Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
In tema di sentenza di patteggiamento, qualora, in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla qualificazione giuridica del fatto in termini più lievi rispetto all'imputazione originariamente contestata il giudice ha l'obbligo di motivare, sia pure sinteticamente, sulla legittimità della derubricazione, in quanto l'omissione di detto obbligo impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione, incorrendo così nel difetto di motivazione.
Commentario • 1
- 1. In tema di applicazione della pena concordata, spetta al giudice la verifica non solo formale, ma anche sostanziale, della qualificazione giuridica del fatto.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12611 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 03/03/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 375
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 019177/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELO di MILANO;
nei confronti di:
1) RA IE, n. il 13/01/1973;
2) AL LA, n. il 07/08/1983;
avverso sentenza del 05/02/2005 Tribunale di Lecco;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G.: Rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.G. presso la Corte d'appello di Milano ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lecco, in composizione monocratico, ha applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di m. 8 e gg. 10 di reclusione ciascuna a AR ET e PA Sopirla, in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 574 e 496 c.p., derubricata l'originaria imputazione - quanto al primo addebito - di tentato sequestro di persona.
L'ufficio ricorrente deduce violazione di legge, poiché la derubricazione dell'imputazione predetta è intervenuta in assenza di ogni giustificazione argomentativa.
Il ricorso è fondato.
Noto è l'insegnamento delle S.U. di questa Corte in tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, che si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa (quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato). Orbene, le delibazioni positive, inerenti la sussistenza dell'accordo, la correttezza della qualificazione giuridica, la congruità della pena e la concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove l'efficacia della richiesta sia subordinata al riconoscimento del beneficio, devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto (S.U. 27/03/1992, Di Benedetto). Più recentemente, è stato deciso che col ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, poiché costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa integra errore di diritto che rileva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) (C.U. 19/01/2000, Neri).
Ma l'obbligo di motivazione circa la qualificazione giuridica dell'addebito è tanto più pregnante ed ineludibile allorquando la stessa venga modificata in sede di accordo per il patteggiamento. Il giudice deve darne atto e motivare, sia pure sinteticamente, in armonia col rito prescelto, sulla legittimità della derubricazione. Diversamente, omettendo cioè i termini specifici e la motivazione della derubricazione, egli impedisce il doveroso controllo sulla legittimità della sua valutazione (Cass. 29/09/1998, Bestini;
16/09/1995, Terracciano;
07/12/1994, Zanella;
04/05/1992, Doudu). La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Lecco per nuovo giudizio, dal momento che il giudice si è sottratto all'obbligo di motivazione, come innanzi chiarito.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecco per nuovo giudizio
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006