CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1956/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AB ES, Presidente
ZI RT, TO
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17402/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249035429054000 IMP IPOTECARIA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 659/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento dell'atto impugnato )
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, con ricorso in riassunzione, ha impugnato l'Avviso di intimazione di pagamento num.
07120249035429054/000, notificato a mezzo raccomandata in data 8 marzo 2025, fondato sulla seguente cartella n. 0712018 0024071446001, presumibilmente notificata in data 31/05/2019, avente ad oggetto la pretesa di € 18.747,66 a titolo di tributi vari, sanzioni, interessi di mora, compensi per la riscossione, eccependo l'omessa notifica della citata cartella, nonché la prescrizione e la decadenza.
Si è costituita l'ADE, Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza insanabile della notifica del ricorso, depositato in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis d.lgs. 546/1992, che prevede l'obbligatorietà della notifica telematica in formato p7m con firma digitale dal 1° luglio 2019.
Nel merito, l'Ade, direzione provinciale di Caserta, deducendo di aver ritualmente notificato la citata cartella, concludendo per il rigetto del ricorso.
L'Ader non risulta costituita, pur essendo stato ritualmente citato nel presente giudizio.
La parte ricorrente non depositato memorie illustrative.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che l'intimazione in esame è già stata impugnata presso la CGT di Caserta, notificata il
16/10/2025 e la CGT di Caserta, con sentenza n.3205/2025 del 04/07/2025 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, invitando il ricorrente a riassumere presso la CGT di Napoli.
L'intimazione si fonda sulla cartella n.02820180024071446001, relativa ad imposta di registro e ipotecaria, del 2017, la quale risulta ritualmente notificata in data 31/05/2019.
La predetta cartella è stata correttamente notificata, infatti, dopo 2 tentativi di notifica infruttuosi si è proceduto al deposito presso la casa Comunale e l'invio della raccomandata, come da atti allegati.
La parte ricorrente non ha impugnato tale cartella, né ha contestato, con memorie, la regolarità della prova della notifica dell'atto prodromico, con il quale l'Ufficio ha interrotto il termine di prescrizione.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede “ rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1200, oltre spese forfettarie, iva e cpa”;
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 2.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TI ZI ES AB
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AB ES, Presidente
ZI RT, TO
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17402/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Cirigliano 204 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249035429054000 IMP IPOTECARIA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 659/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento dell'atto impugnato )
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, con ricorso in riassunzione, ha impugnato l'Avviso di intimazione di pagamento num.
07120249035429054/000, notificato a mezzo raccomandata in data 8 marzo 2025, fondato sulla seguente cartella n. 0712018 0024071446001, presumibilmente notificata in data 31/05/2019, avente ad oggetto la pretesa di € 18.747,66 a titolo di tributi vari, sanzioni, interessi di mora, compensi per la riscossione, eccependo l'omessa notifica della citata cartella, nonché la prescrizione e la decadenza.
Si è costituita l'ADE, Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza insanabile della notifica del ricorso, depositato in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis d.lgs. 546/1992, che prevede l'obbligatorietà della notifica telematica in formato p7m con firma digitale dal 1° luglio 2019.
Nel merito, l'Ade, direzione provinciale di Caserta, deducendo di aver ritualmente notificato la citata cartella, concludendo per il rigetto del ricorso.
L'Ader non risulta costituita, pur essendo stato ritualmente citato nel presente giudizio.
La parte ricorrente non depositato memorie illustrative.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che l'intimazione in esame è già stata impugnata presso la CGT di Caserta, notificata il
16/10/2025 e la CGT di Caserta, con sentenza n.3205/2025 del 04/07/2025 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, invitando il ricorrente a riassumere presso la CGT di Napoli.
L'intimazione si fonda sulla cartella n.02820180024071446001, relativa ad imposta di registro e ipotecaria, del 2017, la quale risulta ritualmente notificata in data 31/05/2019.
La predetta cartella è stata correttamente notificata, infatti, dopo 2 tentativi di notifica infruttuosi si è proceduto al deposito presso la casa Comunale e l'invio della raccomandata, come da atti allegati.
La parte ricorrente non ha impugnato tale cartella, né ha contestato, con memorie, la regolarità della prova della notifica dell'atto prodromico, con il quale l'Ufficio ha interrotto il termine di prescrizione.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede “ rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1200, oltre spese forfettarie, iva e cpa”;
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 2.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TI ZI ES AB