alla previsione di cui all'art. 640-bis cod. pen., atteso che - alla luce del dato normativo e della ratio legis - assicura una tutela aggiuntiva e complementare rispetto a quella offerta agli stessi interessi dall'art. 640-bis cod. pen., coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento, per difetto, del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. In conclusione, l'art. 316-ter cod. pen., ha carattere del tutto residuale, come peraltro dimostra anche la circostanza che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. »); punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa - caratterizzate, oltre che dal silenzio antidoveroso, da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi - 5 nelle quali, tuttavia, l'erogazione non è conseguenza della falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente erogatore, che non viene indotto in errore, in quanto in realtà si limita a prendere atto della formale attestazione del richiedente, in tutti i casi in cui l'erogazione del contributo possa legarsi, almeno in via provvisoria, all'esistenza della formale dichiarazione dell'istante. Dalla astratta problematicità della questione consegue che la verifica circa la distinzione tra i due reati debba avvenire in concreto, caso per caso, dovendosi in linea di massima ritenere configurata l'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen. tutte le volte in cui, da un lato, il procedimento per l'erogazione del beneficio pubblico sia assai semplice e, dall'altro, la condotta dell'agente si esaurisca nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui sola esistenza l'ente deve prendere atto. Tanto chiarito e tornando al caso oggetto di scrutinio, osserva il Collegio che gli indagati avevano predisposto un collaudato sistema truffaldino, particolarmente articolato, che prevedeva i) l'utilizzo dell'esercizio commerciale, la Libreria dei Borbone, idonea per l'accreditamento ed usata come mero schermo;
il) la ricerca dei giovani titolari delle carte, attraverso l'utilizzo di intermediari (C.A.F.) che fornivano le generalità degli aventi diritto al bonus cultura, mediante l'accesso a banche dati;
iii) il loro contatto e l'accordo per la monetizzazione dei buoni;
iiii) le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita (la legge, invero, subordina l'erogazione del bonus ad una articolata procedura, fatta di adempimenti reciproci tra P. A. e privato che elargisce la prestazione dietro rimborso, tra cui l'annotazione sulla piattaforma 18app.consap.it fino al 2020 del codice e successivamente della descrizione del bene venduto al beneficiario con l'allegazione dei relativi documenti fiscali rilasciati); uni) la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e dal 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito;
un) infine, il controllo di rispondenza tra il voucher speso e la fattura, previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187 (e succ. modif.), ciò che costituisce un riscontro preventivo da parte di CONSAP delle fatture - precedente e funzionale alla liquidazione delle stesse - mediante l'utilizzo dei dati "di merito" presenti sulle due piattaforme telematiche (quelle di cui agli artt. 5 e 7 dello stesso D.P.C.M. e quella di fatturazione elettronica della P. A.). Dunque, questo riscontro è preventivo e si aggiunge a quelli successivi, anche di natura sanzionatoria, svolti dal MIBAC e disciplinati dal successivo art. 9. Ed allora, la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di merito nella valutazione concreta va ravvisata nel non aver preso in considerazione tutto l'insieme delle condotte, come sopra descritte, poste in essere dagli indagati per 6 raggiungere il loro obbiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive sopra sintetizzate, inducendo in errore l'ente erogatore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla semplice comunicazione, come dimostra la lunga serie di attività altamente fraudolente poste in essere. Del resto, la ricostruzione formalistica adottata dal provvedimento impugnato sarebbe foriera di una non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività truffaldina ricca di artifici e raggiri posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica. Di quest'ultima, qui effettuata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che adotterà sulla domanda cautelare.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 8 giugno 2023.