Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Nei contratti autonomi di garanzia la clausola di pagamento a prima richiesta non elide la causa del debito di garanzia e il suo legame con il debito principale, di modo che non autorizza il fideiussore, a pena di perdita del regresso, ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli non ostante la pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o altra ragione. Peraltro l'arbitrarietà della pretesa del creditore e, correlativamente, il potere - dovere del fideiussore di rifiutare il pagamento, sono configurabili, per effetto di quella clausola, esclusivamente in presenza di un evidente, certo e incontestabile venir meno del debito garantito, cioè di una pretestuosità di detta intimazione "prima facie".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP OE SOC con sede in Forlì, COOP CMC SOC con sede in Cotignola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MENOTTO ZAULI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ALLSECURES ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BARBERIS, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1309/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 15/03/96 e depositata il 21/11/96 (R.G. 80/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Fabio LAIS;
udito l'Avvocato Giorgio BARBERIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata addì 21 febbraio 1993 la ALLSECURES s.p.a. -esponendo che il Presidente del Tribunale di Forlì le aveva ingiunto di pagare la somma di lire 462.800.000 alle società cooperative a.r.l. OE e C.M.C., in quanto beneficiarie di una polizza fideiussoria a prima richiesta stipulata da essa compagnia su ordine dell' ST s.r.l. proponeva opposizione al decreto, chiedendone la revoca.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'adito Tribunale respingeva l'opposizione, ma la sentenza, impugnata hinc et inde, era riformata dalla Corte d'Appello di Bologna, la quale -accogliendo l'impugnazione principale- revocava il decreto e rigettava la domanda.
3. Così la Corte motivava (nel limite di rilevanza segnato dai motivi di ricorso).
Con convenzione 24 giugno 1985 l'ST s'era obbligata verso la OE e la C.M.C a redigere una perizia estimativa delle indennità di espropriazione e di asservimento necessarie per l'esecuzione delle opere subappaltate alle due cooperative dal consorzio ITAL.CO.CER. Tale perizia avrebbe costituito la base immodificabile del debito dell'ente appaltante IE LO TA in relazione alle medesime indennità, ovvero con l'esclusione di quelle riguardanti occupazioni temporanee non preordinate all'esproprio , secondo quanto prevedeva la convenzione fra esso ente e la stessa ITAL.CO.CER. In relazione a ciò, nell'assumersi la responsabilità di eventuali errori, rappresentati dall'eccedenza dei costi espropriativi rispetto a quanto fosse emerso dalla perizia, l'ST s'era obbligata a rilasciare, nei quindici giorni successivi alla sua approvazione da parte delle IE LO TA , una cauzione, pari al 20% dei costi peritalmente accertati, mediante fideiussione assicurativa da svincolare dopo l'approvazione del collaudo definitivo dei lavori. La polizza così poi stipulata fra l'ST e la ALLSECURES, recante pure la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle due società, nel ripetere la definizione di "cauzione speciale a garanzia dell'esatta redazione della perizia estimativa", prevedeva l'obbligo della garante di pagare l'importo garantito a semplice richiesta. Ebbene -spiegava quel giudice- dai documenti prodotti dalle stesse cooperative risultava, in modo "evidente, certo, incontestabile", il venir meno del debito garantito, dal momento che le spese complessivamente sopportate dalla OE e dalla C.M.C. limitatamente all indennità sopra indicate, erano state notevolmente inferiori sia alle previsioni che ai rimborsi dell'ente appaltante, onde pienamente giustificato ed anzi doveroso (verso l'obbligato principale, assoggettabile a rivalsa) era stato il rifiuto del pagamento, non ostante la clausola di pagamento a semplice richiesta.
4. Per la cassazione della sentenza la OE e la C.M.C. proponevano ricorso sulla base di più motivi.
Resisteva con controricorso l'intimata.
Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 56 Ord. Giud. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti si dolgono che la Corte d'appello non abbia giudicato nella composizione numerica prevista dalla legge, poiché il Consigliere Antonio Esti - che, in quanto istruttore della causa, avrebbe dovuto esserne il relatore (e tale era difatti indicato nell'epigrafe della sentenza, laddove relatore era indicato, in altra parte di essa, il Cons. Enrico Poggi)- non aveva partecipato alla decisione, in quanto sospeso dal servizio a fare tempo dal 19 luglio 1996.
6. Osserva la Corte che il motivo è infondato.
Com'è noto, la sentenza esiste fin da quando è deliberata, cosicché, per stabilire se il giudice avesse o meno il potere di emanarla, occorre riferirsi al momento della deliberazione, e non a quello della pubblicazione (Cass. 16 ottobre 1979 n. 5392). Stando così le cose, è irrilevante che, quando la sentenza d'appello fu pubblicata, il Cons. Esti si trovasse sospeso dal servizio, contando solo che non lo fosse quando fu deliberata. D'altro canto, dalla medesima sentenza risulta che lo stesso magistrato partecipò alla sua deliberazione, e, attesa la fidefacienza dell'atto, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnarlo, per i fini dedotti, con querela di falso, ciò che invece non hanno fatto. Resta in tale modo assorbita la questione relativa all'identificazione del giudice relatore, da cui le ricorrenti pretenderebbero trarre elementi indiziari dell'allegata falsità del documento.
7. Con il secondo motivo, denunziando violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) e comunque erronea ,applicazione del principio della exceptio doli generalis nel contratto autonomo di garanzia (art. 1322 c.c.), oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto
(art. 360 n. 5 c.p.c.), le medesime ricorrenti si dolgono che il secondo giudice, dopo avere sostanzialmente qualificato il negozio inter partes come contratto autonomo di garanzia, abbia nondimeno ritenuto l'infondatezza della pretesa sul presupposto dell'essere venuto meno il debito garantito. L'affermazione -sottolineano- non si concilia con tale genere negoziale, rispetto al quale alla parte garante non è consentito, per rifiutare il pagamento, sollevare eccezioni tratte dal rapporto fondamentale, essa potendo soltanto eccepire che il beneficiario agisce per l'adempimento del contratto con dolo o frode: al quale fine deve risultare evidente prima facie - diversamente che nella specie- il comportamento abusivo o fraudolento del beneficiario.
8. Con il terzo motivo, denunciando "violazione e comunque falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dei principi regolatori dell'interpretazione del contratto (art. 1362, 1363, 13366 c.c.), censurabile per vizio di legittimità in quanto riguardante la comune volontà delle parti (art. 1321 c.c.), con riferimento sia alla convenzione intervenuta fra le soc. cooperative ricorrenti e la s.n.c. ST in data 24 giugno 1985 e successive modifiche, sia alla polizza a prima richiesta stipulata a garanzia delle società cooperative ricorrenti con decorrenza dall'8 maggio 1987, e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto", le ricorrenti censurano la sentenza rilevando: premesso che la polizza fideiussoria de qua aveva causa nella convenzione 24 giugno 1985, questa, tanto nella titolazione che nelle premesse e nel suo contenuto, faceva riferimento, per quanto concerneva gli obblighi dell' ST, ad attività che andavano ben oltre la redazione della perizia estimativa, così che ad esse tutte andava riferita la stipulanda (e poi stipulata) cauzione speciale, dovendosi così ritenere, anche in base al principio di ermeneutica contrattuale previsto dall'art. 1363 c.c., che la polizza avesse inteso corrispondentemente garantire l'adempimento di obblighi ulteriori rispetto a quello del corretto calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione di aree preordinate all'esproprio.
9. I due mezzi d'annullamento, attenendo a questioni intimamente connesse, debbono essere esaminati congiuntamente. Come si è accennato in parte narrativa, il giudice del merito affermò che la polizza fideiussoria di cui trattasi era stata stipulata per garantire l'esatta redazione della perizia estimativa relativamente al calcolo delle indennità di esproprio e di asservimento, con esclusione, cioè, delle indennità attinenti ad occupazioni non preordinate all'esproprio, e che, d'altro canto, la OE e la C.M.C. non avevano interesse alla copertura del rischio rappresentato dalla maggiore entità di queste ultime, poiché il relativo onere sarebbe dovuto comunque restare a loro carico. Conseguentemente, rilevato che i costi da esse sopportati, una volta detratto il complessivo importo delle indennità non rimborsabili, erano stati inferiori ai rimborsi -onde, in modo evidente, certo ed incontestabile, era venuto meno per adempimento, il debito garantito- rigettò la domanda, pur se fondata su clausola di pagamento a prima richiesta.
