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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9124/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9124/2015 promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Moretti;
OPPONENTE contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alfredo Rizzo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.10.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 15.06.2015, l'impresa ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2360/2015, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bari in data 18.03.2015, con il quale, ad istanza della società
[...]
, le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €33.326, oltre Controparte_2 interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di due contratti sottoscritti tra le parti – l'uno avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di mobili, l'altro per la realizzazione di serigrafie. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente: i)la nullità del decreto ingiuntivo notificato, poiché non firmato digitalmente in tutte le sue pagine;
ii) la nullità del titolo opposto per nullità della procura, priva di firma digitale, nonché priva degli elementi necessari per la riferibilità della stessa alla specifica attività processuale svolta;
iii) l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Taranto;
iv) la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di cui agli artt, 633 s.s. Nel merito, ha contestato la pretesa di controparte, insistendo per l'inesistenza del credito azionato, avendo già provveduto a corrispondere integralmente quanto dovuto;
in ogni caso, ha evidenziato la difformità delle opere eseguite rispetto a quelle pattuite, nonché la tardiva e incompleta consegna dei materiali.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 09.10.2015, il creditore opposto ha contestato i dedotti motivi di nullità del titolo monitorio, evidenziando l'integrale sottoscrizione dell'atto notificato e la completezza della procura alle liti rilasciata;
ha eccepito l'infondatezza dell'asserita incompetenza del Tribunale adito ed ha, nel merito, ribadito la corretta esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti sottoscritti tra le parti.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti ed interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, è stata rinviata all'udienza del 10.10.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è infondata per i motivi che si espongono.
2. In via preliminare, occorre ribadire che oggetto del giudizio di opposizione non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato.
In ogni caso si osserva, quanto all'asserita omissione della firma digitale su alcune pagine notificate del ricorso per decreto ingiuntivo, evidentemente dovuta ad una errata scansione del documento cartaceo, che la stessa non ha impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto. Per cui l'eventuale vizio rilevato non può incidere sulla validità dell'atto stesso o della sua notifica. Inoltre,
l'attestazione di conformità allegata e sottoscritta dai difensori ha conferito alla copia notificata la stessa efficacia probatoria dell'originale, in assenza di specifica contestazione di controparte sul suo contenuto.
Analogamente, quanto all'eccepita mancanza di firma digitale sulla procura alle liti, si evidenzia che la stessa è in formato analogico ed è stata, dunque, sottoscritta ed autenticata in cartaceo. La sua conformità è ugualmente attestata dai difensori. Per il resto si può richiamare quanto ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa. (Cass. n. 20943/2014)
3. Non meritevole di accoglimento appare, altresì, l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall'opponente nel proprio atto costitutivo.
Come sostenuto dal creditore opposto, infatti, il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Tribunale di Bari, giusta combinato disposto di cui agli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c.; trattasi, infatti, di obbligazione pecuniaria da adempiere presso il domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. – essendo il credito liquido, poiché determinato, nel suo ammontare, dal titolo azionato.
4. Passando ad esaminare il merito della fattispecie controversa, occorre richiamare, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza successiva consolidatasi in forza dell'insegnamento nomofilattico appena richiamato, per quanto l'inadempimento non debba essere provato da chi lo adduce, “deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto”, poiché “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. […] E, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”. (Cass. n. 6618/2018)
L'onere di specificità delle proprie contestazioni grava, senz'altro, anche in capo al debitore convenuto il quale, nel resistere alle pretese del creditore, abbia formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; quest'ultimo, infatti, potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ma nei termini appena precisati.
5. Tanto premesso in diritto, va osservato che, nella fattispecie de quo, il creditore opposto ha prodotto congrua documentazione a sostegno della propria pretesa, depositando, già in fase monitoria, un primo contratto di fornitura di mobili e posa in opera del 16.11.2011, dove vengono partitamente indicati i lavori richiesti dall'odierna opponente ed il corrispettivo concordato (pari a complessivi
€100.380 + iva) ed un successivo contratto del 15.12.2011 relativo alla realizzazione di serigrafie per un importo pari a €4.700 + iva. Ha precisato, altresì, che entrambe le prestazioni le venivano affidate in subappalto nell'ambito di un appalto pubblico concluso tra l'impresa opponente ed il CP_3
.
[...]
Al contrario, la società opponente ha genericamente contestato la pretesa di controparte, sostenendo l'asserita estinzione del credito azionato e la non conformità delle opere eseguite a quelle pattuite. In particolare, ha, nel proprio atto introduttivo, formulato una eccezione di inadempimento riferendo che “le forniture sono state effettuate dalla Società Controparte_1
con gravi difformità rispetto a quanto pattuito, e anche la consegna dei
[...]
materiali non è avvenuta nelle quantità descritte nelle fatture né tantomeno alle date prefissate, tanto da provocare alla opponente gravi danni economici sia sotto il profilo dei maggiori costi che sotto quello del mancato utile.” Né la genericità di tali asserzioni ha trovato una più puntuale specificazione con le prime memorie, dove la difesa di parte si è limitata a precisare che “si contesta l'esistenza di un debito della opponente poiché le forniture in questione sono state contestate poiché non rispondenti agli accordi contrattuali assunti ed hanno comportato ulteriori costi per la opponente connessi sia alla difformità delle forniture rispetto a quanto pattuito sia alle modalità di consegna e posa in opera, anch'esse differenti da quanto pattuito e comportanti danni per la committente”.
Sebbene la società creditrice abbia depositato sia i contratti sottoscritti dalle parti (che riportano analiticamente i lavori richiesti) sia i d.d.t. attestanti data e quantitativo dei materiali consegnati, controparte non ha in alcun modo precisato quali fossero le difformità riscontrate, né le opere mancanti. Neppure l'ammissione della prova orale richiesta dalla difesa dell'opponente avrebbe consentito di circoscrivere ed individuare le effettive doglianze, atteso che anche i capitoli articolati appaiono formulati in termini generici. Ed anzi, le posizioni specificamente articolate per la prova testimoniale (trasporto dei materiali con propri mezzi e posa in opera dei manufatti;
mancato riconoscimento di voci contabilizzate e non riconosciute dall'ente committente) attengono a circostanze introdotte esclusivamente con la richiesta di prova orale e non supportate neppure da altrettante produzioni documentali (a titolo esemplificativo: lettere di contestazione dell'ente appaltante;
riscontri dei maggiori costi sostenuti come conseguenza del ritardo su altre lavorazioni).
Al contrario, la produzione documentale depositata dalla società opposta – che può ritenersi non specificamente contestata, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al richiamato “pieno disconoscimento della documentazione prodotta” di cui all'atto di costituzione dell'opponente - depone a favore della corretta esecuzione dei lavori commissionati. In primo luogo, i d.d.t. prodotti appaiono sottoscritti dal ricevente, senza nessuna annotazione in calce con cui si contesti la quantità
e la intempestività della merce consegnata;
né vi è, in atti, prova di lamentele successive all'esecuzione delle opere.
Ed anzi, può essere apprezzato, al fine di comprovare l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte dall'odierna opposta, la circostanza che, a fronte di un corrispettivo complessivo di
€127.148,80, l'opponente abbia già versato, a titolo di acconto, la somma di €93.820,00 senza sollevare contestazione alcuna. Peraltro, sebbene alcune fatture siano state emesse e pagate a titolo di acconto prima o durante l'esecuzione dei lavori (si veda, a titolo esemplificativo, la fattura n.37 del
06.12.2011, emessa a titolo di acconto per lavori “da eseguire”, nonché la fattura n.40 del 30.12.2011, per lavori “in esecuzione”), altre risultano emesse e saldate successivamente rispetto al completamento delle opere e a titolo di acconto per lavori “eseguiti” (in particolare, la fattura n.8 del
08.05.2012, n.2 del 07.02.2012 e n. 17 del 09.08.2012). Dall'incontestato pagamento – seppur parziale – del corrispettivo pattuito può, dunque, legittimamente dedursi l'esatta esecuzione delle prestazioni.
6. Infondata appare, altresì, l'eccepita estinzione del credito per puntuale pagamento di quanto dovuto;
a fronte della documentazione prodotta con le seconde memorie ex art. 183, co.6 c.p.c. dalla società creditrice, che ha allegato prova del pagamento solo parziale del credito, l'impresa opponente non ha offerto ulteriori elementi a sostegno del saldo richiesto con il monitorio.
7. Alla luce del complessivo quadro probatorio, nonché dei principi di diritto innanzi richiamati,
l'opposizione deve essere integralmente rigettata;
va, dunque, confermato il decreto ingiuntivo opposto, avendo parte opposta comprovato l'esistenza, sia dell'an sia nel quantum, del credito azionato.
8. Atteso l'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicate per lo scaglione di riferimento (da €26.001 a 52.000 parametri medi per fasi studio e introduttiva e minimi per istruttoria e fase decisoria, attesa la modesta attività defensionale svolta per ammissione del solo interrogatorio formale e deposito della sola comparsa conclusionale a cura dell'opposto)
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2360/2015, emesso dal
Tribunale di Bari in data 18.03.2015;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore della , dell'importo Controparte_2 di € 5.261,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 24.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9124/2015 promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Moretti;
OPPONENTE contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alfredo Rizzo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.10.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 15.06.2015, l'impresa ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2360/2015, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bari in data 18.03.2015, con il quale, ad istanza della società
[...]
