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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/07/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1321/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/06/2025, da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...];
, c.f.: , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenza FIUMANÒ, (C.F.: – pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Domodossola Email_1
(VB), Via Amendola n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTI
P.M.
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e che CP_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in data 22/04/2017 in Montecrestese con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montecrestese Anno 2017 Numero 1 Parte II Serie A Ufficio 1 ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della relativa sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 369/2000;
2) Assegnare la casa coniugale di proprietà del Sig. e sita in Villette (VB), Via CP_1
Circonvallazione n. 6 al medesimo;
3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, Per_1 che si trasferirà in Domodossola;
4) il padre potrà vedere liberamente la figlia, nei giorni e nelle ore che vorrà, anche in base agli impegni della figlia stessa.
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
6) La figlia avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti , e e parenti di ciascun ramo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 genitoriale.
7) Eventuali cambiamenti verranno concordati tra i coniugi, dando atto degli impegni extrascolastici della minore oltre agli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Eventuali impedimenti da parte della minore per motivi sportivi, di studio o di salute ed altresì, eventuali richieste per gli stessi motivi di posticipare le visite o modifiche gli orari delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate tra i coniugi al fine di consentire un'adeguata organizzazione.
8) I genitori si danno reciprocamente atto che ogni decisione in merito alle modifiche concernenti le modalità di visita dovrà essere concordata tenendo in considerazione gli interessi esclusivi e primari della minore in modo da garantire serenità e tranquillità alla figlia stessa.
9) I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza o domicilio ed a comunicarsi preventivamente i recapiti telefonici dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia.
10) porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di
Euro 800,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche, nonché delle spese sportive e ricreative da concordarsi e documentarsi 11) per ogni anno, nei mesi di agosto e dicembre, l'assegno di mantenimento sarà ridotto ad € 500,00
(poiché in quel periodo il Sig. non percepirà alcun stipendio). CP_1
12) al compimento del diciottesimo anno di età della bambina, l'assegno di mantenimento sarà ridotto a € 500,00;
13) la mensa scolastica sarà pagata un mese ciascuno dai genitori;
14) Gli assegni familiari, che continueranno ad essere percepiti dal marito, saranno versati dallo stesso presso il conto corrente aperto presso la Banca Fidearum, cointestato ad entrambi i genitori
e finalizzato esclusivamente alla figlia;
Per_1
15) I genitori si impegnano ad adoperarsi, per quanto nelle loro rispettive possibilità economiche, nell'aiutarsi reciprocamente qualora uno dei due non riesca a far fronte alle spese straordinarie relative al minore al fine di mantenere ed assicurare alla stessa il medesimo tenore di vita senza imporre delle rinunce, sempre valutando le rispettive possibilità economiche di entrambi i genitori.
16) Ciascuna delle parti acconsente a che l'altra richieda ed ottenga il passaporto e la carta
d'identità per l'espatrio per sé e per la figlia minore.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 16/06/2025, e chiedevano con domanda CP_1 Controparte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Montecrestese (VB), il 22/04/2017.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che ciascuna delle parti acconsente a che l'altra richieda ed ottenga il passaporto e la carta d'identità per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio a CP_1 Controparte_2
Montecrestese (VB) il 22/04/2017;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 madre, che si trasferirà in Domodossola;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé liberamente nei giorni e nelle ore che vorrà, anche in base agli impegni della figlia stessa. Eventuali cambiamenti verranno concordati tra i coniugi, dando atto degli impegni extrascolastici della minore oltre agli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Eventuali impedimenti da parte della minore per motivi sportivi, di studio o di salute ed altresì, eventuali richieste per gli stessi motivi di posticipare le visite o modifiche gli orari delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate tra i coniugi al fine di consentire un'adeguata organizzazione. I genitori si danno reciprocamente atto che ogni decisione in merito alle modifiche concernenti le modalità di visita dovrà essere concordata tenendo in considerazione gli interessi esclusivi e primari della minore in modo da garantire serenità e tranquillità alla figlia stessa.
I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza o domicilio ed a comunicarsi preventivamente i recapiti telefonici dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia;
pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro
800,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
nei mesi di agosto e dicembre, l'assegno di mantenimento sarà ridotto ad € 500,00 (poiché in quel periodo il non percepirà alcun stipendio). Al compimento del diciottesimo CP_1 anno di età della bambina, l'assegno di mantenimento sarà ridotto a € 500,00;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche, nonché delle spese sportive e ricreative da concordarsi e documentarsi, nella misura del 50% ciascuno;
pone a carico di entrambi i genitori le spese per la mensa scolastica, nella modalità di un mese ciascuno
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/06/2025, da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 residente in [...];
, c.f.: , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenza FIUMANÒ, (C.F.: – pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Domodossola Email_1
(VB), Via Amendola n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTI
P.M.
