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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IL IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'11/09/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore della ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2025 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento emesso il 21 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui è stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione per i delitti di peculato e simulazione di reato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3937 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 13/01/2026 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IA IL, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato. 2.2. Violazione dell'art. 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata. 3. Il 29 dicembre 2025 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza null'altro aggiungere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo intervenuta rituale rinuncia. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va rilevato, al riguardo, che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, in esso prevista, deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompresa la rinuncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore della ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2025 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento emesso il 21 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui è stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione per i delitti di peculato e simulazione di reato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3937 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 13/01/2026 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IA IL, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato. 2.2. Violazione dell'art. 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'adeguatezza e gradualità della misura cautelare applicata. 3. Il 29 dicembre 2025 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza null'altro aggiungere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo intervenuta rituale rinuncia. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va rilevato, al riguardo, che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, in esso prevista, deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompresa la rinuncia all'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2026.