TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/08/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7908/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7908/2021 promossa da:
C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Luigi Gritti, Valentina Gritti e Fabiana Gritti
contro
(C.F. CONVENUTO Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Paola Zappa
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito: condannare il convenuto al risarcimento Controparte_1 integrale di tutti i danni patiti dal sig. per le causali di cui in narrativa Parte_1
ingiustamente causati all'attore per suo fatto e colpa esclusivi nella misura di Euro 50.000,00
e/o nella somma maggiore e/o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio e/o ad equità.
Rigettarsi tutte le eccezioni formulate da parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto
e comunque non provate. Spese di lite ed onorari interamente rifusi in ogni caso. In via
pagina 1 di 7 istruttoria, si richiamano tutte le istanze, deduzioni, eccezioni e contestazioni istruttorie formulate in atti […]
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa, rigettare le domande azionate dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
in quanto prescritte e comunque infondate nel merito. Con vittoria di spese e
[...]
competenze di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore, premesso:
- che sino al 1998, era unico proprietario del fondo sito in Lonato del Garda Controparte_1
comprendente, tra gli altri, il mappale n. 7320 fg. 63 (posto a sud) e il mappale n. 4863 fg. 63
(posto a nord) del vecchio catasto terreni;
- che, con contratto preliminare in data 29.10.1997, lo si era impegnato a vendere ad CP_1 esso attore e ai di lui fratelli e , i fondi di cui al fg. 68 mapp. 8, 10 e 11, CP_2 Persona_1
originati dal frazionamento dell'originario mappale 7320;
- che, successivamente, dopo aver provveduto al frazionamento dei mapp. 10, 11 e 8, e costituiti i mapp. 10 sub. 1, 10 sub. 2, 10 sub. 3, 10 sub. 4, 10 sub. 5, n. 132 e n. 134 del nuovo catasto terreni, erano stati stipulati i contratti definitivi tra lo ed i fratelli ed CP_1 Pt_1 esso attore, con atto di compravendita del 10.7.98, aveva acquistato fabbricato ed area ad esso pertinenziale, adibito a propria abitazione, catastalmente identificato alla partita 1002308 fg.68 mapp. 10 sub. 1 cui competeva la quota di comproprietà delle parti comuni dello stabile e dell'area distinta al Fg. n. 68, mappale n. 10 sub. 5, nonché la quota di un terzo del cortile circostante distinto nel NCTR al Fg. n. 68, part. 607815 con i mappali frazionati n. 132 (Ex
8/b) e 134 (ex 11/b), nel frazionamento redatto dal Geom. n. 6813/916, allegato CP_3
all'atto di compravendita stesso;
- che, in pari data, i di lui fratelli e avevano acquistato dallo Persona_1 CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 fabbricati ed aree ad essi pertinenziali identificati catastalmente rispettivamente ai fg. 68 mapp.
10 sub. 2 e 10 sub. 3;
- che lo aveva mantenuto la proprietà del mapp. 10 sub. 4; CP_1
- che lo aveva altresì frazionato il mapp. 4863 fg. 63, generando, tra gli altri, i mapp. CP_1
137 e 255 fg. 63 del nuovo catasto terreni, questi ultimi ceduti a e Controparte_4 Parte_2
con atto 22.12.2000 e confinanti, a sud, con i fondi di proprietà di esso attore;
[...]
- che l'attore, in data 2.8.00, aveva proceduto ad unificare il predetto mapp. 10 sub. 4 al mapp.
Fg. 63 n. 137 poi venduto ai;
Controparte_5
- che l'attore era, pertanto, rimasto proprietario del solo fondo identificato al fg. 68 mapp. 131, confinante, in lato ovest, con la proprietà a nord con il mapp. 113 fg.63 di proprietà Pt_1
Pt_3
- che l'accesso pedonale e carraio a detti fondi (di proprietà – Pt_1 CP_4 Pt_2
avveniva mediante capezzagna che partiva dalla via pubblica Fornasetta ed insistente CP_1 in parte sulla proprietà di esso attore (mapp. 10) e in parte (ovvero nella parte che sbocca sulla via Fornasetta) sulla proprietà confinante (ex mapp. 4863, poi 10 sub. 4 oggi mapp. 137 e 225 fg. 63) di proprietà ; Controparte_5
- che egli, così come i suoi fratelli e il loro dante causa, avevano sempre acceduto ai propri immobili dalla via pubblica Fornasetta transitando su detta capezzagna, facilmente individuabile con opere visibili e permanenti;
- che gli immobili erano stati venduti ad esso attore e ai suoi fratelli liberi da pesi e oneri reali come espressamente indicato sia nel preliminare sia nei contratti definitivi;
- che, nonostante ciò, nel luglio 1999, a seguito della apposizione, da parte dei fratelli Pt_1 di una recinzione delimitante la loro proprietà, così impedendo materialmente l'uso della capezzagna, (deceduta nel corso del giudizio possessorio a cui erano succeduti Persona_2 quali eredi le figlie e , e Parte_4 CP_6 Parte_4 CP_6 CP_7 proprietari di fondi confinanti ad ovest con la proprietà (mappali 137 e 225) e Controparte_5
a sud con la proprietà (mappale 131), avevano promosso un giudizio possessorio avanti CP_1 pagina 3 di 7 il Tribunale di Brescia (rubricato al Rg. n. 12638/99) nei confronti di esso attore (oltrechè nei confronti dei suoi fratelli e ) al fine di ottenere la reintegra nel Controparte_8 Persona_1
possesso della servitù di passaggio pedonale e carraio sulla capezzagna in questione
(relativamente al tratto che corre sulla proprietà ; Pt_1
- che il provvedimento, con il quale era stato rigettato il ricorso, era stato riformato in sede di reclamo avendo il tribunale ordinato la reintegrazione dei reclamanti Parte_4 CP_6
ed nel possesso del passaggio pedonale e carraio esercitato
[...] CP_7 Persona_2
sulla capezzagna ed ordinato ai fratelli di eliminare a loro spese, la recinzione posta Pt_1 nella loro proprietà nel tratto che interrompeva la capezzagna;
- che, in data 05/07/2011, era stato sottoscritto atto di transazione con cui Parte_4 CP_6
e avevano rinunciato al diritto di passaggio pedonale e carraio sulla predetta
[...] CP_7 capezzegna a fronte del versamento da parte dei fratelli a titolo di indennità, della Pt_1
somma omnicomprensiva di € 13.000,00 con abbandono della causa possessoria a spese compensate, importo regolarmente versato;
tutto ciò premesso, deducendo che sia nel contratto preliminare che nel definitivo il venditore aveva garantito che il fondo venduto era libero da pesi e oneri e che il venditore non CP_1
poteva non essere a conoscenza dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio a carico dei fondi di sua proprietà e a favore dei fondi di proprietà dei conveniva in Pt_3 giudizio lo chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (spese di lite relativamente CP_1
al procedimento possessorio, spese per il ripristino della capezzagna, limitazione del pieno godimento dell'immobile acquistato sino alla sottoscrizione dell'atto transattivo, impossibilità di conclusione dei lavori di recinzione e creazione del giardino, con aggravio di spese, pagamento dell'indennità prevista nella transazione).
Si costituiva lo eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria CP_1 essendo trascorsi più di dieci anni tra il precedente atto interruttivo (raccomandata del 6.4.2011 ricevuta in data 8.4.2011) e la notifica della citazione introduttiva del giudizio;
deduceva altresì: 1) l'inesistenza in capo ai / di una servitù di passaggio sugli immobili Per_2 Pt_3 da esso venduti ai non essendovi traccia di tale servitù nel decreto di trasferimento del Pt_1 pagina 4 di 7 Tribunale di Brescia del 18.1.1990 (Rep. 421/84, trascritto a Brescia il 22.1.1990 ai nn.
2808/2247) con il quale i terreni oggetto di causa erano stati acquistati da esso convenuto liberi da ogni onere e peso né potendosi detta pretesa servitù ritenersi costituita in forza della dichiarazione resa dall'originario proprietario dei terreni nell'atto Notaio Persona_3 del 31.101922 rep. 8030/6157 con il quale quest'ultimo aveva alienato ai Per_4 Pt_5
alcuni terreni;
2) che tale capezzagna non era indicata né nel vecchio che nel nuovo
[...]
Catasto dei Terreni del Comune censuario di Lonato del Garda;
3) che la responsabilità di esso convenuto ex art. 1489 c.c. non era invocabile posto che l'attore ben avrebbe potuto, al momento dell'acquisto, avere conoscenza dell'esistenza della (contestata) servitù trattandosi di servitù apparente. Contestava altresì la quantificazione dei danni deducendo altresì l'assenza di adeguata prova sul punto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 10.4.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto di causa è la domanda risarcitoria formulata dal il quale sostiene che, Pt_1
benchè nell'atto di compravendita (e nel relativo preliminare) con il quale egli ha acquistato dallo fabbricato ed area pertinenziale, catastalmente identificato nel NCEU alla partita CP_1
1002308 fg.. 68 mapp. 10 sub. 1, fosse dichiarato espressamente che gli immobili erano liberi da pesi e oneri reali, successivamente era emerso che una porzione detti fondi, ovvero quella interessata dalla capezzagna sopra indicata, erano gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio in favore dei fondi di proprietà dei Parte_6
La domanda è infondata non potendosi ritenere provata l'esistenza di detta servitù.
In particolare:
- è da escludere che la prova della servitù possa desumersi dagli esiti del procedimento possessorio a suo tempo incardinato dai e conclusosi, in sede di reclamo, con Parte_6
l'accoglimento del ricorso trattandosi di provvedimento interinale cui non è seguita alcuna fase di merito volta ad accertare, con un giudizio di cognizione ordinaria e in via definitiva, la sussistenza o meno della servitù;
pagina 5 di 7 - che per lo stesso motivo sono prive di decisività le dichiarazioni rese dagli informatori sentiti in detto procedimento;
- che neppure detta servitù può ritenersi costituita per effetto della dichiarazione dal venditore contenuta nell'atto Notaio in data 31.10.22 rep. 8030/6157 con il Persona_3 Per_4 quale , , e acquistavano una parte del vasto fondo CP_9 Per_5 Per_6 Persona_7
denominato “Fornasetta” di proprietà del In particolare, nell'atto si legge Per_3
“Relativamente […] alle servitù attive e passive che dovranno regolare per l'avvenire tutta la proprietà stabile del venditore […], il sig. fa le seguenti enunciazioni, dichiarazioni e Per_3 disposizioni che vuole siano sempre valide, efficaci e operative. […] Le capezzagne: […] b) fra
i N.M. 4863=8588=8587=8586=6783=4862=7752=7344 da nord e i N.M. 7320A=4818A e
6768 da sud. […] sono promiscue fra i proprietari degli stessi numeri mappali”. Tale dichiarazione deve, però, ritenersi priva di efficacia nella parte in cui intese costituire la servitù
(“sono promiscue tra i proprietari”) in riferimento al tratto di capezzagna insistente sui mappali 7320 e 4863; ciò poiché né il mapp. 4863, da cui sono derivati i fondi oggi di proprietà
(ovvero gli asseriti fondi dominanti) né il mapp. 7320, da cui è derivato il Pt_3 Per_2 mapp. 10 sub. 1 di proprietà dell'attore (ovvero l'asserito fondo servente) erano ricompresi nell'atto di vendita. In base al principio, nemini res sua servit, infatti, una servitù non può sussistere fra due fondi appartenenti ad uno stesso soggetto e dal medesimo goduti, (cfr. Cass.
20130/14 “il modo di costituzione delle servitù volontarie, oltre al testamento, anche nel vigore del codice civile del 1865 […] è il contratto e quindi l'accordo dei proprietari dei due fondi, non già la dichiarazione unilaterale di colui al quale entrambi appartengano […]” ma anche
Cass. 3875/69).
Quanto alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si conferma l'ordinanza già resa nel corso del giudizio, tenuto conto, tra l'altro, della superfluità delle eventuali dichiarazioni dei testi in merito all'utilizzo della capezzagna in assenza di domanda volta ad accertare l'esistenza della servitù.
In conclusione, la domanda risarcitoria va rigettata.
In base al principio della ragione più liquida è superfluo l'esame dell'eccezione di pagina 6 di 7 prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri (medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria) previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 8991,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 04/08/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7908/2021 promossa da:
C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Luigi Gritti, Valentina Gritti e Fabiana Gritti
contro
(C.F. CONVENUTO Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Paola Zappa
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito: condannare il convenuto al risarcimento Controparte_1 integrale di tutti i danni patiti dal sig. per le causali di cui in narrativa Parte_1
ingiustamente causati all'attore per suo fatto e colpa esclusivi nella misura di Euro 50.000,00
e/o nella somma maggiore e/o minore che dovesse essere accertata in corso di giudizio e/o ad equità.
Rigettarsi tutte le eccezioni formulate da parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto
e comunque non provate. Spese di lite ed onorari interamente rifusi in ogni caso. In via
pagina 1 di 7 istruttoria, si richiamano tutte le istanze, deduzioni, eccezioni e contestazioni istruttorie formulate in atti […]
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa, rigettare le domande azionate dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
in quanto prescritte e comunque infondate nel merito. Con vittoria di spese e
[...]
competenze di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore, premesso:
- che sino al 1998, era unico proprietario del fondo sito in Lonato del Garda Controparte_1
comprendente, tra gli altri, il mappale n. 7320 fg. 63 (posto a sud) e il mappale n. 4863 fg. 63
(posto a nord) del vecchio catasto terreni;
- che, con contratto preliminare in data 29.10.1997, lo si era impegnato a vendere ad CP_1 esso attore e ai di lui fratelli e , i fondi di cui al fg. 68 mapp. 8, 10 e 11, CP_2 Persona_1
originati dal frazionamento dell'originario mappale 7320;
- che, successivamente, dopo aver provveduto al frazionamento dei mapp. 10, 11 e 8, e costituiti i mapp. 10 sub. 1, 10 sub. 2, 10 sub. 3, 10 sub. 4, 10 sub. 5, n. 132 e n. 134 del nuovo catasto terreni, erano stati stipulati i contratti definitivi tra lo ed i fratelli ed CP_1 Pt_1 esso attore, con atto di compravendita del 10.7.98, aveva acquistato fabbricato ed area ad esso pertinenziale, adibito a propria abitazione, catastalmente identificato alla partita 1002308 fg.68 mapp. 10 sub. 1 cui competeva la quota di comproprietà delle parti comuni dello stabile e dell'area distinta al Fg. n. 68, mappale n. 10 sub. 5, nonché la quota di un terzo del cortile circostante distinto nel NCTR al Fg. n. 68, part. 607815 con i mappali frazionati n. 132 (Ex
8/b) e 134 (ex 11/b), nel frazionamento redatto dal Geom. n. 6813/916, allegato CP_3
all'atto di compravendita stesso;
- che, in pari data, i di lui fratelli e avevano acquistato dallo Persona_1 CP_2 CP_1
pagina 2 di 7 fabbricati ed aree ad essi pertinenziali identificati catastalmente rispettivamente ai fg. 68 mapp.
10 sub. 2 e 10 sub. 3;
- che lo aveva mantenuto la proprietà del mapp. 10 sub. 4; CP_1
- che lo aveva altresì frazionato il mapp. 4863 fg. 63, generando, tra gli altri, i mapp. CP_1
137 e 255 fg. 63 del nuovo catasto terreni, questi ultimi ceduti a e Controparte_4 Parte_2
con atto 22.12.2000 e confinanti, a sud, con i fondi di proprietà di esso attore;
[...]
- che l'attore, in data 2.8.00, aveva proceduto ad unificare il predetto mapp. 10 sub. 4 al mapp.
Fg. 63 n. 137 poi venduto ai;
Controparte_5
- che l'attore era, pertanto, rimasto proprietario del solo fondo identificato al fg. 68 mapp. 131, confinante, in lato ovest, con la proprietà a nord con il mapp. 113 fg.63 di proprietà Pt_1
Pt_3
- che l'accesso pedonale e carraio a detti fondi (di proprietà – Pt_1 CP_4 Pt_2
avveniva mediante capezzagna che partiva dalla via pubblica Fornasetta ed insistente CP_1 in parte sulla proprietà di esso attore (mapp. 10) e in parte (ovvero nella parte che sbocca sulla via Fornasetta) sulla proprietà confinante (ex mapp. 4863, poi 10 sub. 4 oggi mapp. 137 e 225 fg. 63) di proprietà ; Controparte_5
- che egli, così come i suoi fratelli e il loro dante causa, avevano sempre acceduto ai propri immobili dalla via pubblica Fornasetta transitando su detta capezzagna, facilmente individuabile con opere visibili e permanenti;
- che gli immobili erano stati venduti ad esso attore e ai suoi fratelli liberi da pesi e oneri reali come espressamente indicato sia nel preliminare sia nei contratti definitivi;
- che, nonostante ciò, nel luglio 1999, a seguito della apposizione, da parte dei fratelli Pt_1 di una recinzione delimitante la loro proprietà, così impedendo materialmente l'uso della capezzagna, (deceduta nel corso del giudizio possessorio a cui erano succeduti Persona_2 quali eredi le figlie e , e Parte_4 CP_6 Parte_4 CP_6 CP_7 proprietari di fondi confinanti ad ovest con la proprietà (mappali 137 e 225) e Controparte_5
a sud con la proprietà (mappale 131), avevano promosso un giudizio possessorio avanti CP_1 pagina 3 di 7 il Tribunale di Brescia (rubricato al Rg. n. 12638/99) nei confronti di esso attore (oltrechè nei confronti dei suoi fratelli e ) al fine di ottenere la reintegra nel Controparte_8 Persona_1
possesso della servitù di passaggio pedonale e carraio sulla capezzagna in questione
(relativamente al tratto che corre sulla proprietà ; Pt_1
- che il provvedimento, con il quale era stato rigettato il ricorso, era stato riformato in sede di reclamo avendo il tribunale ordinato la reintegrazione dei reclamanti Parte_4 CP_6
ed nel possesso del passaggio pedonale e carraio esercitato
[...] CP_7 Persona_2
sulla capezzagna ed ordinato ai fratelli di eliminare a loro spese, la recinzione posta Pt_1 nella loro proprietà nel tratto che interrompeva la capezzagna;
- che, in data 05/07/2011, era stato sottoscritto atto di transazione con cui Parte_4 CP_6
e avevano rinunciato al diritto di passaggio pedonale e carraio sulla predetta
[...] CP_7 capezzegna a fronte del versamento da parte dei fratelli a titolo di indennità, della Pt_1
somma omnicomprensiva di € 13.000,00 con abbandono della causa possessoria a spese compensate, importo regolarmente versato;
tutto ciò premesso, deducendo che sia nel contratto preliminare che nel definitivo il venditore aveva garantito che il fondo venduto era libero da pesi e oneri e che il venditore non CP_1
poteva non essere a conoscenza dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio a carico dei fondi di sua proprietà e a favore dei fondi di proprietà dei conveniva in Pt_3 giudizio lo chiedendo la condanna al risarcimento dei danni (spese di lite relativamente CP_1
al procedimento possessorio, spese per il ripristino della capezzagna, limitazione del pieno godimento dell'immobile acquistato sino alla sottoscrizione dell'atto transattivo, impossibilità di conclusione dei lavori di recinzione e creazione del giardino, con aggravio di spese, pagamento dell'indennità prevista nella transazione).
Si costituiva lo eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria CP_1 essendo trascorsi più di dieci anni tra il precedente atto interruttivo (raccomandata del 6.4.2011 ricevuta in data 8.4.2011) e la notifica della citazione introduttiva del giudizio;
deduceva altresì: 1) l'inesistenza in capo ai / di una servitù di passaggio sugli immobili Per_2 Pt_3 da esso venduti ai non essendovi traccia di tale servitù nel decreto di trasferimento del Pt_1 pagina 4 di 7 Tribunale di Brescia del 18.1.1990 (Rep. 421/84, trascritto a Brescia il 22.1.1990 ai nn.
2808/2247) con il quale i terreni oggetto di causa erano stati acquistati da esso convenuto liberi da ogni onere e peso né potendosi detta pretesa servitù ritenersi costituita in forza della dichiarazione resa dall'originario proprietario dei terreni nell'atto Notaio Persona_3 del 31.101922 rep. 8030/6157 con il quale quest'ultimo aveva alienato ai Per_4 Pt_5
alcuni terreni;
2) che tale capezzagna non era indicata né nel vecchio che nel nuovo
[...]
Catasto dei Terreni del Comune censuario di Lonato del Garda;
3) che la responsabilità di esso convenuto ex art. 1489 c.c. non era invocabile posto che l'attore ben avrebbe potuto, al momento dell'acquisto, avere conoscenza dell'esistenza della (contestata) servitù trattandosi di servitù apparente. Contestava altresì la quantificazione dei danni deducendo altresì l'assenza di adeguata prova sul punto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 10.4.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto di causa è la domanda risarcitoria formulata dal il quale sostiene che, Pt_1
benchè nell'atto di compravendita (e nel relativo preliminare) con il quale egli ha acquistato dallo fabbricato ed area pertinenziale, catastalmente identificato nel NCEU alla partita CP_1
1002308 fg.. 68 mapp. 10 sub. 1, fosse dichiarato espressamente che gli immobili erano liberi da pesi e oneri reali, successivamente era emerso che una porzione detti fondi, ovvero quella interessata dalla capezzagna sopra indicata, erano gravati da servitù di passaggio pedonale e carraio in favore dei fondi di proprietà dei Parte_6
La domanda è infondata non potendosi ritenere provata l'esistenza di detta servitù.
In particolare:
- è da escludere che la prova della servitù possa desumersi dagli esiti del procedimento possessorio a suo tempo incardinato dai e conclusosi, in sede di reclamo, con Parte_6
l'accoglimento del ricorso trattandosi di provvedimento interinale cui non è seguita alcuna fase di merito volta ad accertare, con un giudizio di cognizione ordinaria e in via definitiva, la sussistenza o meno della servitù;
pagina 5 di 7 - che per lo stesso motivo sono prive di decisività le dichiarazioni rese dagli informatori sentiti in detto procedimento;
- che neppure detta servitù può ritenersi costituita per effetto della dichiarazione dal venditore contenuta nell'atto Notaio in data 31.10.22 rep. 8030/6157 con il Persona_3 Per_4 quale , , e acquistavano una parte del vasto fondo CP_9 Per_5 Per_6 Persona_7
denominato “Fornasetta” di proprietà del In particolare, nell'atto si legge Per_3
“Relativamente […] alle servitù attive e passive che dovranno regolare per l'avvenire tutta la proprietà stabile del venditore […], il sig. fa le seguenti enunciazioni, dichiarazioni e Per_3 disposizioni che vuole siano sempre valide, efficaci e operative. […] Le capezzagne: […] b) fra
i N.M. 4863=8588=8587=8586=6783=4862=7752=7344 da nord e i N.M. 7320A=4818A e
6768 da sud. […] sono promiscue fra i proprietari degli stessi numeri mappali”. Tale dichiarazione deve, però, ritenersi priva di efficacia nella parte in cui intese costituire la servitù
(“sono promiscue tra i proprietari”) in riferimento al tratto di capezzagna insistente sui mappali 7320 e 4863; ciò poiché né il mapp. 4863, da cui sono derivati i fondi oggi di proprietà
(ovvero gli asseriti fondi dominanti) né il mapp. 7320, da cui è derivato il Pt_3 Per_2 mapp. 10 sub. 1 di proprietà dell'attore (ovvero l'asserito fondo servente) erano ricompresi nell'atto di vendita. In base al principio, nemini res sua servit, infatti, una servitù non può sussistere fra due fondi appartenenti ad uno stesso soggetto e dal medesimo goduti, (cfr. Cass.
20130/14 “il modo di costituzione delle servitù volontarie, oltre al testamento, anche nel vigore del codice civile del 1865 […] è il contratto e quindi l'accordo dei proprietari dei due fondi, non già la dichiarazione unilaterale di colui al quale entrambi appartengano […]” ma anche
Cass. 3875/69).
Quanto alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si conferma l'ordinanza già resa nel corso del giudizio, tenuto conto, tra l'altro, della superfluità delle eventuali dichiarazioni dei testi in merito all'utilizzo della capezzagna in assenza di domanda volta ad accertare l'esistenza della servitù.
In conclusione, la domanda risarcitoria va rigettata.
In base al principio della ragione più liquida è superfluo l'esame dell'eccezione di pagina 6 di 7 prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri (medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria) previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 8991,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 04/08/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7