Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Nel vigente ordinamento previdenziale non esiste un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, sicché, non essendovi alcuna previsione contraria, deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità, erogata prima della entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, della quale siano stati maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dall'INPS avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di somme a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di lavoratore che, titolare di pensione di invalidità - non incompatibile con l'integrazione richiesta, aveva maturato i prescritti requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, prima della entrata in vigore del decreto ministeriale che consentiva alla società datrice di lavoro di assumere o reimpiegare determinate categorie di lavoratori, con esclusione di coloro che avessero in quel momento i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia).
Commentario • 1
- 1. Le prestazioni previdenziali d'invalidità e inabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 agosto 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/99 del Tribunale di CAGLIARI, emessa il 17/02/99 R.G.N. 2784/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ET EN ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in epigrafe, del Tribunale di Cagliari che, in sede d'appello, riformando la decisione pretorile, ha accolto l'opposizione dell'Inps al decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto il pagamento della somma di circa 15 milioni di lire, oltre rivalutazione, interessi e spese, a titolo di trattamento straordinario d'integrazione salariale relativo al periodo 15 dicembre '93 - 14 dicembre '94.
La sentenza impugnata ha ritenuto, per quanto ancora interessa, che per il periodo considerato, l'EN non aveva titolo all'integrazione richiesta, astrattamente compatibile con la pensione d'invalidita' di cui l'assicurato era titolare dal 1967, perche' egli nell'agosto del 1993, "alla data di pubblicazione del D.M. 10 febbraio 1994, aveva compiuto il sessantesimo anno d'età - essendo nato il [...] - ed aveva maturato 1011 contributi settimanali, pari ad anni diciannove, mesi cinque e una settimana di effettiva contribuzione" ovvero i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia (essendo all'epoca sufficiente il requisito di 15 anni di contribuzione e il compimento di sessanta anni d'età). Contro questa sentenza l'EN espone un motivo di ricorso per cassazione, integrato da memoria depositata per l'udienza prefissata del 29 maggio scorso, successivamente rinviata a quella odierna. L'Istituto si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un articolato motivo di ricorso per cassazione, la difesa di ET EN denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. 30 dicembre '92, n. 503; 7, l. 19 luglio '93, n. 236;
1 e 2, l. 12 giugno '84, n. 222 e 751, 23 luglio '91, n. 223, oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, nn 3, 4 e 5, cod.proc.civ., sostenendo che a norma dell'art. 1, d.lgs. n. 503/92 il diritto alla pensione di vecchiaia era subordinato, per gli uomini, al compimento del sessantunesimo anno d'eta', secondo quanto indicato nella tabella allegata A per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995, peraltro da lui non maturato alla data del 10 febbraio 1994, data di pubblicazione del D.M. n. 1144, essendo nato il [...].
Aggiunge, inoltre, che essendo titolare di pensione d'invalidita', con decorrenza anteriore alla legge 222/84, egli non aveva diritto alla pensione di vecchiaia, e nega l'esistenza di norme che discriminino il titolare di pensione di invalidita' per quanto riguarda il suo diritto al trattamento d'integrazione salariale. Il ricorso non merita di essere accolto.
Giova premettere, al riguardo, che questa Corte, in tema d'immutabilita' del titolo della pensione ipotizzato dal ricorso, ha ormai abbandonato il dogma dell'immodificabilità del regime relativo, pervenendo ad affermare l'opposto principio all'esito di una evoluzione giurisprudenziale, corroborata dalla riflessione della dottrina più avvertita, che ha evidenziato come, "essendo variato il quadro di riferimento nel quale la giurisprudenza di questa Corte lo ha espresso e ribadito, non conserva più il carattere illimitato precedentemente attribuitogli". In particolare, la sentenza n. 6603 del 7 luglio 1998, dalla cui motivazione è tratto il precedente virgolettato, trattando diffusamente quest'argomento è giunta ad affermare, richiamando anche la sentenza n. 8820 del 22 luglio 1992, con motivazione integralmente condivisa dal Collegio che "..l'art. 1, comma decimo, della legge 12 giugno 1984, n. 222, di revisione dell'invalidità
pensionabile, consentendo la trasformazione dell'assegno di invalidità - una delle due forme di nuova istituzione in sostituzione della precedente pensione di invalidità - in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti necessari, si ricollega ... a un concetto, più generale ed immanente nel sistema, di posizione assicurativa, caratterizzata dalla sua unicità quale base fattuale che legittima tutti gli interventi di tutela economica possibili in favore del suo titolare e che è di continuo finalizzata a soddisfare quelle esigenze sociali che il legislatore ha tipizzato nelle diverse fattispecie pensionistiche...".
Questa impostazione appare tanto più condivisibile se si considerano, appunto, la peculiarità del rapporto previdenziale, finalizzato a produrre l'uno o l'altro trattamento assicurativo in funzione delle varie ipotesi operative e quanto sostenuto dalla sentenza 20 febbraio 1998, n. 1821, richiamata puntualmente dalla sentenza 6603, laddove riferisce, a proposito dell'art. 1, comma decimo, della l. n. 222 che "il legislatore del 1984 ha inteso regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) 'la vecchiaia', che è la più comune e tipica delle situazioni astrattamente generataci di bisogno, tant'è che la disciplina della pensione di vecchiaia rappresenta il 'cuore' del sistema previdenziale e, in qualche modo, lo caratterizza nel suo complesso....", argomentando, quindi che: "a maggior ragione... deve riconoscersi la possibilità di trasformazione della pensione di invalidità, in godimento fin da prima della revisione della disciplina della invalidità pensionabile (introdotta dalla legge n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo richiesto per la seconda...
(sottolineatura dell'estensore)".
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che, nello specifico, il decreto ministeriale, direttamente apprezzabile dall'Ufficio, 10 febbraio 1994, n. 1144, invocato nella fattispecie dal ricorrente a fondamento della pretesa, dove si consentiva nelle premesse, sulla base dell'art. 7, comma 6 bis, della l. 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, "alla soc. INSAR di assumere o reimpiegare determinate categorie di lavoratori", escludeva (punto 3), tra le altre, coloro che alla data del 10 febbraio 1994 "presentino i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia..".
È incontestato che l'EN, alla data di pubblicazione del D.M. cit. (febbraio '94), aveva perfezionato i requisiti astrattamente richiesti per ottenere il trattamento della pensione di vecchiaia, essendo nato nell'agosto del 1933 ed avendo maturato contributi pari a 1011 settimane, avendo completato piu' di quindici anni di contribuzione e superato, sin dall'agosto '93, l'eta' anagrafica necessaria per il riconoscimento della pensione di vecchiaia. Pertanto la censura esposta in ricorso, con particolare riferimento alla necessità del compimento del 61 anno, non ancora attinto nel febbraio '94, in seguito alla riforma del d.lgs. 30 dicembre '92, n. 503 e relativo allegato Tabella A, appare fuor di luogo posto che,
come ricorda la Corte nella sentenza 8 gennaio 2000, n. 132, "il momento in cui sorge il diritto alla pensione..., come gia' evidenziato da Cass. 15 maggio 1991 n. 5433, si ... (ricava), dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, conv. con legge 6 luglio 1939 n. 272, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, il quale dispone esplicitamente che l'assicurato ha diritto alla pensione: 1) al compimento del sessantesimo anno di eta' per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore determinati contributi".
Alla luce di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Non si fa luogo alla condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione ex art. 152, disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152, disp.att. c.p.c. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003