Art. 2.
Al servizio del prestito di cui all'art. 1 verranno destinati, ad iniziare dall'esercizio 1951-52, gli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 86 e n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51.
Al servizio del prestito di cui all'art. 1 verranno destinati, ad iniziare dall'esercizio 1951-52, gli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 86 e n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51.