Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 917
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Nei contratti autonomi di garanzia la clausola di pagamento a prima richiesta non elide la causa del debito di garanzia e il suo legame con il debito principale, di modo che non autorizza il fideiussore, a pena di perdita del regresso, ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli non ostante la pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o altra ragione. Peraltro l'arbitrarietà della pretesa del creditore e, correlativamente, il potere - dovere del fideiussore di rifiutare il pagamento, sono configurabili, per effetto di quella clausola, esclusivamente in presenza di un evidente, certo e incontestabile venir meno del debito garantito, cioè di una pretestuosità di detta intimazione "prima facie".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 917
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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