Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2026, proposto dal signor AB AL ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Iacono e prof. Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – Questura Trieste - Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- del provvedimento datato 25.11.2025 emesso dal Questore della Provincia di Trieste di revoca del permesso di soggiorno rilasciato in favore di ZA AB AL dalla Questura di Napoli;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi: - il provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, sportello unico per l'immigrazione, datato 24/10/2025, prot uscita n. 0427058 di revoca del modello 209 rilasciato in data 21/6/2024 in favore del cittadino straniero ZA AB AL; - la nota prefettizia della Prefettura di Napoli prot. n. 377953 del 25/09/25, di comunicazione di avvio del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura Trieste - Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa UE NI e uditi per il ricorrente l’avv. prof. Giulia Milo e per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato Guglielmo Guglielmi come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Il signor AB AL AZ, cittadino bangladese, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento questorile in epigrafe compiutamente indicato, con cui - in asserita applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 (“La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”) - gli è stato revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciatogli dalla Questura di Napoli in data 18 dicembre 2023, con validità sino al 27 gennaio 2027 . Il Questore ha, infatti, valorizzato, in motivazione, la circostanza che la Prefettura di Napoli ha disposto la revoca del mod. 209, atto prodromico al rilascio del permesso di soggiorno, in quanto asseritamente emesso in assenza di una positiva verifica dei requisiti reddituali in capo al signor OM GE, datore di lavoro che aveva avviato la pratica per l’ottenimento, in favore dell’odierno ricorrente, del nulla osta al lavoro, che aveva consentito al medesimo di fare ingresso in Italia nel mese di dicembre 2022, evidenziando, per l’appunto, la ricorrenza della fattispecie normativa dianzi riportata.
2. L’interessato – che ha rappresentato di avere svolto una serie di attività lavorative regolari presso diversi datori di lavoro, stipulando, segnatamente, quattro contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, l’ultimo dei quali a Monfalcone con durata fino al 20.12.2025 – ha affidato la domanda azionata ai seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione artt. 7 e 8 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti”, con cui lamenta il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento sia con riguardo al provvedimento prefettizio che costituisce atto presupposto a quello qui gravato in via principale, che con riguardo a quest’ultimo.
2) “Violazione dell’art. 5 comma 5 della legge 6 marzo 1998, n. 40”, con cui lamenta la mancata valutazione delle sopravvenienze favorevoli ovvero dei plurimi rapporti di lavoro instaurati, ancorché con datori di lavoro diversi da quello che aveva avviato la pratica per il suo ingresso e per quella che avrebbe dovuto essere la sua originaria assunzione.
3) “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria contraddittorietà. Violazione art. 21 nonies l. n. 241/1990. Violazione dell'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 286/98 e succ. mod. e int.”, con cui lamenta l’illegittimità che, a suo avviso affligge, il presupposto provvedimento di revoca del modello 209, per: i) incertezza sul soggetto cui lo stesso si riferisce; ii) non essere chiaramente specificato se il requisito non verificato attiene ai redditi del datore di lavoro o del lavoratore; iii) erroneità del richiamo all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 286/98; iv) non essere stato fornito alcun elemento in grado di comprovare che esista “documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della domanda” ; v) tardività della revoca ( rectius annullamento) avuto riguardo al termine di cui all’art. 21- nonies , comma 1, della l. n. 241/1990; vi) mancata valutazione del suo interesse, atteso, tra l’altro, che lui personalmente non ha reso alcuna dichiarazione falsa e, in ogni caso, per l’insussistenza di una sentenza passata in giudicato;
4) “Violazione art. 21 quinquies l. n. 241/1990”, con cui lamenta che, qualora il provvedimento dovesse essere effettivamente ricondotto alla fattispecie della revoca, è, in ogni caso, carente sotto i profili: i) della individuazione delle sopravvenienze atte a giustificarlo e/o della nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; ii) dell’interesse suo personale; iii) della previsione in suo favore dell’indennizzo.
5) “ Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria contraddittorietà. Violazione art. 21 nonies l. n. 241/1990. Violazione dell'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 286/98 e succ. mod. e int.. Violazione art. 21 quinquies l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta” (n.d.r. in ricorso erroneamente numerato di nuovo con il n. 1 – pag. 9), con cui, con specifico riguardo al provvedimento questorile, lamenta, in via derivata, i vizi che affliggono il presupposto provvedimento prefettizio di revoca del mod. 209, nonché, in ogni caso, la carenza di istruttoria, la contraddittorietà e la violazione dei principi sul contrarius actus.
