Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1956
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale sia stata correttamente notificata mediante deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata, a seguito di due tentativi di notifica infruttuosi. Inoltre, il ricorrente non ha impugnato direttamente la cartella né contestato la regolarità della notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha rigettato il ricorso in quanto la cartella esattoriale è stata notificata in data rituale e non vi sono elementi per ritenere prescritti o decaduti i crediti.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato validamente riassunto presso la CGT di Napoli, nonostante la precedente dichiarazione di incompetenza territoriale della CGT di Caserta. La questione della notifica telematica non è stata esplicitamente affrontata nella motivazione del rigetto, ma implicitamente superata dalla decisione nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1956
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1956
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo