Sentenza 7 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
001 09/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRIM Oggetto liquidazio compensi SEZIONI ERZI CIVELE C.t.u. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8646/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.ли ConsigliereDott. IO LIMONGELLI Rep. 265 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 25/09/01 ConsigliereDott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti 1.55 ZI DE, elettivamente domiciliato in Roma, 7 GET 2002 IL CANCELLIERE via G. Avezzana n. 51, presso l'avv. Leopoldo Aperio Bella, difesa dall'avv. Michele Portoghese, giusta de- lega in atti;
€1,55 L3000 ricorrente
contro
DH675110 NE IO - intimato l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 gen- avverso - 4 marzo 1998. naio Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2001 dal Relatore Cons. Mario 1649 1 Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chie- dendo la inammissibilità del ricorso 0, in subordine, il suo rigetrto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 19 ottobre 1993 ZI DE ha propo- sto opposizione, ai sensi dell'art. 11, 1. 8 luglio 1980, n. 319, innanzi al tribunale di Benevento, avver- so la liquidazione dei compensi in favore di NE An- tonio compiuta in modo ingiustificato e errato in due tempi successivi (in data 3 giugno 1993 per lire 7 mi- lioni circa e il 22 settembre 1993 per lire 10 milioni) dal vice pretore onorario in funzione di giudice dell'esecuzione, chiedendone la revoca, e di conse- una equa riduzione delle esorbitanti somme guenza computate, sostenute dal consulente senza alcuna auto- rizzazione del giudice o preventiva autorizzazione del- la parte. Rigettata, dal tribunale adito la proposta opposi- zione la ZI proponeva ricorso per cassazione, av- verso tale ultimo provvedimento, affidato a cinque mo- tivi. Questa Corte accoglieva il ricorso «esaminando tre dei cinque motivi comunque connessi e assorbiti». 2 Riassunto il giudizio innanzi al tribunale di Napo- li questo ha dichiarato infondato il ricorso della CA- POZZI, rigettandolo, con condanna delle stessa al paga- mento delle spese. Riteneva, in particolare, il tribunale di Napoli, che la Suprema Corte aveva erroneamente ritenuto che fossero state operate dal giudice dell'esecuzione due distinte liquidazioni, per un totale di lire 17 milio- ni, evidenziando una missiva del resistente alla CAPOZ- ZI in data 30 settembre 1993. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso la ZI, affidato ad un unico motivo, illu- strato da memoria. NE IO non ha svolto attività difensiva, in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo la ricorrente censura la pro- nunzia impugnata, resa dal tribunale di Napoli in sede di rinvio a seguito della sentenza 14 gennaio 1997, n. 291 di questa Corte, denunziando «violazione del detta- to dell'art. 384 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) ». Osserva, infatti, la ricorrente: il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve attenersi è costituito dalla regola giuri- dica fissata dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, poiché quel principio di diritto con- 3 siste nella volontà della legge ritenuta applicabile ai fini della decisione della questione concreta esamina- ta, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni di fatto e di dirit- to che siano presupposti necessari di quella decisione;
- il tribunale di Napoli non poteva, in particola- sindacare l'esattezza dei principi addotti dal Su- re, premo Collegio, discostandosene e definendoli frutto di errore, completamente sovvertendo la sentenza di annul- lamento, atteso che la norma non consente al giudice del rinvio di adottare soluzioni confliggenti sul piano logico e profilo giuridico [con la statuizione della Cassazione] ; il giudice del rinvio, anche quando la cassazione - di una sentenza sia avvenuta tanto per violazione di norme di diritto che per vizi di motivazione, non può emettere sentenza pari e/o equivalente a quella già cassata.
2. Il proposto ricorso è manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni che seguono. 2. 1. Assolutamente non pertinenti, e irrilevanti, in limine, al fine del decidere, appaiono tutti i rife- rimenti, contenuti in ricorso, e corredati da numerosi richiami giurisprudenziali, circa l'obbligo del giudice 4 di rinvio di uniformarsi al principio di diritto di cui all'art. 384 c.p.c.. Come, in particolare, risulta dalla stessa lettera- le formulazione dell'art. 384 c.p.c. la Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di merito deve uniformarsi . . . >>>. È palese, pertanto, che in tanto il giudice del rinvio è vincolato al «principio di diritto» esplicita- mente 0, eventualmente, implicitamente, «enunciato» da questa Corte in quanto la precedente pronunzia sia sta- ta cassata «per violazione o falsa applicazione di nor- me di diritto» (cioè, ex art. 360, n. 3, c.p.c.). Nella specie, per contro, deve escludersi decisa- mente - che la sentenza 14 gennaio 1997 n. 291 di que- sta Corte abbia cassato l'ordinanza 17 febbraio 1994 falsa ap- del tribunale di Benevento per violazione o plicazione di norme di diritto. La ricordata pronunzia, infatti, premesso che con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un punto decisivo della causa «il secondo motivo concerne l'omesso esame del merito della doglianza av- verso il provvedimento pretorile ... >>, con il terzo motivo la ricorrente lamenta la carenza di motivazione sul punto decisivo del . . . >>> [evidenziato, cioè, che 5 neppure parte ricorrente aveva impostato i primi tre motivi del ricorso deducendo violazione o falsa appli- cazione di norme], conclude: «il tribunale non ha esa- minato alcuna di tali doglianze e non ha quindi in al- cun modo motivato in proposito. I motivi esaminati ri- sultano pertanto fondati, mentre rimane assorbita la trattazione delle restanti doglianze». 2. 2. Contemporaneamente, non corrisponde affatto al vero che il tribunale di Napoli abbia, in qualche modo, rimesso in discussione questioni di fatto e di diritto presupposti necessari della decisione di questa Corte. Sebbene, infatti, nel provvedimento ora impugnato si precisi che «la Suprema Corte nella menzionata sen- tenza ha erroneamente ritenuto in fatto che il V(ice) P(retore) O(norario) avesse proceduto a una duplice li- e f e l quidazione [del compenso reclamato dal consulente tec- nico d'ufficio] attribuendo compensi per un totale di lire 17 milioni ... >>>, in realtà in alcuna parte del- la propria pronunzia Cass. 14 gennaio 1007, n. 291 ha dato per pacifico (o presupposto) che in realtà si fos- se a fronte a una duplice liquidazione. Al riguardo questa Corte ebbe, in realtà, a precisa- re che la ZI aveva censurato, innanzi al tribunale di Benevento, la erronea duplice liquidazione delle 6 stesse spese a seguito di mancato diligente esame della documentazione» e che quel tribunale «non ha esaminato tal(e) doglianz(a) e non ha quindi in alcun modo motivato in proposito». È palese, pertanto, da un lato, che questa Corte non ha affatto, dato per pacifico o incontroverso, in linea di fatto, che il primo giudice avesse fatto una duplice liquidazione delle stesse spese, dall'altro, che era, puntualmente, onere del giudice di rinvio ve- rificare, in ottemperanza delle prescrizioni contenute nella sentenza di cassazione, se, in realtà, si era a fronte, о meno, а una «duplice» liquidazione delle stesse spese. Il tutto a prescindere, ovviamente, dal rilievo che l'attuale ricorrente è palesemente carente di interesse t e a censurare, sotto il profilo in questione, la statui- zione dei giudici di Napoli. La pronunzia gravata, infatti, interpretando gli atti di causa, ha ritenuto che «nelle spese liquidate nell'opposto decreto in lire 7 milioni erano comprese le somme già percepite come acconto e come antici- pato per le spese sostenute per complessive lire 6.917.000>>, accertando, in pratica, un minore debito della ZI per tale ultimo importo. 7 È evidente, pertanto, la ZI ha visto accoglie- re, dal giudice di rinvio, le censure mosse all' origi- nario provvedimento di liquidazione per cui la stessa difetta di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) а censurare sul punto specifico il provvedimento impugnato, non po- tendosi la stessa considerare, al riguardo, «soccomben- te> (a prescindere dalla imprecisa formulazione del di- spositivo dell'ordinanza 21 gennaio 4 marzo 1998) (cfr. Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526; Cass. 14 aprile 2000, n. 4851, nonché Cass. 18 marzo 1999 n. 2494). 2. 3. Quanto, da ultimo all'assunto secondo cui il giudice del rinvio, quando la cassazione di una senten- za sia avvenuta per vizi di motivazione, non può emet- tere sentenza pari e/o equivalente a quella già cassa- ta, lo stesso è manifestamente erroneo. Come osservato sopra, a norma dell'art. 384 c.p.c. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di cassazione quando vie- ne accolto il ricorso per violazione o falsa applica- zione di legge. Allorché, invece, la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della
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- versia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassa- 8 zione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. 27 aprile 1995, n. 4643). In altri termini, quando la Corte di cassazione ab- bia cassato una sentenza per omesso о insufficiente esame di un punto decisivo della controversia, il giu- dice di rinvio, ancorché non possa più porre in discus- sione la decisività e ritenerne, invece, l'irrilevanza ai fini della decisione, del punto non esaminato dal primo giudice e ritenuto invece dalla Cassazione «deci- sivo»>, conserva i più ampi poteri di indagine e di va- lutazione di quel punto e dei fatti ad esso relativi (cfr., ad esempio, Cass. 11 giugno 1983, n. 4033, non- ché 18 febbraio 1980, n. 1182). Pacifico quanto precede è palese che il giudice del rinvio non incontra, in detta ultima evenienza, alcun limite nel riesame della controversia, purché ponga la c e f e propria attenzione su punti >> della controversia stessa indicati come decisivi dal giudice di legittimi - tà. Ne segue, quindi, che nulla si oppone perché la de- cisione di rinvio faccia proprio lo stesso dispositivo di quella cassata, purché, procedendo alla valutazione di quelle circostanze erroneamente trascurate dalla precedente pronunzia di merito. Certo quanto sopra e non controverso che il giudice di rinvio nella specie ha motivato in ordine a tutte le doglianze mosse dalla ZI in ordine alle censure avverso il decreto 22 settembre 1993 (nessuna doglianza specifica al riguardo mossa, del resto, nel contesto del ricorso), è evidente che anche sotto il profilo in 129,11 esame il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Risultato infondato in ogni sua parte, in con- 30,99 clusione, il proposto ricorso deve rigettarsi. 160, 10 Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva. Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 5.03.18 Ufficio di Roma 2
P.Q.M.
007 La Corte, Art. n. rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimi - tà. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la giorno 24 settembre 2001. il Consigliere relatore est. lifeno thee Deposites in Concelleria il Presidente 7. 1102 IL CANCELLERE C1 IL CANCELLIERE C Gina SP Gina Casoli 10