Art. 4.
Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' dei lavori a tutti gli effetti di legge.
Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' dei lavori a tutti gli effetti di legge.