Sentenza 9 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2019, n. 15503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15503 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ND EN, nato a [...] il [...] 2. ND IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza in data 16/02/2016 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Pierluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EN ND e IA ND per i reati di violazioni edilizie, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, di lavori abusivi e di omessa denuncia di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72, d.P.R. n. 380 del ( 2001, e di violazioni in materie di costruzioni in zone sismiche, di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, accertati in data 6 agosto 2009, ed ha, invece, confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli stessi per il reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, rideterminando la pena, per ciascuno, in otto mesi di reclusione. Secondo i giudici di merito, gli imputati, in concorso tra loro, e in assenza di permesso di costruire, avevano realizzato, su bene paesaggistico, e precisamente in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 29 agosto 1959, e senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione: a) un manufatto in blocchetti di cemento e malta delle dimensioni di m. 6,00 x 6,00, e di altezza da 2,30 a 2,80 m.; b) un manufatto in blocchetti di cemento e malta delle dimensioni di m 9,00 x 2,50, e di altezza da 2,50 a 3,20 m.; c) un manufatto in blocchetti di cemento e malta delle dimensioni di m 9,00 x 4,00, e di altezza da 2,60 a 3,20 m.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Alfredo Fabi, quale difensore di fiducia di entrambi gli imputati, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato. Si deduce, innanzitutto, che non vi sono elementi dai quali desumere che IA ND avesse un interesse alla realizzazione delle opere abusive, non essendo sufficiente, a tal fine, la contitolarità dell'azienda agricola nella quale sono state realizzate le opere. Si deduce, poi, che, successivamente all'accertamento, gli edifici sono stati demoliti e quindi realizzati sulla base di regolari provvedimenti abilitativi, per cui le opere, di fatto, debbono ritenersi compatibili con il vincolo paesaggistico;
si aggiunge, che, con riferimento a questo specifico rilievo, la sentenza impugnata nulla ha osservato.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si contesta che sussistono tutti i presupposti per affermare la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e che la questione non è stata dedotta con l'atto di appello perché questo è stato presentato prima dell'introduzione dell'istituto nel sistema normativo.
2.3. Si segnala, in subordine, che è decorso il termine di prescrizione in data / 6 febbraio 2017, stante l'assenza di sospensioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. L'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, nella sua formulazione vigente dal 7 aprile 2012, disponeva: «1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 [ossia i lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa]: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.». La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 2016, depositata il 23 marzo 2016 (tra l'altro, dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed». Di conseguenza, il testo attualmente vigente dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, nella sua formulazione vigente dal 7 aprile 2012, disponeva: «1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 [ossia i lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa]: abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.». Ne discende, ulteriormente, che, quando i lavori relativi a nuova costruzione non abbiano implicato la realizzazione di un'opera con volumetria superiore ai mille metri cubi, si applica la disciplina di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede l'applicazione delle pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e, quindi, un reato contravvenzionale.
3. Nella specie, i lavori hanno avuto ad oggetto la edificazione di opere di modesta entità, le quali, pur considerate unitariamente, hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria di molto inferiore ai mille metri cubi. La contestazione per la quale è stata pronunciata condanna, infatti, riguarda la realizzazione, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, di: a) un manufatto in blocchetti di cemento e malta delle dimensioni di m. 6,00 x 6,00, e di altezza da 2,30 a 2,80 m.; b) un manufatto in blocchetti di cemento e malta delle dimensioni di m 9,00 x 2,50, e di altezza da 2,50 a 3,20 m.; c) un manufatto in blocchetti di cemento e malta delle dimensioni di m 9,00 x 4,00, e di altezza da 2,60 a 3,20 m. Di conseguenza, la condotta deve essere riqualificata a norma dell'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, e, quindi, ritenuta reato contravvenzionale.
4. In giurisprudenza, si è consolidato il principio secondo cui il giudice, anche in sede di esecuzione, in quanto adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, deve dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come contravvenzione, ai sensi del comma 1 della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 55015 del 18/07/2018, Capasso, Rv. 274321-01, e Sez. 3, n. 38691 del 11/07/2017, dep. 2018, Giordano, Rv. 271301-01). Non vi sono ragioni per non applicare il medesimo principio in sede di giudizio di legittimità, quando i fatti sono ricostruiti in modo univoco, anche per evitare ulteriori stati del procedimento funzionali a determinare un esito già obiettivamente determinabile con la pronuncia della Corte di cassazione. Nel caso di specie, i fatti sono stati accertati in data 6 agosto 2009. Di conseguenza, il termine di prescrizione, che per i reati contravvenzionali, ove ricorrano anche cause di interruzione, è pari a cinque anni, era abbondantemente decorso alla data della sentenza di appello.
5. In conclusione, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Qualificato il fattè ai sensi dell'art. 181, corna 1, d.lgs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato è