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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14249 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n . 14249 notificato in data 20.12.2024 a cura del comune di Siracusa con il quale si chiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2019.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto.
Si costituiva in giudizio il comune di Siracusa che contestava il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'uidenza del 7.10.2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudice che la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato sia fondata, apparendo in particolare fondato il motivo di ricorso inerente la mancanza di delega in capo al soggetto che ha sottoscritto l'atto,
Ed invero, in tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento la più recente ed attenta giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. la recente sentenza Cass.Civ. 8814/2019) ha reiteratamente avvertito che quando l'atto sia sottoscritto come nel caso di specie da un soggetto delegato tale dovendosi intendere il "funzionario resonsabile" , in caso di contestazione sollevata dalla parte privata, è l'Ufficio che ha il preciso onere di documentare in giudizio l'esistenza delle delega che deve contenere, peraltro, i seguenti precisi requisiti
(cfr. la direttiva n. 1/2016 emanata su questa specifica questione dalla Direzione Centrale Affari Legali dell'Agenzia delle Entrate): essere sottoscritta dal Direttore dell'Ufficio; essere adottata preventivamente all'esercizio dell'attività cui si riferisce;
essere datata e protocollata;
indicazione in modo chiaro, puntuale ed univoco dell'oggetto, tipologia di attività ed atti, nonché i relativi limiti;
le precise generalità del soggetto delegato (dirigente o appartenente alla terza area funzionale); indicazione della durata e termine di validità della delega.
Nel caso concreto il comune costituendosi in giudizio non ha dedotto nulla in ordine ai poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento e conseguentemente, nulla ha provato al riguardo, sicchè non è possibile il concreto riscontro della sua esistenza e della presenza dei requisiti temporali e sostanziali sopra citati.
L'accoglimento del suddetto motivo di impugnazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato con assorbimento di ogni altro motivo.
Le spese del giudizi seguono la soccombenza e delle stesse va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributara di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 933,00 per compensi oltre accessori di legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Siracusa 7.10.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14249 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n . 14249 notificato in data 20.12.2024 a cura del comune di Siracusa con il quale si chiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2019.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto.
Si costituiva in giudizio il comune di Siracusa che contestava il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'uidenza del 7.10.2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudice che la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato sia fondata, apparendo in particolare fondato il motivo di ricorso inerente la mancanza di delega in capo al soggetto che ha sottoscritto l'atto,
Ed invero, in tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento la più recente ed attenta giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. la recente sentenza Cass.Civ. 8814/2019) ha reiteratamente avvertito che quando l'atto sia sottoscritto come nel caso di specie da un soggetto delegato tale dovendosi intendere il "funzionario resonsabile" , in caso di contestazione sollevata dalla parte privata, è l'Ufficio che ha il preciso onere di documentare in giudizio l'esistenza delle delega che deve contenere, peraltro, i seguenti precisi requisiti
(cfr. la direttiva n. 1/2016 emanata su questa specifica questione dalla Direzione Centrale Affari Legali dell'Agenzia delle Entrate): essere sottoscritta dal Direttore dell'Ufficio; essere adottata preventivamente all'esercizio dell'attività cui si riferisce;
essere datata e protocollata;
indicazione in modo chiaro, puntuale ed univoco dell'oggetto, tipologia di attività ed atti, nonché i relativi limiti;
le precise generalità del soggetto delegato (dirigente o appartenente alla terza area funzionale); indicazione della durata e termine di validità della delega.
Nel caso concreto il comune costituendosi in giudizio non ha dedotto nulla in ordine ai poteri rappresentativi in capo al soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento e conseguentemente, nulla ha provato al riguardo, sicchè non è possibile il concreto riscontro della sua esistenza e della presenza dei requisiti temporali e sostanziali sopra citati.
L'accoglimento del suddetto motivo di impugnazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato con assorbimento di ogni altro motivo.
Le spese del giudizi seguono la soccombenza e delle stesse va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributara di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 933,00 per compensi oltre accessori di legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Siracusa 7.10.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo