Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 726 cod. pen. la nudità integrale in una spiaggia pubblica che, nonostante l'evolversi del comune sentimento, è idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, potendo essere tollerata solo nella particolare situazione dei campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti.
Commentario • 1
- 1. Non è (più) reato fare la pipì per strada, ma multa fino a 10mila euroMarina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 settembre 2016
di Marina Crisafi - Fare la pipì per strada tra qualche giorno non sarà più reato, ma il rischio è una multa fino a 10.000 euro. Allo stesso pericolo andrà incontro chi va in giro seminudo o prenderà la tintarella come "mamma l'ha fatto" (salvo che nelle apposite spiagge per nudisti) si apparterà intimamente in un'auto, o si macchierà di una delle tante fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza che sino ad oggi hanno ricevuto l'attenzione dei tribunali italiani, arrivando sino in Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 39860/2014; Trib. La Spezia n. 356/2014; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 28990/2012; Cass. n. 1387/2011). La novità è contenuta nel decreto sulla depenalizzazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2012, n. 28990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28990 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 20/06/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1752
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 45883/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV MA, n. a Avellino il 07/06/1972;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taormina in data 21/07/2011;
visti gli atti;
il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite te conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/07/2011 il Giudice di Pace di Taormina dichiarava colpevole AV MA del reato di cui all'art. 726 c.p. per avere in particolare preso il sole nudo su una spiaggia frequentata da numerosi bagnanti e lo condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda. Ha presentato ricorso l'imputato per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
questi, in sintesi, deduce che, come dichiarato dall'appuntato Scolaro dei Carabinieri, intervenuto il giorno del fatto, l'imputato, contrariamente agli altri nudisti presenti sulla spiaggia, dileguatisi subito all'arrivo dei carabinieri, era rimasto serenamente in loco ad attendere i militari dopodiché, invitato a rivestirsi, lo aveva fatto subito. Ciò denotava, secondo il ricorrente, l'assoluta inconsapevolezza dello stesso di versare in violazione di norma di legge, convinto com'era, data la presenza degli altri nudisti, di trovarsi in una zona "naturista"; di qui la mancanza della coscienza e volontà di violare la norma, dato anche che la spiaggia in questione, sebbene non recintata, era notoriamente frequentata da numerosi anni da nudisti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là della sostanziale censura in fatto in cui si risolve la doglianza, di per sè, dunque, inammissibile ove riguardata sotto il profilo del formalmente dedotto vizio di motivazione, non è riscontrabile in ogni caso neppure una errata applicazione dell'art. 726 c.p.; si è già affermato, da questa Corte, doversi escludere che la nudità integrale, a causa dell'evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti (Sez. 3, n. 31407 del 27/06/2006, Bompadre, Rv. 235750; Sez. 3, n. 8959 del 03/07/1997, P.M. in proc. Gallone, Rv. 208445). Nella specie, il giudice di prime cure ha osservato che la spiaggia era frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all'imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento, con conseguente irrilevanza, anche in astratto, di un errore di fatto ex art. 47 c.p. a fronte della punibilità del reato, avente natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012