Sentenza 17 gennaio 2018
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- 1. Il problema del condomino con due auto nel parcheggio comuneGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 16 aprile 2021
All'interno di un caseggiato non sorgono conflitti per la questione “posto auto” se l'area condominiale destinata a parcheggio è in grado di ospitare sia la prima sia la seconda auto di tutti i condomini, e, magari, anche quelle di eventuali ospiti. Molto spesso, però, il parcheggio non consente un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari: in tal caso l'assemblea, alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune. Del resto, la disciplina turnaria dei posti macchina, non comporta certo l'esclusione di un …
Leggi di più… - 2. Commette violenza privata chi parcheggia in modo tale da rendere difficoltoso il transito delle altre autovetture?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 6 giugno 2018
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 1912 del 17 gennaio 2018, ha fornito alcune interessanti precisazioni in ordine alla configurabilità del reato di “violenza privata” (art. 610 c.p.) Il caso sottoposto all'esame della Cassazione ha avuto come protagonista un soggetto condannato per “violenza privata”, sia in primo che in secondo grado. Nello specifico, il soggetto in questione era stato accusato di tale reato per aver posizionato la propria auto in modo tale da impedire il transito dell'auto della persona offesa. Ritenendo la decisione ingiusta, l'imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l'annullamento della sentenza …
Leggi di più… - 3. L'assemblea di condominio può imporre ai condomini di staccarsi dall'impianto idrico centralizzato?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 24 gennaio 2018
L'assemblea di condominio può imporre ai condomini di staccarsi dall'impianto idrico centralizzato e di attivare dei contatori autonomi? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1912 del 17 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l'assemblea di un condominio aveva deliberato di richiedere ad una condomina di “provvedere all'installazione di una linea privata con contatore privato per la fornitura del servizio idrico esattamente come eseguito da tutte le restanti unità immobiliari”. L'assemblea, inoltre, aveva precisato che la linea in questione avrebbe dovuto essere considerata di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2018, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato Longo, per la parte civile si richiama alle conclusioni depositata in cancelleria in data 28.09.2017, unitamente alla nota spese. L'avvocato Pecorella chiede l'accoglimento del ricorso presentato;
deposita note d'udienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato MO ER alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto responsabile del delitto di violenza privata in danno di Costanzo Davide.
2. Propone ricorso il difensore dell'imputato articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.610 c.p. e il difetto di motivazione in quanto, a fronte della contestazione, nei confronti del MO, di avere posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dell'autovettura condotta dalla parte civile, la Corte d'Appello avrebbe ritenuto invece che l'azione dell'imputato avesse semplicemente determinato una riduzione della larghezza del passaggio utile, così enucleando una condotta inidonea ad integrare il reato di violenza privata.
2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte avrebbe ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato sulla base dei rapporti di cattivo vicinato esistenti fra l'imputato e la parte civile, così confondendo i motivi a delinquere con il dolo. Si osserva, sul punto, che era stato lo stesso MO a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, così evidenziando la propria convinzione di avere agito in perfetta legalità.
2.2. Con il terzo motivo ci si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis c.p.
3. Il difensore della parte civile ha presentato, in data 28.9.17, una memoria in cui evidenzia che: - le prove assunte e la stessa motivazione della Corte d'Appello fanno ritenere che la condotta del MO determinò un restringimento dello spazio percorribile dal Costanzo, così da impedirgli il transito;
- l'elemento soggettivo è configurabile sotto il profilo del dolo generico;
- la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è inammissibile perché non formulata nel giudizio di appello.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato, in data 11.10.17, una memoria in cui ribadisce l'errata applicazione della legge penale con riguardo all'art.610 c.p. e precisa la ricostruzione dei fatti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello, analizzando i dati tecnici desumibili dagli atti, pare avere sostituito al giudizio del Tribunale una diversa valutazione fattuale secondo cui il transito dell'auto della parte lesa non era totalmente impedito ma reso difficoltoso data l'angustia dello spazio disponibile.
1.1. Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 16/01/2017 ,Rv. 268751). Evidentemente, quindi, la mera difficoltà, in capo alla parte offesa, ad eseguire la manovra, pur causata da una condotta volontaria e certamente censurabile da parte del ricorrente, non costituisce violenza privata se non ha determinato un impedimento assoluto alla libertà di movimento. In tal senso si vedano anche :Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 20/11/2013, dep. 21/02/2014, Rv. 259052 "Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione" e nello stesso senso Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014Rv. 261051; Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 16/01/2017 ,Rv. 268751; Sez. 5, n.17794 del 23/02/2017 Rv. 269713. 1.2. Spetta, quindi, al giudice di rinvio precisare i fatti e valutare se integrino o meno il reato contestato, secondo i principi di diritto enunciati. 2. "La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame." Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014 Rv. 262561
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste per nuovo esame. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso il 16 ottobre 2017 Il Presidente Vess.chel