Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2012, n. 28990
CASS
Sentenza 20 giugno 2012

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Massime1

Integra il reato previsto dall'art. 726 cod. pen. la nudità integrale in una spiaggia pubblica che, nonostante l'evolversi del comune sentimento, è idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, potendo essere tollerata solo nella particolare situazione dei campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti.

Commentario1

  • 1Non è (più) reato fare la pipì per strada, ma multa fino a 10mila euro
    Marina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 settembre 2016

    di Marina Crisafi - Fare la pipì per strada tra qualche giorno non sarà più reato, ma il rischio è una multa fino a 10.000 euro. Allo stesso pericolo andrà incontro chi va in giro seminudo o prenderà la tintarella come "mamma l'ha fatto" (salvo che nelle apposite spiagge per nudisti) si apparterà intimamente in un'auto, o si macchierà di una delle tante fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza che sino ad oggi hanno ricevuto l'attenzione dei tribunali italiani, arrivando sino in Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 39860/2014; Trib. La Spezia n. 356/2014; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 28990/2012; Cass. n. 1387/2011). La novità è contenuta nel decreto sulla depenalizzazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2012, n. 28990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28990
Data del deposito : 20 giugno 2012

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