3. Il Ministero dell’Interno, costituito, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento opposto.
4. L’affare è stato chiamato all’udienza camerale del 9 aprile 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, e discusso dalle parti, come da sintesi a verbale.
4.1. In particolare:
- il ricorrente – che ha premesso che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del mod. 209 è sostanzialmente simulata e quella del titolo di soggiorno non esperita - ha recisamente contestato gli assunti difensivi del Ministero intimato, osservando che la comunicazione di avvio del procedimento (che lo stesso Ministero, nella memoria dimessa, ha affermato di avere inviato all’indirizzo flussi2021@pec.it, come da richiesta di primo ingresso per il lavoratore odierno ricorrente) non è mai entrata nella sua sfera di conoscibilità. Egli non ha, infatti, eletto domicilio presso tale indirizzo digitale. Tale indirizzo è, per converso, quello indicato dal datore di lavoro nella richiesta di nulla osta al lavoro presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione e, quindi, riferibile solo a tale soggetto/alla società presso la quale il lavoratore avrebbe dovuto venire assunto, non a quest’ultimo. Vieppiù che è stata la stessa Amministrazione intimata ad affermare che presso la sede legale ed operativa della società insisteva una privata abitazione riconducibile a datore di lavoro stesso ovvero, sostanzialmente, che non vi fosse alcuna società operativa. Ha, quindi, stigmatizzato l’operato dell’Amministrazione, essendo palese che alcuna comunicazione a lui indirizzata può essere andata a buon fine, laddove, come avvenuto nel caso di specie, sia stata effettuata ad un indirizzo digitale estraneo alla sua persona e con il quale non aveva alcun collegamento, essendo, tra l’altro, regolarmente impiegato altrove e quindi, occorrendo, agevolmente rintracciabile dall’Autorità.
- il Ministero ha osservato di avere depositato documentazione comprovante l’invio della mail e, in ogni caso, che il datore di lavoro è parte essenziale della procedura, derivandone che la mancanza dei requisiti in capo al medesimo vale a travolgerla;
- il ricorrente ha, ulteriormente, osservato che, al momento dell’ingresso, ha comunicato all’Amministrazione il proprio numero di telefono mobile, in quanto gli stranieri vengono contattati dalla stessa a mezzo SMS . Era, quindi, agevole reperirlo e notiziarlo dei procedimenti che avrebbero potuto concludersi con effetti così pregiudizievoli nei suoi confronti. Ha, peraltro, ulteriormente insistito sul fatto che ha fatto ingresso nel territorio nazionale regolarmente e in assoluta buona fede e che ogni irregolarità è imputabile al solo datore di lavoro che avviato la pratica per il suo ingresso, ma non a lui.
4.2. L’affare è stato, quindi, introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
5. Il ricorso è fondato.
6. Rilevano, innanzitutto, i vizi che affliggono insanabilmente la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento volto alla presupposta revoca del mod. 209, disposta dallo SUI di Napoli, che si riverberano pacificamente, inficiandola, sia sulla revoca poi disposta da tale SUI che su quella logicamente e cronologicamente successiva del permesso di soggiorno che qui principalmente rileva, in quanto la deprivano del suo essenziale elemento fondante.
6.1. La mancata effettiva comunicazione all’odierno ricorrente dell’avvio dei procedimenti esitati nelle gravate revoche provoca, infatti, una lesione sostanziale delle prerogative partecipative, che si consuma appunto rispetto ad un soggetto cui sono destinati i pregiudizievoli effetti diretti del provvedimento finale ex art. 7 legge n. 241/1990, in quanto, per l’appunto, lo deprivano dei titoli che valgono a rendere legittima la sua presenza sul territorio nazionale e a consentirgli di svolgere - come sino ad oggi ha svolto - attività lavorativa in forza di regolari contratti di lavoro.
6.2. Possono, dunque, mutuarsi le considerazioni svolte da autorevole giurisprudenza, laddove, seppur con riguardo alla non pienamente sovrapponibile fattispecie dell’emersione, ha, comunque, utilmente osservato che “(...) la posizione giuridica soggettiva che fa capo allo straniero acquista concretezza nel dipanarsi dei vari segmenti procedimentali (...) la mancata integrazione del contraddittorio e l’omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma appunto rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale” (Cons. Stato, sez. III, n. 7757/2024), orientamento cui il Consiglio di Stato ha, poi, ritenuto di aderire anche laddove è venuta in rilievo una fattispecie analoga a quella che qui specificamente occupa (sez. III, 10 marzo 2025, n. 1977 e 13 novembre 2024, n. 9131).
7. Di non secondaria importanza, ma, anzi, in grado di intaccare la motivazione addotta a supporto dei provvedimenti gravati, appalesandone l’inadeguatezza/l’insufficienza, è, poi, il deficit istruttorio che affligge la decisione assunta, laddove, in particolare, oblitera totalmente di prendere in considerazione: i) la specifica posizione soggettiva dell’odierno ricorrente, soggetto che - come ribadito dal suo difensore anche nel corso della discussione orale - ha fatto ingresso sul territorio nazionale in forza di un titolo valido e in assoluta buona fede; ii) l’interesse del medesimo alla conservazione del titolo di soggiorno, funzionale a consentirgli di rimanere sul territorio nazionale e di proseguire a svolgere attività lavorativa regolare, che, durante la sua permanenza in Italia, ha dato buona prova di essere in grado di reperire, essendo, all’evidenza, alquanto versatile e disponibile a mettersi in gioco, e di svolgere con una certa continuità (n.d.r. ha lavorato, alle dipendenze di diversi datori di lavoro, come lavapiatti, aiuto carpentiere, carpentiere e montatore di carpenteria metallica); iii) gli elementi al medesimo favorevoli, rappresentati, per l’appunto, dai plurimi rapporti di lavoro instaurati, ancorché quello con il datore di lavoro che aveva avviato la pratica per il suo ingresso non si sia, invece, mai formalizzato.
8. Da ultimo, assolutamente non trascurabile, ma, anzi, assolutamente dirimente, è, infine, la violazione dei principi sul contrarius actus e, in ogni caso, della disciplina precipuamente dettata dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 e s.m.i..
8.1. Premesso che la revoca del permesso di soggiorno (e quella presupposta del mod. 209) va più propriamente ricondotta al genus degli atti di annullamento, in quanto, disposta in ragione della riscontrata insussistenza originaria del presupposto della verifica positiva dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro, s’appalesa, invero, dirimente: i) l’omessa considerazione, in punto motivazione, dell’interesse, rapportato all’attualità, di cui è portatore il ricorrente (e il datore di lavoro che aveva avviato la pratica per il suo ingresso) e finanche dell’esternazione dell’interesse pubblico perseguito mediante l’atto di ritiro, sì da rendere possibile la comprensione della prevalenza eventualmente accordata a quest’ultimo nel necessario bilanciamento dei contrapposti interessi che deve essere effettuato, allorché l’Amministrazione annulli in autotutela un provvedimento in precedenza emesso, viepiù se favorevole per il suo destinatario e/o beneficiario; ii) la pacifica violazione del termine di cui all’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, non ricorrendo, del caso di specie, l’ipotesi di cui al comma 2- bis che consente di prescindere da tale limite temporale. Non consta, infatti, che l’asserita falsità delle dichiarazioni e/o della documentazione dimessa dal datore di lavoro a corredo della domanda di nulla osta a suo tempo presentata sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. L’Amministrazione intimata non ne ha, invero, offerto evidenza né in sede procedimentale, né nella presente sede giurisdizionale. Sicché, a nulla può rilevare, sotto il profilo motivazionale, che l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i. stabilisca, con riferimento al rilascio del visto di ingresso, che “La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”, essendo palese che l’inverarsi di tale circostanza fattuale può giustificare il diniego tout court nel procedimento di I grado, ma non assolutamente giustificare un atto di ritiro; iii) nel caso di specie l’Amministrazione si è meramente limitata a ripristinare la legalità asseritamente violata, tenendo, peraltro, assolutamente in non cale l’interesse dell’odierno ricorrente, che – si rammenta – proprio in forza del nulla osta oggetto di revoca ha potuto fare ingresso sul territorio nazionale già in data 3 dicembre 2022, partendo dal Bangladesh, e, poi, iniziare a svolgere attività lavorativa regolare.
9. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
10. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
10.1. Il Ministero intimato sarà, pur tuttavia, tenuto a rimborsare al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Dà atto che il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura complessivamente versata, come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL OD de AC di Grisi', Presidente
UE NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UE NI | RL OD de AC di Grisi' |
IL SEGRETARIO