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e che CP_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in data 22/04/2017 in Montecrestese con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montecrestese Anno 2017 Numero 1 Parte II Serie A Ufficio 1 ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della relativa sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 369/2000;
2) Assegnare la casa coniugale di proprietà del Sig. e sita in Villette (VB), Via CP_1
Circonvallazione n. 6 al medesimo;
3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, Per_1 che si trasferirà in Domodossola;
4) il padre potrà vedere liberamente la figlia, nei giorni e nelle ore che vorrà, anche in base agli impegni della figlia stessa.
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
6) La figlia avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti , e e parenti di ciascun ramo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 genitoriale.
7) Eventuali cambiamenti verranno concordati tra i coniugi, dando atto degli impegni extrascolastici della minore oltre agli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Eventuali impedimenti da parte della minore per motivi sportivi, di studio o di salute ed altresì, eventuali richieste per gli stessi motivi di posticipare le visite o modifiche gli orari delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate tra i coniugi al fine di consentire un'adeguata organizzazione.
8) I genitori si danno reciprocamente atto che ogni decisione in merito alle modifiche concernenti le modalità di visita dovrà essere concordata tenendo in considerazione gli interessi esclusivi e primari della minore in modo da garantire serenità e tranquillità alla figlia stessa.
9) I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza o domicilio ed a comunicarsi preventivamente i recapiti telefonici dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia.
10) porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di
Euro 800,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche, nonché delle spese sportive e ricreative da concordarsi e documentarsi 11) per ogni anno, nei mesi di agosto e dicembre, l'assegno di mantenimento sarà ridotto ad € 500,00
(poiché in quel periodo il Sig. non percepirà alcun stipendio). CP_1
12) al compimento del diciottesimo anno di età della bambina, l'assegno di mantenimento sarà ridotto a € 500,00;
13) la mensa scolastica sarà pagata un mese ciascuno dai genitori;
14) Gli assegni familiari, che continueranno ad essere percepiti dal marito, saranno versati dallo stesso presso il conto corrente aperto presso la Banca Fidearum, cointestato ad entrambi i genitori
e finalizzato esclusivamente alla figlia;
Per_1
15) I genitori si impegnano ad adoperarsi, per quanto nelle loro rispettive possibilità economiche, nell'aiutarsi reciprocamente qualora uno dei due non riesca a far fronte alle spese straordinarie relative al minore al fine di mantenere ed assicurare alla stessa il medesimo tenore di vita senza imporre delle rinunce, sempre valutando le rispettive possibilità economiche di entrambi i genitori.
16) Ciascuna delle parti acconsente a che l'altra richieda ed ottenga il passaporto e la carta
d'identità per l'espatrio per sé e per la figlia minore.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 16/06/2025, e chiedevano con domanda CP_1 Controparte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Montecrestese (VB), il 22/04/2017.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che ciascuna delle parti acconsente a che l'altra richieda ed ottenga il passaporto e la carta d'identità per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio a CP_1 Controparte_2
Montecrestese (VB) il 22/04/2017;
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 madre, che si trasferirà in Domodossola;
dà facoltà al padre di vedere e tenere la figlia con sé liberamente nei giorni e nelle ore che vorrà, anche in base agli impegni della figlia stessa. Eventuali cambiamenti verranno concordati tra i coniugi, dando atto degli impegni extrascolastici della minore oltre agli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Eventuali impedimenti da parte della minore per motivi sportivi, di studio o di salute ed altresì, eventuali richieste per gli stessi motivi di posticipare le visite o modifiche gli orari delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate tra i coniugi al fine di consentire un'adeguata organizzazione. I genitori si danno reciprocamente atto che ogni decisione in merito alle modifiche concernenti le modalità di visita dovrà essere concordata tenendo in considerazione gli interessi esclusivi e primari della minore in modo da garantire serenità e tranquillità alla figlia stessa.
I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza o domicilio ed a comunicarsi preventivamente i recapiti telefonici dei luoghi di vacanza in cui si recheranno con la figlia;
pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro
800,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
nei mesi di agosto e dicembre, l'assegno di mantenimento sarà ridotto ad € 500,00 (poiché in quel periodo il non percepirà alcun stipendio). Al compimento del diciottesimo CP_1 anno di età della bambina, l'assegno di mantenimento sarà ridotto a € 500,00;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese delle spese straordinarie, mediche e dentistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche, nonché delle spese sportive e ricreative da concordarsi e documentarsi, nella misura del 50% ciascuno;
pone a carico di entrambi i genitori le spese per la mensa scolastica, nella modalità di un mese ciascuno
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco