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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 722/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N. 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250006435936000 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato eccependo la prescrizione del credito tributario azionato.
Si sono costituite l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA Ente impositore resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
Com'è noto, il termine di prescrizione del credito tributario de quo è pari a tre anni.L'art. 5, comma 51, del
D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L' avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022 (Cfr.Corte di cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento presupposto risulta notificato alla parte ricorrente in data 7.9.2022
e la cartella esattoriale oggetto dell'odierna impougnazione è stata notificata alla parte ricorrente in data
18.4.2025, entro il termine triennale predetto ( v. doc. prodotta in atti dalla REGIONE CAMPANIA).
Il credito de quo, dunque non risulta prescritto.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della natura della decisione che non ha investito il merito della pretesa tributaria azionata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 722/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N. 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250006435936000 TASSA AUTOMOBIL 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato eccependo la prescrizione del credito tributario azionato.
Si sono costituite l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA Ente impositore resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per i motivi di seguito indicati.
Com'è noto, il termine di prescrizione del credito tributario de quo è pari a tre anni.L'art. 5, comma 51, del
D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L' avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022 (Cfr.Corte di cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento presupposto risulta notificato alla parte ricorrente in data 7.9.2022
e la cartella esattoriale oggetto dell'odierna impougnazione è stata notificata alla parte ricorrente in data
18.4.2025, entro il termine triennale predetto ( v. doc. prodotta in atti dalla REGIONE CAMPANIA).
Il credito de quo, dunque non risulta prescritto.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate in ragione della natura della decisione che non ha investito il merito della pretesa tributaria azionata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.