Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 08/05/2026, n. 8546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8546 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04229/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4229 del 2026, proposto da RB SA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pasquale Melissari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES UZ, rappresentato e difeso dall’Avvocato Bruno Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
- del provvedimento del 22.01.2026 con cui OM IT ha disposto la “ conclusione negativa del procedimento con il diniego della C.I.L.A. prot. CO/2025/157240 e contestuale archiviazione ”;
- del preavviso di rigetto prot. CO/2026/1904 dell’8.01.2026;
- della determinazione dirigenziale n. VO/348/2026 del 13.03.2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ES UZ e di OM IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con ricorso notificato nei confronti di tutte le parti del giudizio in data 20.3.2026 e depositato in data 10.4.2026, RB SA ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di OM IT, quale parte resistente, nonché di ES UZ, quale controinteressato, al fine di sentir, previa sospensione degli effetti in via cautelare, annullare gli atti meglio emarginati all’oggetto.
A sostegno del gravame, parte ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. In data 13.4.2026, OM IT si è costituita in giudizio mediante una comparsa di stile, insistendo nel rigetto del ricorso.
3. Con memoria del 22.4.206, ES UZ, già costituitosi in giudizio in data 19.4.2026 con comparsa di stile, ha insistito nel rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 28.4.2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
6. Nel merito, l’ordinanza cautelare pubblicata dal Tribunale di OM in data 19.04.2024, a definizione del giudizio iscritto a ruolo con R.G. n. 56118/2023, così ha statuito: “ ordina a UZ ES di reintegrare immediatamente SA RB nel possesso delle aree descritte nel ricorso, nonché di procedere alla demolizione immediata a propria cura e spese dei muri e delle recinzioni insistenti sulla proprietà della ricorrente con rimessione in pristino dello stato dei luoghi ”.
La ricorrente, sul presupposto per il quale ha ritenuto essa stessa, in luogo del controinteressato, di dare esecuzione al descritto dictum giudiziale, ha, in data 14.11.2025, presentato CILA prot. CO/2025/157240, che OM IT ha archiviato con il provvedimento in questa sede gravato.
A sostegno del gravame, parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze: i ) con la prima, è stato eccepito che la CILA non sarebbe un titolo edilizio e quindi l’Amministrazione non avrebbe potuto procedere alla sua archiviazione; ii ) con la seconda doglianza, è stato dedotto che, a tutto concedere, l’archiviazione della CILA avrebbe dovuto rispondere ai dettami di cui all’art. 21 novies L. 241/90 e quindi dare atto della sussistenza e valutazione del pubblico interesse (che, invece, difetterebbe nel caso di specie); iii ) con la terza, quarta, sesta e settimana censura, la ricorrente ha eccepito, nel complesso, che l’Amministrazione avrebbe errato nell’archiviare la CILA sul presupposto del difetto della prova delle preesistenze su cui insistono le opere oggetto di rimozione, in quanto il motivo ostativo di tal fatta avrebbe potuto trovare applicazione in riferimento all’attività di trasformazione del territorio, ma non anche nei casi in cui si renderebbe necessario ottemperare al dictum del giudice ordinario; per tal via, quindi, il contegno di OM IT, da un lato, integrerebbe la categoria dello sviamento di potere, atteso che il potere pubblico sarebbe stato esercitato per perseguire un fine diverso da quello per il quale esso è attribuito all’Amministrazione e, dall’altro, sarebbe d’ostacolo all’effettività della tutela giurisdizionale; iv ) con la quinta doglianza, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 10 bis L. 241/990; vi ) con l’ottava censura, viene eccepito il difetto assoluto del provvedimento impugnato.
7. Ciò posto, ritiene il Collegio che la terza, quarta, sesta e settima censura, per connessione, possano essere esaminate congiuntamente e, siccome fondate, hanno carattere assorbente delle altre, in quanto aventi carattere procedimentale.
8. Ciò posto, la terza, quarta, sesta e settimana censura sono fondate.
Dalla disamina dei documenti versati in atti (cfr. doc. 5 indice di parte ricorrente), è emerso come parte ricorrente intenda procedere alla demolizione delle opere di cui alla descritta ordinanza cautelare del giudice ordinario e al conseguente ripristino dello status quo ante .
In relazione allo svolgimento di tale attività, non risulta pertinente e logico l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 27 TUED, atteso che tali poteri possono essere esplicati in riferimento all’attività di trasformazione “attiva” del territorio e non invece ove si debba eseguire un provvedimento giurisdizionale.
9. Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato.
10. La peculiarità della vicenda consente al Collegio di compensare integralmente, tra tutte le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo LA, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo LA |
IL SEGRETARIO