, le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €33.326, oltre Controparte_2 interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di due contratti sottoscritti tra le parti – l'uno avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di mobili, l'altro per la realizzazione di serigrafie. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente: i)la nullità del decreto ingiuntivo notificato, poiché non firmato digitalmente in tutte le sue pagine;
ii) la nullità del titolo opposto per nullità della procura, priva di firma digitale, nonché priva degli elementi necessari per la riferibilità della stessa alla specifica attività processuale svolta;
iii) l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Taranto;
iv) la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di cui agli artt, 633 s.s. Nel merito, ha contestato la pretesa di controparte, insistendo per l'inesistenza del credito azionato, avendo già provveduto a corrispondere integralmente quanto dovuto;
in ogni caso, ha evidenziato la difformità delle opere eseguite rispetto a quelle pattuite, nonché la tardiva e incompleta consegna dei materiali.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 09.10.2015, il creditore opposto ha contestato i dedotti motivi di nullità del titolo monitorio, evidenziando l'integrale sottoscrizione dell'atto notificato e la completezza della procura alle liti rilasciata;
ha eccepito l'infondatezza dell'asserita incompetenza del Tribunale adito ed ha, nel merito, ribadito la corretta esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti sottoscritti tra le parti.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti ed interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, è stata rinviata all'udienza del 10.10.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione è infondata per i motivi che si espongono.
2. In via preliminare, occorre ribadire che oggetto del giudizio di opposizione non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato.
In ogni caso si osserva, quanto all'asserita omissione della firma digitale su alcune pagine notificate del ricorso per decreto ingiuntivo, evidentemente dovuta ad una errata scansione del documento cartaceo, che la stessa non ha impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto. Per cui l'eventuale vizio rilevato non può incidere sulla validità dell'atto stesso o della sua notifica. Inoltre,
l'attestazione di conformità allegata e sottoscritta dai difensori ha conferito alla copia notificata la stessa efficacia probatoria dell'originale, in assenza di specifica contestazione di controparte sul suo contenuto.
Analogamente, quanto all'eccepita mancanza di firma digitale sulla procura alle liti, si evidenzia che la stessa è in formato analogico ed è stata, dunque, sottoscritta ed autenticata in cartaceo. La sua conformità è ugualmente attestata dai difensori. Per il resto si può richiamare quanto ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa. (Cass. n. 20943/2014)
3. Non meritevole di accoglimento appare, altresì, l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall'opponente nel proprio atto costitutivo.
Come sostenuto dal creditore opposto, infatti, il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Tribunale di Bari, giusta combinato disposto di cui agli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c.; trattasi, infatti, di obbligazione pecuniaria da adempiere presso il domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. – essendo il credito liquido, poiché determinato, nel suo ammontare, dal titolo azionato.
4. Passando ad esaminare il merito della fattispecie controversa, occorre richiamare, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza successiva consolidatasi in forza dell'insegnamento nomofilattico appena richiamato, per quanto l'inadempimento non debba essere provato da chi lo adduce, “deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto”, poiché “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. […] E, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”. (Cass. n. 6618/2018)
L'onere di specificità delle proprie contestazioni grava, senz'altro, anche in capo al debitore convenuto il quale, nel resistere alle pretese del creditore, abbia formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; quest'ultimo, infatti, potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ma nei termini appena precisati.
5. Tanto premesso in diritto, va osservato che, nella fattispecie de quo, il creditore opposto ha prodotto congrua documentazione a sostegno della propria pretesa, depositando, già in fase monitoria, un primo contratto di fornitura di mobili e posa in opera del 16.11.2011, dove vengono partitamente indicati i lavori richiesti dall'odierna opponente ed il corrispettivo concordato (pari a complessivi
€100.380 + iva) ed un successivo contratto del 15.12.2011 relativo alla realizzazione di serigrafie per un importo pari a €4.700 + iva. Ha precisato, altresì, che entrambe le prestazioni le venivano affidate in subappalto nell'ambito di un appalto pubblico concluso tra l'impresa opponente ed il CP_3
.
[...]
Al contrario, la società opponente ha genericamente contestato la pretesa di controparte, sostenendo l'asserita estinzione del credito azionato e la non conformità delle opere eseguite a quelle pattuite. In particolare, ha, nel proprio atto introduttivo, formulato una eccezione di inadempimento riferendo che “le forniture sono state effettuate dalla Società Controparte_1
con gravi difformità rispetto a quanto pattuito, e anche la consegna dei
[...]
materiali non è avvenuta nelle quantità descritte nelle fatture né tantomeno alle date prefissate, tanto da provocare alla opponente gravi danni economici sia sotto il profilo dei maggiori costi che sotto quello del mancato utile.” Né la genericità di tali asserzioni ha trovato una più puntuale specificazione con le prime memorie, dove la difesa di parte si è limitata a precisare che “si contesta l'esistenza di un debito della opponente poiché le forniture in questione sono state contestate poiché non rispondenti agli accordi contrattuali assunti ed hanno comportato ulteriori costi per la opponente connessi sia alla difformità delle forniture rispetto a quanto pattuito sia alle modalità di consegna e posa in opera, anch'esse differenti da quanto pattuito e comportanti danni per la committente”.
Sebbene la società creditrice abbia depositato sia i contratti sottoscritti dalle parti (che riportano analiticamente i lavori richiesti) sia i d.d.t. attestanti data e quantitativo dei materiali consegnati, controparte non ha in alcun modo precisato quali fossero le difformità riscontrate, né le opere mancanti. Neppure l'ammissione della prova orale richiesta dalla difesa dell'opponente avrebbe consentito di circoscrivere ed individuare le effettive doglianze, atteso che anche i capitoli articolati appaiono formulati in termini generici. Ed anzi, le posizioni specificamente articolate per la prova testimoniale (trasporto dei materiali con propri mezzi e posa in opera dei manufatti;
mancato riconoscimento di voci contabilizzate e non riconosciute dall'ente committente) attengono a circostanze introdotte esclusivamente con la richiesta di prova orale e non supportate neppure da altrettante produzioni documentali (a titolo esemplificativo: lettere di contestazione dell'ente appaltante;
riscontri dei maggiori costi sostenuti come conseguenza del ritardo su altre lavorazioni).
Al contrario, la produzione documentale depositata dalla società opposta – che può ritenersi non specificamente contestata, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al richiamato “pieno disconoscimento della documentazione prodotta” di cui all'atto di costituzione dell'opponente - depone a favore della corretta esecuzione dei lavori commissionati. In primo luogo, i d.d.t. prodotti appaiono sottoscritti dal ricevente, senza nessuna annotazione in calce con cui si contesti la quantità
e la intempestività della merce consegnata;
né vi è, in atti, prova di lamentele successive all'esecuzione delle opere.
Ed anzi, può essere apprezzato, al fine di comprovare l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte dall'odierna opposta, la circostanza che, a fronte di un corrispettivo complessivo di
€127.148,80, l'opponente abbia già versato, a titolo di acconto, la somma di €93.820,00 senza sollevare contestazione alcuna. Peraltro, sebbene alcune fatture siano state emesse e pagate a titolo di acconto prima o durante l'esecuzione dei lavori (si veda, a titolo esemplificativo, la fattura n.37 del
06.12.2011, emessa a titolo di acconto per lavori “da eseguire”, nonché la fattura n.40 del 30.12.2011, per lavori “in esecuzione”), altre risultano emesse e saldate successivamente rispetto al completamento delle opere e a titolo di acconto per lavori “eseguiti” (in particolare, la fattura n.8 del
08.05.2012, n.2 del 07.02.2012 e n. 17 del 09.08.2012). Dall'incontestato pagamento – seppur parziale – del corrispettivo pattuito può, dunque, legittimamente dedursi l'esatta esecuzione delle prestazioni.
6. Infondata appare, altresì, l'eccepita estinzione del credito per puntuale pagamento di quanto dovuto;
a fronte della documentazione prodotta con le seconde memorie ex art. 183, co.6 c.p.c. dalla società creditrice, che ha allegato prova del pagamento solo parziale del credito, l'impresa opponente non ha offerto ulteriori elementi a sostegno del saldo richiesto con il monitorio.
7. Alla luce del complessivo quadro probatorio, nonché dei principi di diritto innanzi richiamati,
l'opposizione deve essere integralmente rigettata;
va, dunque, confermato il decreto ingiuntivo opposto, avendo parte opposta comprovato l'esistenza, sia dell'an sia nel quantum, del credito azionato.
8. Atteso l'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicate per lo scaglione di riferimento (da €26.001 a 52.000 parametri medi per fasi studio e introduttiva e minimi per istruttoria e fase decisoria, attesa la modesta attività defensionale svolta per ammissione del solo interrogatorio formale e deposito della sola comparsa conclusionale a cura dell'opposto)
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2360/2015, emesso dal
Tribunale di Bari in data 18.03.2015;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore della , dell'importo Controparte_2 di € 5.261,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Bari il 24.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato