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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 149.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice DA ER ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 149/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2025, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in Località Magrino 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Graziani e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Genova n. 29, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. Controparte_1
, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n.1 e per essa la P.IVA_1 procuratrice mandataria C.F. e P.IVA con sede CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale in Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto n. 108, studio del difensore;
Opposta ed interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1093/2020, emesso in data 22.12.2020 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento recante R.G. 2945/2020.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 1093/2020 del Parte_1
Tribunale di Viterbo con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 56.811,85, oltre interessi legali e spese, quale fideiussore dell'apertura di credito concessa nell'anno 2013 dalla Banca di
Credito Cooperativo in favore della società di cui all'epoca CP_3 Parte_2 era socio accomandante.
A fondamento dell'opposizione ha premesso che era stato avviato dalla controparte il procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Viterbo (R.G.E. 107/2020 e 117/2020) e che il
G.E., facendo applicazione della decisione delle SS.UU. (Cass. 6 aprile 2023 n. 9479), aveva avvisato il debitore che il giudice del monitorio non aveva svolto l'esame di ufficio sull'assenza di clausole vessatorie nel contratto e, pertanto, l'aveva informato della facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Nell'azionare il rimedio pretorio, ha sostenuto che aveva prestato la garanzia fideiussoria in qualità di consumatore, essendo ispirato solo da ragioni di solidarietà volte a favorire il figlio nell'avvio di un'attività imprenditoriale.
Ha, pertanto, evidenziato che le clausole contenute nel negozio fideiussorio presentavano un significativo squilibrio di diritti e di obblighi in violazione dell'art. 33, comma 2 lett. t, del D.lvo
205/2005 (Codice del Consumo); in particolare: l'art. 5 dell'atto di fideiussione prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c. che, non essendo stata oggetto di trattativa individuale, doveva considerarsi nulla, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria per avere la società opposta agito oltre il termine semestrale previsto dalla norma.
Da ultimo ha rimarcato anche il difetto di legittimazione attiva della cessionaria e, pertanto, ha chiesto di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituita la mediante la mandataria insistendo per la Controparte_1 CP_2 conferma del monitorio.
A sostegno della propria legittimazione ha depositato il contratto di cessione del 02 maggio 2022, unitamente all'elenco dei rapporti ceduti ed alla dichiarazione della banca cedente, ritenuti utili a dimostrare la titolarità del credito.
Nel merito ha contestato i motivi di opposizione, affermando che il negozio concluso con Parte_1 doveva qualificarsi non come fideiussione, bensì come contratto autonomo di garanzia e
[...] che, pertanto, difettando sul piano tipologico il requisito dell'accessorietà, non vi era stata alcuna deroga all'art. 1957 c.c.
2 Infine, ha contestato la qualità di consumatore dell'opponente, essendo egli, all'epoca del rilascio della fideiussione ed anche attualmente, socio della società garantita Parte_2
3. Nel corso del processo sono state depositate le memorie integrative 171 ter c.p.c. con le quali le parti hanno insistito nelle proprie argomentazioni.
Con ordinanza del 04.07.2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del monitorio proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Tenuto conto della natura documentale, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del
03.12.2025, tenuta nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., in assenza di opposizione delle parti.
4. L'opposizione non merita accoglimento, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
In limine si rileva che la società opposta ha dimostrato la titolarità del credito con la seguente documentazione depositata in atti: contratto di cessione (allegato n. 8 della comparsa di risposta), elenco dei rapporti ceduti (allegato n. 8 bis della comparsa di risposta), dichiarazione resa dalla banca cedente il 06.02.2024 (allegato n. 7 della comparsa di risposta).
Quest'ultima dichiarazione, provenendo da un soggetto che non è parte del giudizio e che non avrebbe alcun interesse a riconoscere una inesistente cessione in favore di terzi, rafforza il quadro indiziario come prova atipica, contribuendo a formare il convincimento del giudice in base al condivisibile orientamento nomofilattico secondo cui “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne
l'autenticità.” (SS.UU. 23.06.2010 n. 15169)
Nel merito giova ricordare che l'opposizione tardiva è stata proposta dando seguito al principio sancito dalle SS.UU. 9479/2023, secondo cui il giudice dell'esecuzione, all'esito del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto fra professionista e consumatore, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul punto, deve dare avviso al
3 debitore della possibilità di proporre, entro quaranta giorni, l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Detta opposizione è, quindi, limitata ai motivi di nullità delle clausole abusive eventualmente contenute nel contratto, in quanto in contrasto con l'art. 33 del D.lvo 205/2005 (Codice del
Consumo).
Orbene, nel caso in scrutinio, l'opposizione è stata proposta dal garante, il quale ha richiamato l'orientamento nomofilattico (ex plurimis Cass. Ord. 742/2020) che, rifacendosi alla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, Dumitras), ha affermato il principio secondo cui, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, qualificarsi come consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
Applicando le citate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in scrutinio, si rileva che parte opponente non ha provato di aver prestato la garanzia personale nella qualità di consumatore come definita dall'art. 3 del D.lvo 206/2005, ovvero: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Invero, nel caso in esame, deve attribuirsi rilievo preminente ed assorbente alla circostanza per cui l'opponente, all'epoca in cui ha prestato la garanzia, era socio accomandante della società garantita che ha continuato a gestire anche successivamente all'uscita del figlio Parte_2
divenendone socio accomandatario il 04.09.2015 (cfr. visura camerale depositata Persona_2 dall'opposta all'allegato n. 15 della seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.).
Orbene la partecipazione alla società, prima come socio accomandante e poi come socio accomandatario, consente di escludere che l'opponente abbia prestato la garanzia per finalità meramente personali dovendosi, per contro, ravvisare la finalità imprenditoriale della garanzia, in quanto funzionale a far ottenere alla società il credito necessario allo svolgimento dell'attività economica.
Peraltro, la prosecuzione dell'attività sociale anche dopo l'uscita del figlio sconfessa Persona_2 la sussistenza dello scopo di solidarietà familiare accampato dall'opponente e rende priva di fondamento la qualifica di consumatore riportata in intestazione alla lettera di fideiussione del
04.07.2013 per difetto della finalità personale esclusiva.
4 In conclusione, non avendo l'opponente dimostrato di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatore, l'opposizione tardiva deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'opposizione tardiva di disattesa ogni contraria istanze ed eccezione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 03.12.2025
IL GIUDICE
Dott. DA ER
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice DA ER ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 149/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2025, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in Località Magrino 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Graziani e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via Genova n. 29, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. Controparte_1
, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n.1 e per essa la P.IVA_1 procuratrice mandataria C.F. e P.IVA con sede CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale in Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto n. 108, studio del difensore;
Opposta ed interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1093/2020, emesso in data 22.12.2020 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento recante R.G. 2945/2020.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 1093/2020 del Parte_1
Tribunale di Viterbo con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 56.811,85, oltre interessi legali e spese, quale fideiussore dell'apertura di credito concessa nell'anno 2013 dalla Banca di
Credito Cooperativo in favore della società di cui all'epoca CP_3 Parte_2 era socio accomandante.
A fondamento dell'opposizione ha premesso che era stato avviato dalla controparte il procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Viterbo (R.G.E. 107/2020 e 117/2020) e che il
G.E., facendo applicazione della decisione delle SS.UU. (Cass. 6 aprile 2023 n. 9479), aveva avvisato il debitore che il giudice del monitorio non aveva svolto l'esame di ufficio sull'assenza di clausole vessatorie nel contratto e, pertanto, l'aveva informato della facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Nell'azionare il rimedio pretorio, ha sostenuto che aveva prestato la garanzia fideiussoria in qualità di consumatore, essendo ispirato solo da ragioni di solidarietà volte a favorire il figlio nell'avvio di un'attività imprenditoriale.
Ha, pertanto, evidenziato che le clausole contenute nel negozio fideiussorio presentavano un significativo squilibrio di diritti e di obblighi in violazione dell'art. 33, comma 2 lett. t, del D.lvo
205/2005 (Codice del Consumo); in particolare: l'art. 5 dell'atto di fideiussione prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c. che, non essendo stata oggetto di trattativa individuale, doveva considerarsi nulla, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria per avere la società opposta agito oltre il termine semestrale previsto dalla norma.
Da ultimo ha rimarcato anche il difetto di legittimazione attiva della cessionaria e, pertanto, ha chiesto di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituita la mediante la mandataria insistendo per la Controparte_1 CP_2 conferma del monitorio.
A sostegno della propria legittimazione ha depositato il contratto di cessione del 02 maggio 2022, unitamente all'elenco dei rapporti ceduti ed alla dichiarazione della banca cedente, ritenuti utili a dimostrare la titolarità del credito.
Nel merito ha contestato i motivi di opposizione, affermando che il negozio concluso con Parte_1 doveva qualificarsi non come fideiussione, bensì come contratto autonomo di garanzia e
[...] che, pertanto, difettando sul piano tipologico il requisito dell'accessorietà, non vi era stata alcuna deroga all'art. 1957 c.c.
2 Infine, ha contestato la qualità di consumatore dell'opponente, essendo egli, all'epoca del rilascio della fideiussione ed anche attualmente, socio della società garantita Parte_2
3. Nel corso del processo sono state depositate le memorie integrative 171 ter c.p.c. con le quali le parti hanno insistito nelle proprie argomentazioni.
Con ordinanza del 04.07.2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del monitorio proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Tenuto conto della natura documentale, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del
03.12.2025, tenuta nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., in assenza di opposizione delle parti.
4. L'opposizione non merita accoglimento, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
In limine si rileva che la società opposta ha dimostrato la titolarità del credito con la seguente documentazione depositata in atti: contratto di cessione (allegato n. 8 della comparsa di risposta), elenco dei rapporti ceduti (allegato n. 8 bis della comparsa di risposta), dichiarazione resa dalla banca cedente il 06.02.2024 (allegato n. 7 della comparsa di risposta).
Quest'ultima dichiarazione, provenendo da un soggetto che non è parte del giudizio e che non avrebbe alcun interesse a riconoscere una inesistente cessione in favore di terzi, rafforza il quadro indiziario come prova atipica, contribuendo a formare il convincimento del giudice in base al condivisibile orientamento nomofilattico secondo cui “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne
l'autenticità.” (SS.UU. 23.06.2010 n. 15169)
Nel merito giova ricordare che l'opposizione tardiva è stata proposta dando seguito al principio sancito dalle SS.UU. 9479/2023, secondo cui il giudice dell'esecuzione, all'esito del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto fra professionista e consumatore, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul punto, deve dare avviso al
3 debitore della possibilità di proporre, entro quaranta giorni, l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Detta opposizione è, quindi, limitata ai motivi di nullità delle clausole abusive eventualmente contenute nel contratto, in quanto in contrasto con l'art. 33 del D.lvo 205/2005 (Codice del
Consumo).
Orbene, nel caso in scrutinio, l'opposizione è stata proposta dal garante, il quale ha richiamato l'orientamento nomofilattico (ex plurimis Cass. Ord. 742/2020) che, rifacendosi alla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, Dumitras), ha affermato il principio secondo cui, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, qualificarsi come consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
Applicando le citate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in scrutinio, si rileva che parte opponente non ha provato di aver prestato la garanzia personale nella qualità di consumatore come definita dall'art. 3 del D.lvo 206/2005, ovvero: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Invero, nel caso in esame, deve attribuirsi rilievo preminente ed assorbente alla circostanza per cui l'opponente, all'epoca in cui ha prestato la garanzia, era socio accomandante della società garantita che ha continuato a gestire anche successivamente all'uscita del figlio Parte_2
divenendone socio accomandatario il 04.09.2015 (cfr. visura camerale depositata Persona_2 dall'opposta all'allegato n. 15 della seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.).
Orbene la partecipazione alla società, prima come socio accomandante e poi come socio accomandatario, consente di escludere che l'opponente abbia prestato la garanzia per finalità meramente personali dovendosi, per contro, ravvisare la finalità imprenditoriale della garanzia, in quanto funzionale a far ottenere alla società il credito necessario allo svolgimento dell'attività economica.
Peraltro, la prosecuzione dell'attività sociale anche dopo l'uscita del figlio sconfessa Persona_2 la sussistenza dello scopo di solidarietà familiare accampato dall'opponente e rende priva di fondamento la qualifica di consumatore riportata in intestazione alla lettera di fideiussione del
04.07.2013 per difetto della finalità personale esclusiva.
4 In conclusione, non avendo l'opponente dimostrato di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatore, l'opposizione tardiva deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'opposizione tardiva di disattesa ogni contraria istanze ed eccezione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 8.433,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 03.12.2025
IL GIUDICE
Dott. DA ER
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