Ora, in tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà dei contraenti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione di norme ermeneutiche, la quale deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal suddetto giudice e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (così, tra le tante, Cass. 19 gennaio 1995, n. 551). In forza di tale -condivisibile- postulato, deve escludersi, quanto all'ultimo mezzo d'annullamento, da esaminare prioritariamente, che il giudice del merito sia incorso in vizio logico, dal momento che la ricerca della volontà contrattuale -alla stregua del testo della polizza, in riferimento alla collegata convenzione 24 giugno 1985, nonché dell'interesse che essa era destinata a soddisfare risulta condotta con ineccepibile criterio logico formale, senza che sia stata a tale fine trascurata la circostanza, giudicata peraltro irrilevante in base alla natura del rischio assicurato, secondo cui l'ST avrebbe dovuto redigere un piano particellare relativo alle aree da sottoporre ad occupazione temporanea.
La doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c, che in definitiva si risolve in un'inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia, è pertanto da rigettare, appena notandosi che è priva in sè di qualunque autonomia la censura di violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, non essendo stato indicato dalle ricorrenti, in contrasto col postulato appena trascritto, in quale modo il giudice si sia discostato da esse.
Resta da dire del motivo sub 2), con cui -al di là della sua titolazione, relativa, ancora una volta, a vizio logico e ad error in iudicando- è semplicemente dedotta un'ipotesi di vizio logico. Osserva la Corte che nei contratti autonomi di garanzia, la clausola di pagamento a prima richiesta non elide la causa del debito di garanzia e il suo legame con il debito principale, di modo che non autorizza, il fideiussore, a pena di perdita del regresso, ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli non ostante la pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento od altra ragione. Peraltro, tale arbitrarietà della pretesa del creditore e, correlativamente, il potere-dovere del fideiussore di rifiutare il pagamento, sono configurabili, per effetto di quella clausola, esclusivamente in presenza di un evidente, certo ed incontestabile venir meno del debito garantito, cioè di una pretestuosità di detta prima facie (così, ex plurimis, Cass. 19 marzo 1993 n. 3291). Essendo in tale schema inquadrabile la polizza fideiussoria (Cass. sez. un. 15 aprile 1994 n. 3519), ed essendo quindi estensibile alla fattispecie il principio appena enunciato, deve concludersi per l'insusistenza del vizio motivazionale dedotto, che nuovamente finisce per consistere in un'indebita richiesta di riesame del merito della controversia nella misura in cui le ricorrenti contrappongono, al convincimento della Corte territoriale circa la sussistenza dei presupposti di rilevabilità dell'exceptio doli, la propria diversa opinione.
10. Con l'ultimo mezzo, denunziando violazione di legge (art. 360 n.3 c.p.c.), in ordine alla proposizione, da parte delle ricorrenti, di prove cautelativamente dedotte e non accolte (art. 244 e 115 c.p.c., 2647 c.c.), oltre a motivazione mancante (art. 360 n. 5 c.p.c.), la
OE e la C.M.C. si dolgono che la Corte territoriale abbia del tutto trascurato immotivatamente, le istanze istruttorie che avevano dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema, il ricorrente per cassazione che denunci un vizio ovvero una carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia per mancato esame di un mezzo di prova nel corso del giudizio di merito, ha l'obbligo, se non di trascriverne, nell'atto di impugnazione, il contenuto integrale, quantomeno di indicare, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che formavano oggetto del detto mezzo di prova, atteso il principio della autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della sussistenza della decisività del mezzo di prova, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo agli atti difensivi o propositivi del pregresso giudizio di merito (tra le tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9558). Ebbene, le due società lungi dal trascrivere nel ricorso le circostanze formanti oggetto delle prove non ammesse nei pregressi gradi, non hanno indicato in alcun modo le stesse circostanze, ed anzi hanno omesso addirittura di specificare la natura delle prove non ammesse.
Ne deriva, in applicazione del trascritto principio, l'inammissibilità del mezzo.
11. Così integralmente rigettato il ricorso, la ricorrenti vanno solidalmente condannate al rimborso delle spese di questo grado del giudizio, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in lire , oltre agli onorari, che liquida in lire 10.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999