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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 15040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15040 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: CI NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di Mantova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta IA SALVADORI, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l), cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15040 Anno 2026 Presidente: DI LV AN Relatore: CA EL Data Udienza: 01/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato NZ IR penalmente responsabile dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, codice strada (in Castiglione delle Stiviere il 23/04/2018), condannandolo a pene sospese e comminando, limitatamente al reato di cui all’art. 186, comma 7 cit., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, oltre alla confisca del veicolo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il giudice determinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura del minimo di mesi sei, per la sola contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, codice strada, mentre avrebbe dovuto applicare la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni previste per entrambe le fattispecie contravvenzionali per le quali è intervenuta condanna. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta IA SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l), cod. proc. pen. 4. La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, rilevando la possibilità che il reato sia ormai prescritto e chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto del ricorso o, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 5. Il ricorso va accolto. 6. Costituisce orientamento consolidato, quello per il quale, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie 3 a una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 20990 del 30/372016, Khairi, Rv. 266704 – 01; n. 6912 del 12/2/2021, Castelli, Rv. 280544 – 01; n. 12363 del 4/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136; n. 39499 del 29/9/2022, Di Felice, in motivazione). 7. La sentenza deve, quindi, essere annullata, avendo il Tribunale determinato la sanzione amministrativa accessoria (nella misura del minimo edittale), solo per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, codice strada, omettendo di disporre un ulteriore periodo per il reato di cui all’art. 187, comma 8, stesso codice, per il quale è parimenti intervenuta condanna. L’anullamento, tuttavia, non può seguire senza rinvio, come richiesto dal Procuratore generale, posto che la determinazione della durata della sanzione omessa involge valutazioni discrezionali, proprie del giudice del merito, cosicché non trova applicazione il disposto di cui all’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. 8. Infine, in risposta all’assunto difensivo, peraltro formulato in maniera del tutto generica nelle conclusioni scritte, deve affermarsi l’irrilevanza della questione inerente al decorso del termine prescrizionale per il reato cui accede la sanzione amministrativa accessoria omessa. Infatti, anche ove tale tempo fosse effettivamente maturato, tenuto conto delle eventuali sospensioni del processo, ivi compresa quella ai sensi dell’art. 159, cod. pen. (che, nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019), per consolidato orientamento la causa estintiva della prescrizione, maturata medio tempore, non può essere dichiarata, per l'intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale, se l'impugnazione ha a oggetto soltanto il vizio derivante dalla mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie [Sez. 4, n. 40894 del 08/10/2009, Stevic, Rv. 245525 – 01; n. 41415 del 24/09/2013, Bellometti, Rv. 256416 – 01, proprio in un caso, nel quale il Procuratore generale presso la Corte di Appello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva omesso di disporre la confisca del veicolo (in motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi in esame non rientra nell'ambito di applicabilità dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite del 2000, Tuzzolino, con la quale si è affermato che, nel caso di condanna, non è di ostacolo alla dichiarazione della prescrizione la circostanza che la impugnazione non abbia avuto od oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato ma la sola quantificazione della pena, trattandosi della omessa applicazione di sanzioni accessorie di natura amministrativa che devono accedere obbligatoriamente alla sentenza di condanna); n. 4146 del 18/09/2000, Giusepponi, 4 Rv. 217379 – 01, in cui si è precisato che gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato]. Ne deriva, ai sensi dell’art. 624, cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così è deciso, 01/04/2026 La Consigliera est. Il Presidente EL CA AN DI LV
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta IA SALVADORI, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l), cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15040 Anno 2026 Presidente: DI LV AN Relatore: CA EL Data Udienza: 01/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato NZ IR penalmente responsabile dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, codice strada (in Castiglione delle Stiviere il 23/04/2018), condannandolo a pene sospese e comminando, limitatamente al reato di cui all’art. 186, comma 7 cit., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, oltre alla confisca del veicolo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il giudice determinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura del minimo di mesi sei, per la sola contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, codice strada, mentre avrebbe dovuto applicare la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni previste per entrambe le fattispecie contravvenzionali per le quali è intervenuta condanna. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta IA SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 620 comma 1, lett. l), cod. proc. pen. 4. La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, rilevando la possibilità che il reato sia ormai prescritto e chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto del ricorso o, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 5. Il ricorso va accolto. 6. Costituisce orientamento consolidato, quello per il quale, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie 3 a una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 20990 del 30/372016, Khairi, Rv. 266704 – 01; n. 6912 del 12/2/2021, Castelli, Rv. 280544 – 01; n. 12363 del 4/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136; n. 39499 del 29/9/2022, Di Felice, in motivazione). 7. La sentenza deve, quindi, essere annullata, avendo il Tribunale determinato la sanzione amministrativa accessoria (nella misura del minimo edittale), solo per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, codice strada, omettendo di disporre un ulteriore periodo per il reato di cui all’art. 187, comma 8, stesso codice, per il quale è parimenti intervenuta condanna. L’anullamento, tuttavia, non può seguire senza rinvio, come richiesto dal Procuratore generale, posto che la determinazione della durata della sanzione omessa involge valutazioni discrezionali, proprie del giudice del merito, cosicché non trova applicazione il disposto di cui all’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. 8. Infine, in risposta all’assunto difensivo, peraltro formulato in maniera del tutto generica nelle conclusioni scritte, deve affermarsi l’irrilevanza della questione inerente al decorso del termine prescrizionale per il reato cui accede la sanzione amministrativa accessoria omessa. Infatti, anche ove tale tempo fosse effettivamente maturato, tenuto conto delle eventuali sospensioni del processo, ivi compresa quella ai sensi dell’art. 159, cod. pen. (che, nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019), per consolidato orientamento la causa estintiva della prescrizione, maturata medio tempore, non può essere dichiarata, per l'intangibilità degli aspetti attinenti alla responsabilità penale, se l'impugnazione ha a oggetto soltanto il vizio derivante dalla mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie [Sez. 4, n. 40894 del 08/10/2009, Stevic, Rv. 245525 – 01; n. 41415 del 24/09/2013, Bellometti, Rv. 256416 – 01, proprio in un caso, nel quale il Procuratore generale presso la Corte di Appello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva omesso di disporre la confisca del veicolo (in motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi in esame non rientra nell'ambito di applicabilità dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite del 2000, Tuzzolino, con la quale si è affermato che, nel caso di condanna, non è di ostacolo alla dichiarazione della prescrizione la circostanza che la impugnazione non abbia avuto od oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato ma la sola quantificazione della pena, trattandosi della omessa applicazione di sanzioni accessorie di natura amministrativa che devono accedere obbligatoriamente alla sentenza di condanna); n. 4146 del 18/09/2000, Giusepponi, 4 Rv. 217379 – 01, in cui si è precisato che gli aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti dal giudicato]. Ne deriva, ai sensi dell’art. 624, cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così è deciso, 01/04/2026 La Consigliera est. Il Presidente EL CA AN DI LV